Sulle modalità dell'aumento di capitale con conferimenti in natura nelle società per azioni
Sulle modalità dell'aumento di capitale con conferimenti in natura nelle società per azioni
Sommario: 1. La deliberazione della società per azioni Pirelli del 6 aprile 1962. -- 2. La questione risolta dall'autorità giudiziaria in sede di omologazione. -- 3. La decisione del tribunale di Milano. -- 4. La decisione della corte di appello di Milano e perplessità suscitate dalla medesima. -- 5. Contrasto della predetta decisione con l'art. 2440 cod. civ. -- 6. Esame della disciplina dei conferimenti in natura nella fase della costituzione della società. Necessità che nell'atto costitutivo siano indicati i beni da conferire e il loro valore e che nella costituzione successiva tali indicazioni siano contenute nel programma. -- 7. Analisi dell'art. 2343 cod. civ. Quando deve presentarsi la relazione peritale. -- 8. La relazione peritale è oggetto di un onere a carico di chi intende effettuare il conferimento in natura. -- 9. Gli interessi tutelati dalla prescrizione della perizia sono anche quelli dei soci e non solo quelli dei terzi. Critica della tesi di Ascarelli. -- 10. Il pericolo della sopravvalutazione. Cenno delle soluzioni adottate da altri ordinamenti giuridici per ovviarlo. -- 11. Il sistema seguito dal nostro codice. La relazione peritale costituisce un limite al potere dispositivo delle parti in tema di valutazione. -- 12. Carattere provvisorio della determinazione del valore del bene. -- 13. Il controllo successivo alla costituzione della società. -- 14.La rettifica non può considerarsi analoga a quella disposta in caso di errore di calcolo. - 15. Si tratta di una modifica del contratto sociale che si ricollega alla provvisorietà della valutazione. - 16. Disciplina dei rapporti conseguenti alla modifica. - 17. Conseguenze della mancanza della relazione peritale. - 18. Risultati ottenuti. - 19. Esame della disciplina dei conferimenti in natura in caso di aumento di capitale. Chi deve conferire un bene in natura deve presentare la relazione peritale prima della riunione assembleare. - 20. La delibera assembleare deve individuare il bene oggetto di conferimento e determinarne il valore in misura non superiore a quello risultante dalla perizia. - 21. La relazione peritale deve essere allegata alla delibera ai fini de11'omologazione. - 22. Il controllo successivo. Quando decorre l'obbligo di effettuarlo. - 23. Revisione della stima e conseguenze. - 24. Mancanza della relazione giurata di stima. - 25. Considerazioni conclusive sulla delibera della società per azioni Pirelli.