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FILTRI ATTIVI
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I - 14 dicembre 1960, n. 3247
Contratto preliminare. Contenuto essenziale, Diritto d'opzione. Esercizio. Effetti. Contratto definitivo e preliminare. Oggetto del contratto. Determinabilità. Estremi.
Annata 1961 •
Fascicolo 9-10 •
Pagina 327
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 1 - 15 marzo 1961, n. 583
Fallimento di imprenditore individuale. Successivo fallimento della società. Decorrenza. Fattispecie. Azione revocatoria civile. Esercizio in sede fallimentare. Estensione. Azione revocatoria e risarcitoria. Differenza.
Annata 1961 •
Fascicolo 9-10 •
Pagina 351
CORTE DI APPELLO DI TORINO - 30 dicembre 1960
Proposta di concordato. Nn. 1 e 2 art. 160 l. f. cpv. Diversi criteri di valutazione da parte del Tribunale. Reiezione della proposta di concordato preventivo. Poteri del giudice di Appello.
Annata 1961 •
Fascicolo 9-10 •
Pagina 392
L'azione d'indebito arricchimento nel diritto civile polacco
(ALFRED OHANOWICZ)
1. Introduzione: le basi dell'azione per arricchimento indebito nel diritto polacco. -- 2. Presupposti dell'azione per arricchimento indebito: arricchimento e suoi tipi, impoverimento, legame tra l'arricchimento e l'impoverimento, la mancanza di causa dell'arricchimento, distinzione tra l'arricchimento derivato da prestazione e l'arricchimento da altre cause. -- 3. L'arricchimento indebito e il pagamento dell'indebito. Tre casi di pagamento dell'indebito. La prestazione deve avere valore patrimoniale. Impoverito è colui dal cui patrimonio ha avuto luogo la prestazione. Mancanza di causa della prestazione. Il significato del valore dell'impoverimento. Differenza tra il diritto francese e quello tedesco. Il diritto svizzero e quello polacco. Malgrado la differenza del significato della «causa» il pagamento dell'indebito è soltanto uno dei casi dì arricchimento indebito. -- 4. L'azione d'arricchimento indebito ha un oggetto determinato. Il suo carattere ausiliario. Due limiti. L'arricchimento attuale. La restituzione del profitto. Deduzione. Spese. Aumento della responsabilità a causa della mala fede. -- 5. Mutamenti nelle norme sull'arricchimento indebito nel progetto del codice civile del 1960. La definizione. La restituzione delle spese. La condictio ob turpem vel iniustam causam. Il rapporto con l'azione di risarcimento del danno. -- 6. Le conseguenze dell'introduzione dell'azione generale di arricchimento nei codici europei. Fondamentali difficoltà per la formulazione delle sue basi. Estensione della teoria. Errato punto di partenza. Base della azione può essere solo il fatto obiettivo del trasferimento patrimoniale.
Annata 1961 •
Fascicolo 9-10 •
Pagina 325
Nuove note per lo studio della circolazione del rapporto assicurativo
(ANTEO GENOVESE)
I) Esame dell'ultimo comma dell'art. 1918, cod. civ. -- 1. Critica dell'opinione, che vede nella trasmissione della polizza una cessione volontaria dell'assicurazione. -- 2. L'ultimo comma dell'art. 1918, cod. civ., non deroga al principia della continuità legale. Esame della regola, secondo la quale nessuna notizia dell'alienazione dev'essere data all'assicuratore. -- 3. Esame della regola che vieta il recesso. Il divieto è giustificato dal comportamento dei soggetti. -- 4. Esame dei tre casi, in cui la trasmissione della polizza è coeva, anteriore o successiva all'alienazione delle cose assicurate. La funzione accessoria della polizza. La trasmissione della polizza come conseguenza dell'alienazione. -- 5. Il diritta dell'acquirente ad esigere la consegna della polizza, fornita o meno della clausola all'ordine o al portatore. -- II) Il principio legale della continuità nell'assicurazione marittima. -- 6. Le caratteristiche dell'art. 517, cod. nav., e la connessione dì questa norma con l'art. 1918, cod. civ. -- 7. L'esonero dall'informare l'assicuratore circa l'alienazione delle merci in viaggio e l'obbligo di avvisare l'acquirente circa, l'esistenza dell'assicurazione. -- 8. Il divieto di recesso dell'assicuratore e del compratore.
Annata 1961 •
Fascicolo 9-10 •
Pagina 348
La legittimazione dell'azionista per l'impugnazione di deliberazioni assembleari
(GIANCARLO FRÈ)
Deliberazione assembleare. Impugnazione. Deposito dell'azione. Anteriore iscrizione nel libro dei soci. Necessità. Trasferimento delle azioni. Annotazione nei libri sociali. Onere del giratario. Deliberazione assembleare. Azione di nullità proposta dal giratario non iscritto nel libro dei soci. Interesse ad agire. Necessità. Valutazione incensurabile del giudice di merito.
Annata 1961 •
Fascicolo 9-10 •
Pagina 368