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FILTRI ATTIVI
CORTE DI CASSAZIONE - 15 gennaio 1985, n. 60
Provvedimenti emessi nel procedimento ex art. 2409 cod.civ. Atti di volontaria giurisdizione. Ricorso per cassazione. Inammissibilità.
Annata 1986 •
Fascicolo 5-8 •
Pagina 163
TRIBUNALE DI NAPOLI - 19 marzo 1985
Depositario di mercé. Dichiarazione " Tengo in potere ". Configurazione come titolo rappresentativo. Ammissibilità.
Annata 1986 •
Fascicolo 5-8 •
Pagina 251
TRIBUNALE DI ROMA - 12 dicembre 1985 (decr.)
Applicabilità analogica dell'art.20 cod. civ. Convocazione dell'assemblea da parte del Presidente del Tribunale. Ammissibilità.
Annata 1986 •
Fascicolo 5-8 •
Pagina 257
CORTE DI CASSAZIONE - 9 dicembre 1985, n. 6178
Dichiarazione dello stato di insolvenza. Diritto di difesa dell'imprenditore. Convocazione in camera di consiglio. Successiva dichiarazione di fallimento. Sufficienza. Mancata presentazione dell'imprenditore. Irrilevanza.
Annata 1986 •
Fascicolo 5-8 •
Pagina 199
TRIBUNALE DI MILANO - 9 gennaio 1986
Vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Posta nell'interesse generale. Tutela dei risparmiatori e degli azionisti soltanto riflessa. Posizioni soggettive di questi configurabili come interessi legittimi. Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Esclusione. Commissari straordinari. Azione di responsabilità. Presupposti.
Annata 1986 •
Fascicolo 5-8 •
Pagina 259
Interpretazione giurisprudenziale e suoi elementi rilevanti: giuridico, psicologico, linguistico e i suoi risultati e margini di errore e deviazione
(ERNESTO SIMONETTO)
1. La giurisdizione come attività e potere delegati dal popolo. Autonormazione e autogiurisdizione. -- 2. Inaccettabilità della judge made law, causata anche dalla attuale perdita di « quota » dell'università. La ricerca scientifica come organizzazione migliore e per evitare danni immensi. Sistematicità indispensabile della « interpretazione » dottrinale, di cui la giurisprudenziale è derivazione tecnica. Scambi occasionali fra le due. -- 3. Necessità del supporto di altre tecniche. - 4. Segue. - 5. Studio inevitabile e indifferibile della interpretazione -- giurisprudenziale -- quale è effettivamente, non quale dovrebbe essere, studio quest'ultimo, necessario ma non sufficiente. -- 6. La realtà concreta come supporto della legiferazione, della interpretazione dottrinale e come il fatto lo è nella elaborazione della sentenza. -- 7. L'accertamento dei fatti e le prove. Stadi della sentenza: accertamento dei fatti, corretta qualificazione giuridica dei fatti, soluzione dei problemi di stretto diritto. -- 8. Inaccettabilità della proposizione: il giudizio penale accerta la verità reale a differenza di quello civile. -- 9. Esame critico delle prove: psicologia del testimone (inaffidabile), e psicologia del giudice. -- 10. Peggiore è la prova scritta assurdamente privilegiata dai legiferatori del '42. -- 11. Falsità della maggior tutela (consapevolezza) dello stipulante data dallo scritto. Mestieranti delle stipulazioni e truffatori; inutilità della doppia sottoscrizione. Trappole di formulali predisposti. Rimedi: sensibilizzazione del giudice che deve non aggravare la situazione, accostamento dell'interprete studioso al nuovo sistema (Costituzione, attivazione delle norme generali su buona fede ecc. sconsideratamente devitalizzate da interpreti precedenti). Sensibilizzazione dei legiferatori. - 12. Segue. - 13. Essenzialità della qualificazione giuridica degli elementi di fatto emersi dalle prove; diversità di natura e di scopo rispetto ad altri stadi. Anche qui si ha errore di diritto. - 14. Giudizio finale di diritto: applicazione della soluzione di diritto agli elementi di fatto esattamente individuati e qualificati. Tendenze malamente conservative e antidoti. - 15. Interpretazione giurisprudenziale : ognuno dei tre stadi presenta necessità di autonoma scelta fra soluzioni possibili. Importanza, in ciascuna scelta, dell'elemento psicologico. La psicologia del giudice. Possibilità di errore o manipolazione. - 16. Complessità dell'elemento psicologico. La scienza del linguaggio. - 17. Altri elementi essenziali nella personalità del giudice. Moralità, attitudine all'obiettività, fantasia e apertura al nuovo. Deviazioni nella formazione del giudice (e dell'avvocato. - 18. Affinità fra la figura del docente e quella del giudice. Deviazioni del docente e della sua " formazione ". - 19. Segue. Deviazione nella " formazione " del giurista. Sfacelo dell'università e problemi relativi.
Annata 1986 •
Fascicolo 5-8 •
Pagina 103
Legittimazione ex post di una riforma statutaria illegittima?
(GIUSEPPE FERRI)
Apporto di capitale privato con diritto agli utili sulla base di modificazioni statutarie. Illegittimità. Applicabilità di sanzioni penali a carico degli amministratori. Insussistenza.
Annata 1986 •
Fascicolo 5-8 •
Pagina 291
TRIBUNALE DI LECCO - 28 dicembre 1984
Pactum de ineunde societate. Indicazione del tipo. Elemento essenziale. Mancata indicazione. Nullità del patto. Esecuzione in forma specifica. Inammissibilità.
Annata 1986 •
Fascicolo 5-8 •
Pagina 243
TRIBUNALE DI CHIETI - 31 gennaio 1986
Marchio di gruppo. Uso contemporaneo dello stesso marchio. Ammissibilità. Cessazione del rapporto di gruppo. Effetti. Trasferimento del marchio ad un terzo estraneo al gruppo in caso di cessione di azienda. Inammissibilità.
Annata 1986 •
Fascicolo 5-8 •
Pagina 265
Azione " comune " e azione " individuale " contro amministratori e sindaci di società di gestione di fondi comuni mobiliari
(GIORGIO MEO)
1. Azione «comune» e azione «individuale»: un problema di metodo. -- 2. L'azione individuale nell'art. 3, 5° c., i. n° 77/1983: la tutela contro gli amministratori della società di gestione secondo il codice civile. Inapplicabilità ai partecipanti a fondi d'investimento della tutela dei creditori sociali ex art. 2394, c.c. -- 3. Segue: la tutela assicurata al partecipante direttamente danneggiato dall'art. 2395, c.c. -- 4. La specificità della tutela ex art. 3, 5° c.: pregiudizio patrimoniale arrecato al fondo e interesse « proprio » del partecipante. - 5. Segue: irrilevanza della mancata previsione, nell'art. 3, 5° c., dell'elemento soggettivo del comportamento dannoso. Natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso i partecipanti. -- 6. Se l'azione individuale ex art. 3, 5° c. possa esercitarsi in corso normale di rapporto o soltanto in presenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione commissariale. Rinvio. -- 7. L'azione nell'interesse « comune » dei partecipanti. Intorno al concetto di « interesse comune »: differenze con la tutela comune degli obbligazionisti. -- 8. Segue: rapporti con la tutela comune dei creditori sociali ex artt. 146 e 206, 1. fall. -- 9. Rapporti tra l'azione « comune » e l'azione « individuale » nella disciplina dei fondi d'investimento. -- 10. L'azione individuale contro gli amministratori della società gerente ai sensi dell'art. 3, 5° c. è esperibile s...
Annata 1986 •
Fascicolo 5-8 •
Pagina 169