41 risultati
FILTRI ATTIVI
IL RAPPORTO FRA L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLE SOCIETÀ ANONIME E LA SOCIETÀ
(GIANCARLO FRE)
1. La definizione dell'art. 121 cod. di comm. — 2. Rappresentanza e rapporto organico. — 3. Organo e portatore di organo. — 4. Significato attribuito all’espressione « organo » dalla nostra dottrina. — 5. La qualifica di « mandatari » attribuita agli amministratori nella nostra dottrina. — 6. Necessità di abbandonare il concetto di mandato. — 7. L’organo amministrativo come elemento strutturale indispensabile per l'attuazione deirintores.se della società. — 8. La rappresentanza organica. — 9. L’organo amministrativo come elemento essenziale dell’anonima. — 10. L’organizzazione collegiale dell’organo amministrativo. — 11. Posizione indipendente dell’organo amministrativo, — 12. La responsabilità della società per il fatto illecito dell’organo amministrativo e la responsabilità degli amministratori verso i terzi. 13. La responsabilità degli amministratori nell’Aktiengesetz del 1937.
Annata 1938 •
Fascicolo 1 •
Pagina 405
Le opere minori.
(MARIO CASANOVA)
Annata 1938 •
Fascicolo 1 •
Pagina 57
COMPLEMENTARITÀ ECONOMICA ED UNITÀ GIURIDICA NELLA TEORIA DELL’AZIENDA *
(MARIO CASANOVA)
§ I. - 1. Dottrine atomistiche o dottrino unitarie nella teoria dell’azienda. — 2. XI problema della natura giuridica dell'azienda ed i criteri offerti dalla c. d. coscienza sociale. — § XX. - 3. Necessità, per determinare la natura giuridica dell’azienda, di precisarne la natura economica. — 4. Se, dal punto di vista economico, l’azienda costituisca un nuovo od unico bene, distinto dagli elementi che le compongono. — 5-6. Natura economica dell’azienda: complesso ili beni o di servizi economicamente complementari rispetto al fine del conseguimento del profitto. — 7. XI problema, di carattere generale, degli effetti giuridici della destinazione economica dei beni. § III. - 8-9. Principii giuridici dominanti in materia di destinazione economica e loro sfera d’azione. — 10. Applicazioni alla teoria dell’azienda. — 11.-12. Deduzioni critiche sulle c. d. dottrine atomistiche dell’azienda. — 13-14. Valore giuridico oggettivo della nozione di azienda.
Annata 1938 •
Fascicolo 1 •
Pagina 345
FALSO NELLA FIRMA DEL DELEGANTE E DEL TRAENTE
(WALTER BIGIAVI)
1. Il problema. — 2. Falsità nella firma del delegante e nullità della doppia causa. — 3. Falso e concezione della delegazione (critica e rinvio). Delibazione equitativa del problema. Si afferma che, nel caso di falso nella firma del delegante, l’obbligazione delegato-delegatarie si caduca. —4. Argomenti avanzati a favore di questa tesi : a) la presupposizione; — 5. b) la causalità della delegazione pura (Butti); — 6. c) le corrispondenti nonno di diritto cambiario; — 7. d) critica di quest'ultimo argomento. So l’autonomia dell'accettazione cambiaria valga solo ili fronte al terzo possessore od anello ili fronte al prenditore. — 8-9. Seguo. — 10. Riassunto e conclusioni. — 11. Il problema nella delegatio solvendi. Identità della soluzione. — 12. Il problema nella delegatio solvendi cambiaria. Se la perdita dell'azione di regresso da parto dell’accipiens in buona fede impedisca la ripetizione nei suoi confronti. — 13. Segue. Bisogna distinguere l’ipotesi di chi paga credendo vera la propria firma da quella di chi paga credendo vera la firma del traente. In questo secondo caso identico rimane il quesito sia con riguardo alla tratta, sia con riguardo allo chèque. — 14. Esame della giurisprudenza che nega la ripetizione contro l’ accipiens in b. f. da parte del trattario (di cambiale o di chèque) che abbia pagato credendo autentica la firma del traente. — 15. Se il principio dell’autonomia, dettato dalla leggo per lo obbligazioni cambiarie, possa valere anche con riguardo al pagamento. Il problema nei diritti anglo-sassoni. — 16. Segue l’esame negli ordinamenti anglosassoni. — 17. La tesi proposta dulia giurisprudenza (nostra e anglo-sassone) è esatta, sicché la ripetizione dove escludersi anche nel caso di pagamento (sebbene non preceduto da accettazione). Critica degli argomenti contrari, non sufficientemente vagliati dalla giurisprudenza. La ratio dell’indipendenza dell’accettazione dall’autenticità della firma del traente non risiede nella letteralità. — 18. Si critica l’argomento ricavato dalla necessità di tutelare i soli terzi possessori successivi all’accettazione. Conclusione. — 19. L’autonomia non vale nei confronti del possessore in « dolo ». — 20-21. Concetto di possessore in buona fede.
Annata 1938 •
Fascicolo 1 •
Pagina 368
IL QUARTO LIBRO NEL PROGETTO DEL CODICE CIVILE ITALIANO
(EMILIO BETTI)
1. Esigenza di coordinamento organico. Carattere antiquato dot progetto del « quarto libro » o suo fondamento nell’obiettivo dell’unificazione con la Francia. — 2. So una unificazione legislativa dei due paesi sia possibile o raccomandabile: presupposti dell’unificazione. — 3. Ostacolo che essa trova nello tendenze politico-legislativo della democrazia francese. — t. Contrasto fra tali tendenze e gli ideali legislativi del fascismo. — 5. Diretti della tecnica, e della politica legislativa del progetto. — 6. Id. con riguardo al coordinamento Con la materia dolio successioni. — 7. Se e in qual scuso la riforma del codice italiano possa avvantaggiarsi delle tendenze politico-legislative del socialismo nazionale nella riforma del codice civile tedesco.
Annata 1938 •
Fascicolo 1 •
Pagina 537
IL CONTRATTO DI LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA
(ROBERTO MONTESSORI)
ANNO 1936
II.
Sommario — 10. Durata del rapporto di lavoro. — 11. L’obbligazione di prò almo le opere. — 12. Orario di lavoro e lavoro straordinario. —- 13. Riposo settimanale. — 14. Riposo annuale. — 15. Interruzione della prestazione delle opere a motivo di richiamo alle armi. — 16. Interruzione delle opere a motivo di malattia. — 17. Ambiente di lavoro. — 18. Disciplina.
Annata 1938 •
Fascicolo 1 •
Pagina 611
LA RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI DEI COMPAGNI DELLE COMPAGNIE MERCANTILI TOSCANE DEL DUGENTO E DEI PRIMI DEL TRECENTO (*)
(ARMANDO SAPORI)
I. Impostazione della questiono. — II. Se sia esistito un contratto di « accomandigia » distinto dal «deposito»: I. Opinioni affermative. — 2. Confutazione: A) sinonimia dei due termini nei documenti toscani del tempo; B) esame di una protesa. « accomandigia » dell’8 febbraio 1255; C) un proteso « deposito irregolarissimo» in Firenze ai primi del Trecento. — III. Se sia esistita una forma di società, «in accomandita»: 1. Opinioni sulla esistenza di duo categorie di soci. - 2. Confutazione : A ) distinzione secondo le quote conferito in società; B) distinzione tra «compagni di fuori» e «compagni di dentro » ; C) distinzione secondo la partecipazione o meno agli affari sociali : a) due pretesi contratti di società in accomandita ; b) il problema della di ozione delle Compagnie. — IV. Se i mercanti del tempo abbiano auspicato la società in accomandita: 1. Opinione affermativa. - 2. Confutazione. — V. Como si potessero conoscere i nomi dei compagni delle Compagnie: 1. Nelle città dove le Compagnie avevano la sede centrala. - 2. All’estero dove le Compagnie avevano lo succursali- — VI. La «società occulta» e la «partecipazione». — VII. Conclusione: 1. Le compagnie mercantili toscano del Due e del Trecento e la persistenza delle loro caratteristiche di società in nome collettivo. - 2. Il finanziamento delle compagnie : capitali sociali, capitali in partecipazione, depositi. »
Annata 1938 •
Fascicolo 1 •
Pagina 571
LA “ATIPICITÀ” NELLE SOCIETÀ COMMERCIALI
(ISIDORO LA LUMIA)
1 : 1. La distinzione tradizionale delle società commerciali. II: 2. La inammissibilità di società commerciali atipiche, nella dottrina dominante.
— sub. I : 3. La distinzione delle società commerciali nel sistema del diritto vigente (rettifica della distinzione tradizionale) : la esistenza o inesistenza di responsabilità di lutti i soci, o di alcuni di essi, pei debiti sociali è, in generale, l’elemento essenziale e caratteristico di ciascun tipo legale di società commerciale.
— Sub. II : 4. La negazione della inammissibilità di società commerciali atipiche in una recente dottrina (Rocchi). — 5. Critica di questa dottrina. — 6. I presupposti della soluzione del problema, della ammissibilità rii società commerciali atipiche : .4) Il contratto di società, commerciale in generale, ed in particolare i contratti di società commerciali tipici. — 7. B) 1 contratti ili società commerciali tipici come elementi materiali dello « società commerciali » : soltanto essi possono dare vita a società commerciali (sia regolari che irregolari) dotate di personalità giuridica, — 8. La validità, gli effetti o la disciplina giuridica dei contratti di società commerciali atipici. — 9. Il valore costruttivo sussidiario dei contratti di società commerciali atipici, ed alcuni casi ili tali contratti. 10. Le clausole atipiche ilei contratti ili società commerciali tipici. — 11. La disciplina giuridica delle clausole atipiche: .4) Le norme coattive come limite giuridico dell’efficacia delle clausole atipiche. — 12. B) L’influenza della nullità delle clausole atipiche sulla validità del contratto sociale. — 13-14. Alcuni casi di clausole atipiche valide. In particolare, la clausola in cui si stabilisca che tutti i soci di una anonima siano tenuti a rispondere illimitatamente dei debiti risultanti da alcune operazioni sociali.
Annata 1938 •
Fascicolo 1 •
Pagina 217
IL CONTRATTO DI LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA
(ROBERTO MONTESSORI)
Anno 1936 (*)
I.
Sommario : 1. Le fonti del regolamento del rapporto di lavoro. — 2. In particolare il contratto collettivo. — 3. Contratti collettivi anteriori alla legge sindacale del 3 aprilo 1926. — 4. Lo diffide degli ispettori corporativi. — 5. Locazione di opera e locazione di opero o contratto di lavoro. —- 6. Costituzione del rapporto di impiego privato. — 7. Modificazione dei patti del rapporto di lavoro. — 8. Rapporto di lavoro. Rapporto di impiego. La qualità di impiegato. — 9. Qualifica di chi presta le opere.
Annata 1938 •
Fascicolo 1 •
Pagina 474
AUTORIZZAZIONE, MANDATO, ORDINE NELLA DELEGAZIONE
(WALTER BIGIAVI)
Sommario : 1. La dottrina della doppia autorizzazione. Sua derivazione dalla teoria del v. Salpius, che, nell’ambito della delegazione, sostituì il iussum al mandato nei casi normali. — 2. Secondo il v. Salpius il rapporto delegante-delegatario non è un mandato, eccettuati alcuni casi particolari. — 3. La dichiarazione del delegante al delegato come iussum (v. Salpius). — 4. Il iussum come autorizzazione e non come ordine . — 5. Esposizione degli argomenti addotti a favore della teoria del iussum. — 6. Esame degli argomenti stessi : a) la pretesa assenza dell’acro mandati diretta in pro del delegante ; il mandato come contratto, il iussum come dichiarazione unilaterale. — 7. Critica di quest’argomento. — 8. b) Mancanza dell'actio mandati contraria a favore del delegato nella delegazione su debito. — 9. Inefficacia delle critiche rivolte contro quest’argomento. — 10. Nella delegazione su debito la dichiarazione del delegante al delegato è un iussum e non un mandato.— 11. Ciò perchè, nel caso di inesistenza del debito verso il delegante, al delegato non può spettare altro rimedio che la ripetizione dell’indebito, non mai actio mandati contraria, nemmeno in concorso con la prima. — 12. Nella delegazione allo scoperto la dichiarazione del delegante al delegato è un mandato [rectius : un’offerta di mandato], non già un iussum. — 13. Delimitazione del concetto di delegazione su debito. — 14. Secondo la tesi prospettata nel testo, nella delegazione che è o si presenta allo scoperto l’azione in rimborso del delegato è un’actio mandati contraria. A contraria soluzione si perviene, invece, aderendo alla dottrina dominante, che segue lo ormo del v. Salpius. — 15. Esame della questiono nell’ambito ilei diritto positivo tedesco e di quello austriaco. — 16. Esame della questione nell’ambito del diritto cambiario. — 17. Il debitore è obbligato a dar corso alla delegatio solvendi del suo coeditore. — 18. Il creditore per causa commerciale può sempre spiccare sul proprio debitore commerciante, senza che sia necessario il previo consenso di quest’ultimo, che sarà responsabile dei danni se non paga alla scadenza. — 19. Il debitore, invece, non è mai obbligato ad accettare mia tratta, anche se esso e il creditore siano commercianti e il debito abbia natura commerciale, così come non ù mai obbligato ad accettare mia delegatio promittendi. — 20. In base a quanto sostenuto dianzi, nella delegazione su debito il iussum del delegante è un ordine, se si tratta di una delegatio solvendi; un’autorizzazione, se si tratta di una delegatio promittendi. — 21. L’autorizzazione del delegante al delegatario: se sia necessaria. Proposizione di una tesi intermedia.
Annata 1938 •
Fascicolo 1 •
Pagina 98