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FILTRI ATTIVI
CORTE DI CASSAZIONE - 20 febbraio 1970, n. 395
Deposito regolare a tempo indeterminato. Diritto del depositante alla restituzione. Termine di prescrizione. Decorrenza dalla richiesta di restituzione.
Annata 1971 •
Fascicolo 7-10 •
Pagina 225
CORTE DI CASSAZIONE- 3 gennaio 1970, n. 8
Contratto preliminare. Esecuzione in forma specifica. Sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. Ammissibilità. Limiti.
Annata 1971 •
Fascicolo 7-10 •
Pagina 211
Il soddisfacimento dei crediti ipotecari nella proposta di concordato preventivo
(GIUSEPPE TERRANOVA)
Creditori ipotecari. Garanzia dell'intero soddisfacimento degli stessi. Condizione di ammissibilità della proposta. Soddisfacimento dei creditori chirografari. Previsione di decremento della massa passiva mediante pagamento con mezzi estranei. Possibilità meramente astratta. Inammissibilità.
Annata 1971 •
Fascicolo 7-10 •
Pagina 219
CORTE DI CASSAZIONE - 4 marzo 1970, n. 511
Obbligatorietà della liquidazione. Insussistenza. Diritto del socio agli utili. Postergazione alla estinzione dei debiti sociali e al rimborso dei conferimenti.
Annata 1971 •
Fascicolo 7-10 •
Pagina 236
TRIBUNALE DI VENEZIA - 25 novembre 1970
Impianti destinati all'impresa elettrica. Individuazione. Bacino idroelettrico inidoneo per vizio idrologico. Restituzione alla società. Illegittimità. Termini di restituzione fissati all'ENEL. Carattere non perentorio.
Annata 1971 •
Fascicolo 7-10 •
Pagina 299
PRETURA DI ROMA - 20 gennaio 1970
Regista cinematografico. Diritto morale d'autore. Tutelabilità. Presupposti. Ultimazione dell'opera. Non necessità. Produttore cinematografico. Modificazioni ad esso consentite. Diritto del regista al completamento dell'opera senza interferenze del produttore. Sussistenza. Misure cautelari. Presupposti.
Annata 1971 •
Fascicolo 7-10 •
Pagina 317
In tema di verità, di chiarezza e di precisione del bilancio di esercizio
(GIUSEPPE FERRI)
Bilancio. Valutazione delle partecipazioni azionarie. Modificazioni nel valore potenziale. Conseguenze in ordine alla valutazione di bilancio. Illiceità di sottovalutazioni irragionevoli. Mancata osservanza dell'art. 2424 cod. civ. e iscrizione in bilancio di voci simboliche. Nullità della deliberazione di bilancio. Conto profitti e perdite. Inosservanza dei criteri di chiarezza e precisione. Nullità della deliberazione di approvazione. Dichiarazione di ufficio. Ammissibilità.
Annata 1971 •
Fascicolo 7-10 •
Pagina 247
La responsabilità del simulato acquirente verso il simulato alienante per abuso della titolarità apparente in cui si trova per effetto della simulazione assoluta
(SERAFINO GATTI)
1. Un caso recentemente deciso dalla Corte di Cassazione. -- 2. L'accordo simulatorio nel meccanismo di produzione dell'apparenza. -- 3. L'esame dei dati del fenomeno simulatorio individua nella creazione dell'apparenza l'essenza caratteristica della simulazione. -- 4. Accordo simulatorio e pactum fiduciae. -- 5. Un'assimilazione fra accordo simulatorio e pactum fiduciae non trova giustificazione neanche per quanto concerne l'acquisto del terzo dal fiduciario, anche se l'acquirente è a conoscenza della fiducia. -- 6. La tesi che al contenuto del pactum conventum si possa attribuire l'importanza di elemento condizionante dell'attribuzione. Critica. -- 7. Il legittimo affidamento del simulato alienante sulla cooperazione del simulato acquirente a mantenere integro lo stato di cose preesistente. L'esigenza, avvertita dalla più recente indagine giuridica, di muovere da una considerazione più concreta dei rapporti che in effetti si instaurano fra le parti per risalire ad una qualificazione giuridica della loro fonte, non necessariamente negoziale, -- 8. L'estensione della responsabilità contrattuale a tutte le ipotesi in cui il fatto lesivo si verifica all'interno di un rapporto di cooperazione fra due soggetti.
Annata 1971 •
Fascicolo 7-10 •
Pagina 309
CORTE DI CASSAZIONE - 10 febbraio 1971, n. 340
Accomandatario. Trasferimento della quota. Necessità dell'unanimità dei consensi. Clausola statutaria che prevede la sufficienza del consenso della maggioranza e degli accomandatari o la libera trasferibilità. Validità.
Annata 1971 •
Fascicolo 7-10 •
Pagina 243
La tutela esterna degli interessi familiari
(ADRIANO DE CUPIS)
1. Il problema della tutela esterna degli interessi familiari. -- 2. Tutela esterna dell'interesse alla coabitazione, alla fedeltà e all'assistenza dell'altro coniuge: a) contro i comportamenti dei terzi che concorrono con la volontaria violazione del corrispondente obbligo da parte di questo. -- 3. Tutela esterna dell'interesse alla coabitazione, alla fedeltà e all'assistenza dell'altro coniuge: 6) contro i comportamenti dei terzi che compromettono la realizzazione di tale interesse indipendentemente da alcuna violazione imputabile all'altro coniuge. -- 4. Limitazione della tutela esterna dell'interesse coniugale alle manifestazioni di questo interesse protette primariamente verso l'altro coniuge: carattere complementare di tale tutela esterna. -- 5. Tutela dell'interesse del coniuge contro i terzi, e tutela dell'interesse di alcuni terzi contro la possibilità di danno a loro carico, insita nel rapporto coniugale. -- 6. Tutela esterna dell'interesse del figlio al mantenimento, all'educazione e all'istruzione da parte del genitore. -- 7. Tutela esterna dell'interesse del coniuge o del figlio rispetto al bene fondamentale dello stato di coniuge o di figlio. -- 8. Tutela esterna dell'interesse di altri congiunti agli alimenti. -- 9. Tutela esterna degli interessi cui corrispondono le potestà familiari. -- 10. Conclusione: caratteri fondamentali della tutela esterna degli interessi familiari.
Annata 1971 •
Fascicolo 7-10 •
Pagina 235
Problemi di legittimità costituzionale dell'art. 147 l. f. dopo la sentenza n. 142, 1970, della Corte Costituzionale
(FRANCESCO VASSALLI)
1. Ambito e limiti della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 147 2° comma 1. f. -- 2. Critica della sentenza per la sostanziale «inutilità» e preferibilità sul piano logico di una sentenza interpretativa di rigetto. -- 3. La diversa impostazione del Satta del problema d'illegittimità costituzionale dell'art. 147 2° comma 1. f. -- 4. Pericoli e loro superamento nell'applicazione dell'art. 147 2° comma 1. f. -- 5. La dichiarazione di incostituzionalità della norma per la parte in cui nega al creditore la legittimazione a richiedere l'estensione del fallimento. -- 6. Il problema dell'illegittimità costituzionale del 1° comma dell'art. 147 1. f. e la sua possibile corretta impostazione. -- 7. Segue: possibile impostazione alternativa del problema a seconda della concezione seguita in ordine alla natura della responsabilità del socio. -- 8. La disparità di trattamento fra l'imprenditore commerciale e il socio ill. resp. nella disciplina dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. -- 9. Eccezionalità della norma che assoggetta i soci al fallimento rispetto all'art. 5 1. f. e conseguente esigenza di rintracciare la « giustificatezza » di tale eccezionalità. -- 10. Criteri per il giudizio sulla ragionevolezza delle leggi. -- 11. Mancanza di qualsiasi « giustificatezza » nell'art. 147 nel quadro della disciplina vigente. -- 12. Possibile interpretazione dell'art. 147 1. f. adeguatrice della norma ai principi costituzionali.
Annata 1971 •
Fascicolo 7-10 •
Pagina 324
CORTE DI CASSAZIONE - 7 febbraio 1970, n. 288
Estinzione. Presupposti. Decorrenza del termine annuale per il fallimento. Trasferimento in blocco dell'azienda sociale. Mancata sistemazione dei debiti sociali. Non decorrenza del termine. Dichiarazione di fallimento. Ammissibilità.
Annata 1971 •
Fascicolo 7-10 •
Pagina 231
TRIBUNALE DI MILANO - 15 gennaio 1970
Piccolo imprenditore. Criteri quantitativi di individuazione. Limiti di applicazione. Artigiano. Inapplicabilità. Esclusione del fallimento a prescindere dai limiti dimensione. Società artigiane. Commercialità. Insussistenza. Fallimento delle società. Presupposti per la dichiarazione.
Annata 1971 •
Fascicolo 7-10 •
Pagina 269
Il piccolo imprenditore commerciale
(ANTEO GENOVESE)
1. Premessa. -- 2. L'art. 2083, cod. civ., nella parte finale, definisce in via positiva il piccolo imprenditore e, in via negativa, l'imprenditore normale. -- 3. Il criterio qualitativo della prevalenza del lavoro dell'imprenditore qualifica il tipo di organizzazione adottato dalla piccola impresa. Precedenti legislativi e leggi successive. -- 4. L'art. 2083 comprende solo i piccoli imprenditori individuali ed esclude le società, che possiedono un diverso tipo di organizzazione dei fattori produttivi e una più ampia dimensione. La presunzione legale della legge fallimentare conferma la regola dell'art. 2083. -- 5. Il contrasto fra il codice civile e la legge fallimentare ha per oggetto il conflitto fra l'art. 2221 cod. civ., che recepisce il criterio della prevalenza, e i criteri dettati dall'art. 1 1.f. Non c'è un contrasto diretto fra l'art. 2083 e la legge fallimentare, ma un conflitto interno al diritto fallimentare, sorto appunto fra due norme fallimentari. -- 6. L'opinione che afferma la perfetta coincidenza fra il criterio della prevalenza e i criteri previsti nella legge fallimentare: critica. L'opinione che invoca la legge fallimentare solo per definire le dimensioni del piccolo commerciante: critica. -- 7. Qualche osservazione comune ai criteri della legge fallimentare. -- 8. La mia interpretazione: quale criterio principale discriminante, la legge fallimentare richiama il testo unico del 1958 sulle imposte dirette (e successive modifiche) in ordine agli imprenditori classificati dal Fisco in cat. C/1, per i quali aggiunge il requisito del reddito minimo, esente dall'imposta. Il richiamo non si estende agli imprenditori classificati in cat. B, che sono sempre sottoposti al criterio generale della prevalenza. Gli imprenditori individuati dalla legge fallimentare hanno dimensioni più piccole di quelle permesse dal criterio della prevalenza. - 9. Continua: l'imprenditore di cat. C/1, che supera il limite del reddito esente, non diventa ipso facto imprenditore normale: anche per lui il giudice deve accertare se il lavoro dell'imprenditore prevale o meno sugli altri fattori produttivi. - 10. Continua: la legge fiscale 13 marzo 1968, n. 428, non influisce sulla mia interpretazione. - 11. Il criterio sussidiario, relativo al capitale investito, delimita in via normale imprese più piccole di quelle permesse dal criterio della prevalenza. - 12. La funzione meramente pratica dei due criteri della legge fallimentare giustifica l'individuazione di piccolissimi imprenditori. La teoria della presunzione legale di piccolezza in ordine ai più piccoli imprenditori commerciali, conferma l'interpretazione accolta. - 13. L'obiezione dedotta dall'esistenza degli artigiani, quali piccoli imprenditori: critica.
Annata 1971 •
Fascicolo 7-10 •
Pagina 265