Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle Obbligazioni

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Annata 1959
Fascicolo 7-8
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LEHNICH O., Die Wettbewerbsbeschränkung. Eine Grundlegung (ADRIANO VANZETTI)

Annata 1959 Fascicolo 7-8 Pagina 308





STAATSLEXIKON, Recht Wirtschaft (ADRIANO VANZETTI)

Annata 1959 Fascicolo 7-8 Pagina 310


V. MÜLLER-FREIENFELS, Die Vertretung beim Rechtsgeschäft (M.M. PEDRAZZINI)

Annata 1959 Fascicolo 7-8 Pagina 311


Natura giuridica del concordato fallimentare (ERNESTO TOMAIUOLI)

Annata 1959 Fascicolo 7-8 Pagina 313




La responsabilità del socio occulto di società in accomandita semplice (GIAMPAOLO DE FERRA)

Annata 1959 Fascicolo 7-8 Pagina 241


I contratti di utilizzazione della nave nel diritto ellenico (CONSTANTINOS ROCAS)

Annata 1959 Fascicolo 7-8 Pagina 295


Sulla trasformabilità della società cooperativa in società ordinaria (PIERO VERRUCOLI)

Annata 1959 Fascicolo 7-8 Pagina 287



La tutela dell'acquirente nella vendita dei titoli di credito (GIOVANNI PANZARINI)

Sommario: 1. Il titolo di credito, quale res mobilis, oggetto dei negozi traslativi della proprietà ed in particolare del contratto di vendita: impossibilità di ricondurre la tutela dell'acquirente alle regole della cessione del diritto. -- 2. Rapporti fra cessione del diritto e vendita dei titoli di credito. La vendita dei titoli all'ordine o nominativi, non accompagnata dalla girata o dal transfert, non equivale a cessione del diritto. -- 3. I titoli rappresentativi di merci non costituiscono normalmente oggetto di vendita: il loro trasferimento è conseguente all'avvenuto contratto di vendita delle merci. -- 4. Programmazione e limiti dell'indagine. -- 5. L'azione di garanzia per l'evizione nella vendita e gli estremi necessari per l'evizione. Critica all'opinione che esige la perdita del possesso.-- 6. Corollari del concetto di evizione. -- 7. Necessità -- ai fini dell'applicazione, nella nostra materia, della garanzia per l'evizione e dell'azione di risoluzione per vendita di cose altrui -- della determinazione delle regole che presiedono al trasferimento della proprietà dei titoli di credito.-- 8. Il trasferimento della proprietà dei titoli si attua in base al principio consensuale.-- 9. L'azione di garanzia per l'evizione, l'azione di risoluzione per vendita di cosa altrui, e le azioni ex artt. 1482 e 1498 cod. civ., si applicano, fino al trasferimento del possesso qualificato del titolo, negli stessi termini previsti per le altre cose mobili. La garanzia per l'evizione e razione di risoluzione per vendita di cosa altrui, nel caso di vendita del titolo a due diversi acquirenti. Il mancato gradimento degli organi sociali alla trasferibilità delle azioni non costituisce evizione. - 10. L'influenza delle regole possesso vale titolo, nelle cose mobili e nei titoli di credito, per l'applicazione delle azioni appena precisate. L'estensione sistematica del principio di cui all'art. 1153 cod. civ., 1° comma, all'art. 1994 cod. civ. - 11. L'onere della prova della buona fede nell'acquisto dei titoli: conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa; iusta causa e prova della iusta causa. Conseguenze delle soluzioni proposte rispetto alla garanzia per l'evizione. - 12. Costituzione dei diritti reali di garanzia, dei diritti reali limitati, dei vincoli processuali e non processuali, sul titolo di credito. Le azioni ex artt. 1482 e 1489 cod. civ., dopo il trasferimento del possesso qualificato del titolo di credito: limiti dell'effetto estintivo dei vincoli e diritti altrui, proprio della regola " possesso vale titolo ". - 13. L'evizione del titolo di credito ad opera dello stesso emittente: applicazione della garanzia. - 14. Non può pretendere la garanzia per l'evizione, od esperire l'azione di risoluzione per vendita di cosa altrui, chi sia divenuto titolare del titolo di credito in base alla regola " possesso vale titolo ". - 15. Si esclude che possa darsi evizione del diritto incorporato senza che vi sia evizione del titolo di credito: il fallimento o lo scioglimento della società non costituiscono evizione del titolo di credito. - 16. Necessità di un approfondimento per le fattispecie dell'ammortamento del titolo, e per l'evizione dei beni sociali. - 17. Non costituiscono evizione l'ammortamento del titolo di credito, o la vendita di titolo ammortizzato o di duplicato irregolare. - 18. L'evizione dei beni sociali non può considerarsi evizione dei titoli azionari venduti. Irrilevanza dell'errore sul valore, e constatazione che la situazione patrimoniale della società non costituisce qualità dei titoli. - 19. Considerazione dei beni sociali, operata dai contraenti all'atto della vendita dei titoli azionari: azione di dolo e clausola di risoluzione contrattuale, anche tacita. - 20. Continua: mancato inserimento della clausola risolutiva nella fattispecie negoziale ed errore bilaterale non colpevole dei contraenti. Soluzione del problema: la clausola (virtuale) di risoluzione dedotta dall'interpretazione integrativa del negozio.

Annata 1959 Fascicolo 7-8 Pagina 252


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ISSN 2532-9839 | 2532-9847
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