Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle Obbligazioni

FRANCESCO JR FERRARA

Sulle modalità dell'aumento di capitale con conferimenti in natura nelle società per azioni

Sulle modalità dell'aumento di capitale con conferimenti in natura nelle società per azioni (FRANCESCO JR FERRARA)

Sommario: 1. La deliberazione della società per azioni Pirelli del 6 aprile 1962. -- 2. La questione risolta dall'autorità giudiziaria in sede di omologazione. -- 3. La decisione del tribunale di Milano. -- 4. La decisione della corte di appello di Milano e perplessità suscitate dalla medesima. -- 5. Contrasto della predetta decisione con l'art. 2440 cod. civ. -- 6. Esame della disciplina dei conferimenti in natura nella fase della costituzione della società. Necessità che nell'atto costitutivo siano indicati i beni da conferire e il loro valore e che nella costituzione successiva tali indicazioni siano contenute nel programma. -- 7. Analisi dell'art. 2343 cod. civ. Quando deve presentarsi la relazione peritale. -- 8. La relazione peritale è oggetto di un onere a carico di chi intende effettuare il conferimento in natura. -- 9. Gli interessi tutelati dalla prescrizione della perizia sono anche quelli dei soci e non solo quelli dei terzi. Critica della tesi di Ascarelli. -- 10. Il pericolo della sopravvalutazione. Cenno delle soluzioni adottate da altri ordinamenti giuridici per ovviarlo. -- 11. Il sistema seguito dal nostro codice. La relazione peritale costituisce un limite al potere dispositivo delle parti in tema di valutazione. -- 12. Carattere provvisorio della determinazione del valore del bene. -- 13. Il controllo successivo alla costituzione della società. -- 14.La rettifica non può considerarsi analoga a quella disposta in caso di errore di calcolo. - 15. Si tratta di una modifica del contratto sociale che si ricollega alla provvisorietà della valutazione. - 16. Disciplina dei rapporti conseguenti alla modifica. - 17. Conseguenze della mancanza della relazione peritale. - 18. Risultati ottenuti. - 19. Esame della disciplina dei conferimenti in natura in caso di aumento di capitale. Chi deve conferire un bene in natura deve presentare la relazione peritale prima della riunione assembleare. - 20. La delibera assembleare deve individuare il bene oggetto di conferimento e determinarne il valore in misura non superiore a quello risultante dalla perizia. - 21. La relazione peritale deve essere allegata alla delibera ai fini de11'omologazione. - 22. Il controllo successivo. Quando decorre l'obbligo di effettuarlo. - 23. Revisione della stima e conseguenze. - 24. Mancanza della relazione giurata di stima. - 25. Considerazioni conclusive sulla delibera della società per azioni Pirelli.

Annata 1963 Fascicolo 3-4 Pagina 73

ISSN 2532-9839 | 2532-9847
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