Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle Obbligazioni

ILARIA CHIEFFI

S.r.l. unipersonale e gruppi societari

S.r.l. unipersonale e gruppi societari (ILARIA CHIEFFI)

Sommario: 1. Premessa. La dodicesima direttiva Cee in materia societaria ed il principale obiettivo da essa perseguito: il diritto dell'imprenditore individuale di esercitare l'attività d'impresa in regime di responsabilità limitata. - 2. Gli interessi tutelati con la disciplina dell'art. 2497, comma 2, c.c.. Eterogeneità degli interessi espressi dalle ipotesi di responsabilità illimitata previste dall'art. 2497, comma 2, lett. a), b), c): i casi disciplinati dalle lett. b) e c) dell'art. 2497, comma 2, c.c.. - 3. Segue: i casi disciplinati dalla lett. a) dell'art. 2497, comma 2, c.c.. - 4. Principi e criteri direttivi determinati dall'alt. 17, 1. 19 febbraio 1992, n.142. La S.r.l. unipersonale come forma organizzativa utilizzabile per l'esercizio di un'impresa di minori dimensioni - 5. L'interesse tutelato con la disciplina dell'art. 2497, comma 2, lett. a) , c.c. non è solo quello di evitare che la società unipersonale sia una tecnica utilizzabile nell'ambito dei gruppi societari. - 6. Il significato delle ipotesi previste dall'art. 2497, comma 2, lett. a) , c.c rispetto al fenomeno del gruppo societario. Individuazione di possibili schemi di soluzione: la contrapposizione tra modello sanzionatorio e modello di legittimazione. - 7. L'interesse tutelato con la disciplina di cui all'art. 2497, comma 2, lett. a) , c.c. è quello del controllo del fenomeno del gruppo societario. - 8. L'attuale disciplina prevista dall'art. 2497, comma 2, lett. a) , c.c. ed i suoi rapporti con il diritto comunitario (art. 2, § 2, della XII Direttiva) : quest'ultimo condiziona l'interpretazione della norma del diritto interno italiano. - 9. L'attuale disciplina prevista dal-l'art. 2497, comma 2, lett. a) , c.c. porta ad un primo riconoscimento ed un tentativo di regolamentazione del " gruppo di fatto qualificato " di s.r.l. ovvero di s.r.l. e di s.p.a. nel nostro ordinamento. - 10. Il " gruppo di fatto qualificato " e l'applicabilità della generale disciplina di cui agli artt. 2325, comma 1, e 2472, comma 1 c.c, -11. L'attuale disciplina prevista dall'art. 2497, comma 2, lett. a) , c.c porta ad un superamento delle concezioni tradizionali: " personalità giuridica "; limitazione integrale della partecipazione alle perdite come uno dei fattori che consentono la qualificazione del tipo " società di capitali ". - 12. Definizione del concetto di " appartenenza " della partecipazione: la nuova espressione adottata nel d. legisl. 3 marzo 1993, n. 88 ed i problemi interpretativi che si pongono al riguardo. - 13. La soluzione legislativa tutela gli interessi collegati con l'esistenza di una grande impresa gestita nella forma di un gruppo di s.r.l. ovvero di s.r.l. e di s.p.a. - 14. Applicabilità della tecnica della frode affa legge a procedimenti che eludono l'art. 2497, comma 2, lett. a) , c.c.. - 15. Impostazione del problema: i rapporti tra società di capitali unipersonale e gruppi societari. - 16. La prima decisione resa dal Bundesgerichtshof tedesco in materia di rapporti tra s.r.l. unipersonale e " gruppi di fatto qualificati ": il caso Autokran. - 17. Primi criteri del Bundesgerichtshof in tema di responsabilità dell'impresa dominante nel " gruppo di fatto qualificato "; la Konzernverschuldenshaftung; la Konzernzustandshaftung. - 18. Il modo in cui il Bundesgerichtshof nel caso Autokran, ha affrontato il delicato problema della responsabilità dell'impresa dominante nel " gruppo di fatto qualificato "; l'affermazione della Konzernverschuldenshaftung. - 19. La decisione resa dal Bundesgerichtshof in materia di " gruppi di fatto qualificati " di s.r.l. nel caso Tieftau. - 20. Un significativo esempio giurisprudenziale in tema di " gruppi di fatto qualificati ": il caso Video. - 21. Ultimi criteri del Bundesgerichtshofin tema di " gruppi di fatto qualificati "; l'affermazione della responsabilità dell'impresa dominante come Konzernverschuldenshafiung. il caso TBB. - 22. Il modo in cui il Bundesgerichtshof nel caso TBB, ha affrontato il delicato problema su quale delle parti ricada l'onere di provare il persistente danneggiamento degli interessi della società dipendente da parte dell'impresa dominante nella fattispecie " gruppo di fatto qualificato ". - 23. L'attuale disciplina prevista dall'art. 2497, comma 2, lett. a) , c.c. sostanzialmente equivale all'affermazione della Konzernzustandshaftung. - 24. Significato sistematico della responsabilità illimitata dell'unico socio ex art. 2497, comma 2, lett. a) , c.c. secondo l'impostazione attuale. - 25. Ricerca degli interessi tutelati con la disciplina prevista dall'art. 2497, comma 2, lett. a) , c.c. - 26. Rilievi critici e spunti per la ricostruzione della fattispecie impresa dominante. Necessità di una considerazione autonoma dell'unico socio che rivesta al contempo la qualifica di impresa dominante. - 27. Il " gruppo di fatto qualificato " inteso come modello organizzativo. - 28. I rapporti tra s.r.f. unipersonale e " gruppi di fatto qualificati " e le interpretazioni della dottrina tedesca che si pongono al riguardo. - 29. La soluzione giurisprudenziale prevalentemente accolta nell'ordinamento tedesco in tema di rapporti tra s.r.l. unipersonale e " gruppi di fatto qualificati ". - 30. Segue: esigenza di criteri soggettivi. - 31. L'individuazione della fattispecie " gruppo di fatto qualificato " nell'ordinamento italiano: una prima ipotesi interpretativa. La soluzione legislativa prevista dall'art. 2497, comma 2, lett. a) , c.c. tutela gli interessi collegati con l'adozione di un modello di esercizio di impresa comportante responsabilità limitata: suo raffronto con la soluzione giurisprudenziale prevalentemente accolta nell'ordinamento tedesco in tema di " gruppi di fatto qualificati ". - 32. L'utilizzazione di criteri oggettivi nella individuazione della fattispecie prevista dall'attuale art. 2497, comma 2,lett. a) , c.c..

Annata 1996 Fascicolo 1-2 Pagina 81

ISSN 2532-9839 | 2532-9847
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