La tutela del diritto al nome civile
La tutela del diritto al nome civile
Sommario: 1. Premessa. -- 2. La concezione privatistica del diritto al nome come diritto di proprietà. -- 3. La concezione pubblicistica del nome come « istituzione di polizia civile » (etichetta amministrativa). -- 4. Influenza delle tradizionali concezioni sopra esposte sullo stato attuale della dottrina e della giurisprudenza. -- 5. I due più macroscopici risultati di quelle influenze nella dottrina italiana. -- 6. La riduzione dell'uso indebito e pregiudizievole del nome a quello usurpativo (DE CUPIS). -- 7. La circoscrizione del « pregiudizio » alla ipotesi dello scambio o confusione personale (FERRARA). -- 8. Spunti critici per una ricostruzione dell'ambito applicativo dell'art. 7 cod. civ.: premessa fondamentale: il nome come « simbolo della personalità » di ciascuno (ROTONDI); correlativa natura del diritto al nome come diritto alla propria personalità. -- 9. Conseguenze interpretative: A ) la nozione dell'uso « indebito » del nome altrui non va circoscritta alla sola ipotesi di utilizzazione contrastante con la « sua giuridica spettanza »; B) la nozione di « pregiudizio * non va limitata al concetto di persona fisicamente intesa (scambio o confusione fra persone), ma va approfondita con riferimento al « patrimonio morale, intellettuale, sociale » del titolare del nome. -- 10. Nostra opinione sulla identità personale: come questa sia comprensiva non solo delle caratteristiche somatiche della persona, ma altresì di quelle note socialmente rilevanti che ne compongono il suo profilo sociale, facendone un'individualità distinta da ogni altra. - 11. Il pregiudizio all'onore, decoro, credito, fama (reputazione): premessa. - 12. Cenni sui rapporti fra la tutela privatistica e quella penalistica dell'integrità morale. - 13. Cenni sui rapporti fra il " pregiudizio " di cui all'art. 7 cod. civ. e quello ex art. 21, 2° comma, I parte del R. D. 21 giugno 1942 n. 929 in materia di brevetti per marchi d'impresa. - 14. Importanza della distinzione fra marchi di fatto e marchi brevettati sulla definizione dei rapporti di cui al paragrafo precedente. - 15. L'accertamento concreto del pregiudizio: presupposto fondamentale: necessità di una sicura identificabilità, attraverso l'uso del " nome ", della persona del titolare medesimo (in nota: semplice " accostamento da omonimia " (De CUPIS): insufficienza). - 16. Possibilità di una concreta forza identificatrice da parte del solo cognome o del solo prenome. - 17. Le sanzioni predisposte dall'art. 7 cod. civ. Necessità di dare opportuno risalto alla " cessazione del fatto lesivo ". - 18. Il risarcimento dei danni (non patrimoniali) morali. In nota: richiamo alla Genugtuung svizzera. - 19. La teorica dei c. d. danni personali (SCOGNAMIGLIO) e l'art. 7 cod. civ. - 20. Considerazioni conclusive.