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IL RAPPORTO FRA L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLE SOCIETÀ ANONIME E LA SOCIETÀ
1. La definizione dell'art. 121 cod. di comm. — 2. Rappresentanza e rapporto organico. — 3. Organo e portatore di organo. — 4. Significato attribuito all’espressione « organo » dalla nostra dottrina. — 5. La qualifica di « mandatari » attribuita agli amministratori nella nostra dottrina. — 6. Necessità di abbandonare il concetto di mandato. — 7. L’organo amministrativo come elemento strutturale indispensabile per l'attuazione deirintores.se della società. — 8. La rappresentanza organica. — 9. L’organo amministrativo come elemento essenziale dell’anonima. — 10. L’organizzazione collegiale dell’organo amministrativo. — 11. Posizione indipendente dell’organo amministrativo, — 12. La responsabilità della società per il fatto illecito dell’organo amministrativo e la responsabilità degli amministratori verso i terzi. 13. La responsabilità degli amministratori nell’Aktiengesetz del 1937.
COMPLEMENTARITÀ ECONOMICA ED UNITÀ GIURIDICA NELLA TEORIA DELL’AZIENDA *
§ I. - 1. Dottrine atomistiche o dottrino unitarie nella teoria dell’azienda. — 2. XI problema della natura giuridica dell'azienda ed i criteri offerti dalla c. d. coscienza sociale. — § XX. - 3. Necessità, per determinare la natura giuridica dell’azienda, di precisarne la natura economica. — 4. Se, dal punto di vista economico, l’azienda costituisca un nuovo od unico bene, distinto dagli elementi che le compongono. — 5-6. Natura economica dell’azienda: complesso ili beni o di servizi economicamente complementari rispetto al fine del conseguimento del profitto. — 7. XI problema, di carattere generale, degli effetti giuridici della destinazione economica dei beni. § III. - 8-9. Principii giuridici dominanti in materia di destinazione economica e loro sfera d’azione. — 10. Applicazioni alla teoria dell’azienda. — 11.-12. Deduzioni critiche sulle c. d. dottrine atomistiche dell’azienda. — 13-14. Valore giuridico oggettivo della nozione di azienda.
FALSO NELLA FIRMA DEL DELEGANTE E DEL TRAENTE
1. Il problema. — 2. Falsità nella firma del delegante e nullità della doppia causa. — 3. Falso e concezione della delegazione (critica e rinvio). Delibazione equitativa del problema. Si afferma che, nel caso di falso nella firma del delegante, l’obbligazione delegato-delegatarie si caduca. —4. Argomenti avanzati a favore di questa tesi : a) la presupposizione; — 5. b) la causalità della delegazione pura (Butti); — 6. c) le corrispondenti nonno di diritto cambiario; — 7. d) critica di quest'ultimo argomento. So l’autonomia dell'accettazione cambiaria valga solo ili fronte al terzo possessore od anello ili fronte al prenditore. — 8-9. Seguo. — 10. Riassunto e conclusioni. — 11. Il problema nella delegatio solvendi. Identità della soluzione. — 12. Il problema nella delegatio solvendi cambiaria. Se la perdita dell'azione di regresso da parto dell’accipiens in buona fede impedisca la ripetizione nei suoi confronti. — 13. Segue. Bisogna distinguere l’ipotesi di chi paga credendo vera la propria firma da quella di chi paga credendo vera la firma del traente. In questo secondo caso identico rimane il quesito sia con riguardo alla tratta, sia con riguardo allo chèque. — 14. Esame della giurisprudenza che nega la ripetizione contro l’ accipiens in b. f. da parte del trattario (di cambiale o di chèque) che abbia pagato credendo autentica la firma del traente. — 15. Se il principio dell’autonomia, dettato dalla leggo per lo obbligazioni cambiarie, possa valere anche con riguardo al pagamento. Il problema nei diritti anglo-sassoni. — 16. Segue l’esame negli ordinamenti anglosassoni. — 17. La tesi proposta dulia giurisprudenza (nostra e anglo-sassone) è esatta, sicché la ripetizione dove escludersi anche nel caso di pagamento (sebbene non preceduto da accettazione). Critica degli argomenti contrari, non sufficientemente vagliati dalla giurisprudenza. La ratio dell’indipendenza dell’accettazione dall’autenticità della firma del traente non risiede nella letteralità. — 18. Si critica l’argomento ricavato dalla necessità di tutelare i soli terzi possessori successivi all’accettazione. Conclusione. — 19. L’autonomia non vale nei confronti del possessore in « dolo ». — 20-21. Concetto di possessore in buona fede.
IL QUARTO LIBRO NEL PROGETTO DEL CODICE CIVILE ITALIANO
1. Esigenza di coordinamento organico. Carattere antiquato dot progetto del « quarto libro » o suo fondamento nell’obiettivo dell’unificazione con la Francia. — 2. So una unificazione legislativa dei due paesi sia possibile o raccomandabile: presupposti dell’unificazione. — 3. Ostacolo che essa trova nello tendenze politico-legislativo della democrazia francese. — t. Contrasto fra tali tendenze e gli ideali legislativi del fascismo. — 5. Diretti della tecnica, e della politica legislativa del progetto. — 6. Id. con riguardo al coordinamento Con la materia dolio successioni. — 7. Se e in qual scuso la riforma del codice italiano possa avvantaggiarsi delle tendenze politico-legislative del socialismo nazionale nella riforma del codice civile tedesco.
IL CONTRATTO DI LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA
ANNO 1936
II.
Sommario — 10. Durata del rapporto di lavoro. — 11. L’obbligazione di prò almo le opere. — 12. Orario di lavoro e lavoro straordinario. —- 13. Riposo settimanale. — 14. Riposo annuale. — 15. Interruzione della prestazione delle opere a motivo di richiamo alle armi. — 16. Interruzione delle opere a motivo di malattia. — 17. Ambiente di lavoro. — 18. Disciplina.
I. Impostazione della questiono. — II. Se sia esistito un contratto di « accomandigia » distinto dal «deposito»: I. Opinioni affermative. — 2. Confutazione: A) sinonimia dei due termini nei documenti toscani del tempo; B) esame di una protesa. « accomandigia » dell’8 febbraio 1255; C) un proteso « deposito irregolarissimo» in Firenze ai primi del Trecento. — III. Se sia esistita una forma di società, «in accomandita»: 1. Opinioni sulla esistenza di duo categorie di soci. - 2. Confutazione : A ) distinzione secondo le quote conferito in società; B) distinzione tra «compagni di fuori» e «compagni di dentro » ; C) distinzione secondo la partecipazione o meno agli affari sociali : a) due pretesi contratti di società in accomandita ; b) il problema della di ozione delle Compagnie. — IV. Se i mercanti del tempo abbiano auspicato la società in accomandita: 1. Opinione affermativa. - 2. Confutazione. — V. Como si potessero conoscere i nomi dei compagni delle Compagnie: 1. Nelle città dove le Compagnie avevano la sede centrala. - 2. All’estero dove le Compagnie avevano lo succursali- — VI. La «società occulta» e la «partecipazione». — VII. Conclusione: 1. Le compagnie mercantili toscano del Due e del Trecento e la persistenza delle loro caratteristiche di società in nome collettivo. - 2. Il finanziamento delle compagnie : capitali sociali, capitali in partecipazione, depositi. »
IL CONTRATTO DI LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA
Anno 1936 (*)
I.
Sommario : 1. Le fonti del regolamento del rapporto di lavoro. — 2. In particolare il contratto collettivo. — 3. Contratti collettivi anteriori alla legge sindacale del 3 aprilo 1926. — 4. Lo diffide degli ispettori corporativi. — 5. Locazione di opera e locazione di opero o contratto di lavoro. —- 6. Costituzione del rapporto di impiego privato. — 7. Modificazione dei patti del rapporto di lavoro. — 8. Rapporto di lavoro. Rapporto di impiego. La qualità di impiegato. — 9. Qualifica di chi presta le opere.
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