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Osservazioni sulla figura giuridica del creditore che procede in via surrogatoria. Parte I
Sommario: 1. Generalità.-- 2. Il dato empirico considerato dalla dottrina. -- 3. Fenomeno surrogatorio e rappresentanza. -- 4. Rappresentanza nell'interesse del rappresentante e sostituzione. -- 5. Il negozio civilistico posto in essere in nome proprio sul patrimonio altrui. -- 6. Fenomeno surrogatorio e legittimazione all'atto. -- 7. Fenomeno surrogatorio e spendita del nome. -- 8. Il creditore procedente senza spendita del nome.
Per una rivalutazione della preposizione institoria
Sommario: 1. Rilievo dell'argomento nella teoria giuridica dell'impresa, -- 2. Esigenza di una rivalutazione della preposizione institoria alla luce della moderna concezione dell'impresa commerciale. -- 3. La sostituzione necessaria dell'imprenditore nei casi di spossessamento di azienda. -- 4. La sostituzione necessaria nell'impresa nei casi di impossibilità giuridica o pratica del suo esercizio da parte del titolare. -- 5. La sostituzione volontaria nell'impresa commerciale; critica delle concezioni tradizionali e correnti della preposizione institoria in quanto incapaci: -- 6. a) di qualificarla giuridicamente rispetto alla situazione degli altri ausiliari muniti di generali poteri rappresentativi; -- 7. b) di giustificare la mancanza di autonomia della fonte del potere rappresentativo rispetto al potere di gestione del soggetto preposto;--8. c) di giustificare la c. d. "contemplatio domini" presunta di cui all'art. 2208; -- 9. d) di legittimare l'estensione del potere rappresentativo del soggetto preposto ad ogni settore di attività giuridica necessaria all'esercizio dell'impresa; -- 10. e) di legittimare l'esercizio dei poteri del preposto nella comunità di lavoro ed il suo assoggettamento ai doveri legali connessi all'esercizio dell'impresa. -- 11. Enunciazione dei principi fondamentali che ispirano la disciplina giuridica dell'atto e del rapporto di preposizione. -- 12. Considerazioni finali sulla tipicità dell'atto di preposizione in quanto atto che legittima la sostituzione volontaria nell'impresa, intesa come esercizio di una qualificata attività funzionale.
La convenzione di Roma 1952 sui danni causati da aeromobili ai terzi alla superficie
Sommario: 1. Premessa. -- 2. Gli antecedenti della Convenzione. -- 3. La Conferenza di Roma del 1933. -- 4. Principi su cui si basa la Convenzione del 1933. -- 5. Ragioni del mancato successo della Convenzione del 1933. -- 6, Inizio della riforma della Convenzione 1933 per parte del Comitato giuridico dell'I. C. A. O. -- 7. I lavori del Comitato giuridico e loro indirizzo. -- 8. Segue. -- 9, I lavori della Conferenza del 1952. -- 10. Segue. -- 11. Valore tecnico-giuridico delle due Convenzioni: la Convenzione del 1933. -- 12. La Convenzione del 1952: -- 13. Sostanza e contenuto della Convenzione del 1953: Definizione dell'esercente di aeromobili. -- 14. Responsabilità nel caso di danni prodotti da urto di aeromobili. -- 15. Limiti della responsabilità dell'esercente, -- 16. Responsabilità illimitata dell'esercente, --17. Garanzia da prestarsi dall'esercente per coprire la sua responsabilità» -- 18. Foro competente ed esecutorietà delle sentenze. -- 19. L'art. 20 della nuova Convenzione: sua importanza e complessità. I fori competenti. -- 20. Esecutorietà delle sentenze presso altri Stati contraenti. -- 21. Ambito di applicazione della Convenzione, -- 22. Clausole di stile. -- 23. Prospettive circa il futuro della convenzione. -- 24. Se sia necessaria la riforma del Comitato giuridico dell'I. C. A. O.
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