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FILTRI ATTIVI
PER UNA TEORIA DEI NEGOZIO GIURIDICO RISPETTO Al TERZI
1. L'art. 1130 cod. civ. e la teoria dell'efficacia del negozio su terzi. — 2. Le tre categorie di effetti del negozio su terzi: A) L'efficacia indiretta o riflessa. Suo concetto e sue specie: efficacia riflessa semplice ed efficacia riflessa (propriamente detta) e lor criterio distintivo. Il parassitismo giuridico. Dell'efficacia riflessa semplice in particolare. — 3. Parallelo: gli effetti riflessi della norma di legge. — 4. La voluta contrapposizione tra efficacia riflessa e diritto subbiettivo. — 5. B) L' efficacia mediata: suo concetto. Applicazione nei negozi che trasmettono diritti assoluti; nei rapporti obbligatorii. I criteri di assolutezza e di relatività nei rapporti reali ed in quelli obbligatorii, — 6. C) Il contratto a favor del terzo: l' efficacia riflessa ed il contratto a favor del terzo. —7. I terzi in senso tecnico : gli aventi causa. Posizione loro di fronte ai diritti ed agli obblighi dell' autore, relativamente alla cosa trasmessa. L'art. 1127 cod. civ.: il trapasso dei diritti; distinzione, quanto al trapasso degli obblighi, tra diritti reali (od equiparati) e diritti non aventi efficacia reale. 1) Se contro l' avente causa possano farsi valere diritti non aventi efficacia reale, relativi alla cosa trasmessa. La pretesa possibilità di costituzione di nuovi tipi di diritti reali ed il carattere tassativo delle norme sulla trascrizione. II) Esperibilità, contro l'avente causa, dei diritti reali (od equiparati) e condizioni poste dalla legge. III) Trapasso di crediti. IV) Altri istituti a garantiti dei terzi in senso tecnico, e nel campo dei rapporti reali ed in quello dei rapporti obbligatorii.
L' ASSICURAZIONE SULLA VITAE IL FALLIMENTO DI UNO DEI CONTRAENTI
. Si suppone ur rapporto di assicurazione in corso. d'esecuzione. — 2. L'effetto della dichiarazione di fallimento dello stipulante. — 3. Se il curatore abbia diritto di continuare il rapporto per conto del fallimento — 4. ovvero esercitare il riscatto della polizza — 5. o cederla. — 6. Quali autorizzazióni siano necessarie al curatore. — 7. Egli non ha il potere di revocare la designazione del beneficiario fatta dallo stipulante. — 8. L'effetto della dichiarazione di fallimento dell'assicuratore.
LA FORMAZIONE DEI CONTRATTI E LA RAPPRESENTANZA NEL DIRITTO SVEDESE
1. Il codice svedese del 1734 ; il nuovo diritto privato svedese. — 2. La obbligatorietà della proposta contrattuale. — 3. L' autonomia della proposta contrattuale. — 4. L'accettazione tardiva. — 5. La conclusione dei contratti consensuali : luogo e momento della perfezione. — 6. La questione dell' accettazione come negozio giuridico non recettizio. — 7. Efficacia giuridica del silenzio nella conclusione dei contratti. — 8, 9 e 10. La rappresentanza e in particolar modo il carattere giuridico della rappresentanza diretta, in confronto con le figure della rappresentanza indiretta e del nuntius. — 11. I rapporti fra rappresentanza, mandato e locazione d'opera. — 12. La responsabilità del rappresentante per la violazione delle norme della rappresentanz — 13. Il contratto con se stesso (selbsteontrahiren). — 14. Revoca della rappresentanza. — 15. Estinzione della rappresentanza in seguito alla morte o alla sopravvenuta incapacità del rappresentato.
(Esegesi dell' art. 38 cod. com.)
SOMMARIO: - 1. Funzioni del listino e della mercuriale — 2. Prezzo corrente e prezzo giusto — 3. Listino e mercuriale del luogo della esecuzione — 4. Critica di questa indicazione; le opinioni del VIVANTE e del TARTUFARI in proposito — 5. Fonti successive per stabilire il prezzo corrente o giusto; presunzione di verità connessa alla lista o alla mercuriale.
I.—La costruzione del rapporto obbligatorio considerata sotto l'aspetto negativo.
SOMMARIO. - Proemio. — 1. La tendenza scientifica a riconoscere, nel concepire l'obbligazione, una particolare importanza all'elemento patrimoniale di fronte all'elemento personale. La teoria, che distingue il debito dalla responsabilità o rispondenza.—2. Il diritto del creditore non è diritto ad un' azione del debitore. Il CARNELUTTI concorda in questa negazione. — 3. Critica delle osservazioni del CARNELUTTI circa il rapporto fra la nostra teoria, quella del SOHN e quella di ALFREDO ROCCO.—4. Importanza del negare il diritto all'azione. Quattro proposizioni fondamentali della teorica dominante, che vengono colpite da codesta negazione. Difetto , che, a questo riguardo, presentano, in generale, le dottrine dei dissidenti dalla comune opinione. — 5. La proposizione, che nega il carattere di fatto antigiuridico all'inadempimento di obbligazione , particolarmente di obbligazione contrattuale , risolve difficoltà inerenti al problema della distinzione fra torto civile e torto penale. 6. La proposizione, che nega nel debitore il dovere giuridico di agire, evita la difficoltà di conciliare il concetto dell' obbligazione col principio di libertà personale.—7. La negazione della norma, che comandi al debitore di agire , toglie di mezzo il problema degli invalidi destinatarii dei comandi. — 8. L' esclusione del diritto all' azione e la legge abolitiva dell' arresto personale per debiti. — 9. Importanza pratica dell'escludere il diritto all'azione pel compito. della scienza riguardo al progresso della legislazione positiva. — 10. Conclusione.
APPUNTI SULL’ “EFFICACIA RIFLESSA” DEL NEGOZIO GIURIDICO
I) Ancora della voluta contrapposizione tra efficacia riflessa e diritto subbiettiv). — II) Dritti subbiettivi che nascono per via di efficacia riflessa. I punti fondamentali della teoria di questa : A) l'uguaglianza delle posizioni giuridiche; B) la connessione delle posizioni giuridiche; C) esclusivamente la volontà della legge. III) L'uguaglianza delle posizioni giuridiche: 1) nel concordato; 2) nel caso di cui all'art. 3 della legge 17 maggio 1900 ; 3) nella comunione; 4) nel caso di cui all'art. 5 del Testo Unico 19 settembre 1882: 5) nei consorzi; 6) nelle obbligazioni solidali ed indivisibili. — IV) La connessione delle posizioni giuridiche: 1) nella fidejussione norme speciali per l’ avallo; 2) negli altri casi di garantia prestata dal terzo per obbligato; 3) tra l'erede apparente e l'erede vero; 4) tra l'usufruttuario ed il nudo proprietario; 5) nella rinuncia e nell'accettazione dell'eredità; 6) nell'istituto della surrogazione legale e convenzionale ; 7) nel caso dell' art. 493 cod. eiv. — V) L' esclusiva volontà della legge: 1) nel matrimonio ; 2) nel testamento. Casi apparentemente compresi in questa categoria, ma che ne sono esclusi, dato il concetto di parte nei negozi giuridici ed, in ispecie, in quelli unilaterali.
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