69 risultati
FILTRI ATTIVI
Varietà
Annata 1915 •
Fascicolo 1 •
Pagina 521
Varietà
Annata 1915 •
Fascicolo 1 •
Pagina 672
APPUNTI SULLE OBBLIGAZIONI
(FRANCESCO CARNELUTTI)
II. Distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale.
1. Impostazione del problema. — 2. Identità di trattamento della colpa contrattuale ed extracontrattuale sul tema della graduabilità della diligenza ; — 3. sul tema dell'onere della prova ; — 4. sul tema dell'estensione del risarcimento.
Annata 1915 •
Fascicolo 1 •
Pagina 617
Varietà
Annata 1915 •
Fascicolo 1 •
Pagina 861
Limiti del rilievo dell' error in indicando in Corte di Cassazione
(FRANCESCO CARNELUTTI)
1. L'error in iudicando come errore di percezione o errore di deduzione. 2. Limiti pratici del controllo dell'error in iudicando da parte del giudice d'appello. — 3. Limiti giuridici del controllo stesso da parte della Corte di cassazione. — 4. Distinzione delle tre sedi dell'error in iudicando: errore nella posizione della norma, nella posizione del fatto, nell' applicazione della norma al fatto. — 5. Errore nella posizione della norma giuridica. — 6. Errore nella posizione di una regola di esperienza richiamata da una norma giuridica. — 7. Errore nell'applicazione della norma giuridica al fatto. — 8. Errore nella definizione giuridica del fatto. — 9. Errore nella definizione tecnica o volgare. — 10. Errore nella definizione dovuto a falsa percezione del fatto. — Il. Errore nella posizione del fatto dipendente da falsa percezione. — 12. Posizione del fatto mediante il sillogismo probatorio; controllo della esattezza di questo sotto forma di sindacato sulla esistenza della motivazione. 13. Errore nella illazione del sillogismo probatorio; controllo sotto forma di sindacato sulla esistenza della motivazione. — 14. Errore nella posizione della regola dl esperienza, che costituisce la premessa del sillogismo probatorio. — 15. Errore nella posizione o nell' applicazione della regola giuridica, che costituisce la premessa del sillogismo probatorio. — 16. Conclusione. — 17. Insufficienza della distinzione tra attività percettiva e deduttiva e tra i varii membri della sentenza.
Annata 1915 •
Fascicolo 1 •
Pagina 798
Varietà
Annata 1915 •
Fascicolo 1 •
Pagina 1026
Varietà
Annata 1915 •
Fascicolo 1 •
Pagina 166
Varietà
Annata 1915 •
Fascicolo 1 •
Pagina 246
Varietà
Annata 1915 •
Fascicolo 1 •
Pagina 758
Varietà
Annata 1915 •
Fascicolo 1 •
Pagina 954
La "licenza d’uso“ dell’attestato di privativa. Dei “terzi” e degli “aventi causa”.
1. Posizione della questione: al concessionario della licenza di uso di nn attestato di privativa, si può opporre la sentenza di annullamento ottenuta nel giudizio contro il solo concedente ? — 2. Lo stato giuridico del conduttore. È egli terzo? — 3. Ricerca sugli stati di terzo e di avente causa. — 4. Quale riferimento vi ha la condizione dell’avente causa contro il quale la legge (cod. civ., art. 1996, 2006) impone sia effettuata l'iscrizione e la rinnovazione dell'ipoteca ? La giurisprudenza recente al riguardo. — 5. Continuazione di tale indagine. Risultati. — 6. Si riprende l'analisi dello stato giuridico di terzo e di avente causa. La condizione del conduttore in confronto dell' acquirente della cosa locata. È terzo? — 7. L' indagine su questa figura dà modo di esaminare certi atteggiamenti speciali che il rapporto di obbligazione ha in confronto al diritto reale : conseguenze che si possono trarre per la nozione dello stato di terzo e di avente causa. — 8. Si può trarre tale nozione anche dal concetto stesso di obbligazione ? — 9. Ancora sulla condizione del conduttore in confronto dell'acquirente della cosa locata: conseguenza per la costruzione generale dello stato giuridico di terzo. — 10. Risultati sulla struttura di tale stato secondo la natura dei varii rapporti. — 11-12. Applicazione al caso speciale che determinò la ricerca: conclusione.
Annata 1915 •
Fascicolo 1 •
Pagina 970
LA LUNGA STORIA DI UNA BREVE LEGGE
(ANTONIO SCIALOJA)
(Modificazioni agli art. 158, 172 del cod. di comm.)
1. Il disegno di legge del Governo e quello della Commissione. — 2. La discussione alla Camera. — 3. Ipotesi finanziarie, divagazioni economiche e teorie giuridiche dell' on. Alessio. — 4. Essenza e funzione delle società anonime. — 5. Maggioranza e minoranza nelle società. I controlli sociali. — 6. I presupposti del diritto di recesso. — 7. Il recesso per l' aumento del capitale. — 8. Il recesso e la teoria del diritto acquisito. — 9. La retroattività delle leggi e il diritto di recesso. — 10. L' art. I della legge secondo il testo approvato. — 11. Le difficoltà di applicazione dell' art. 2. — .12. La questione delle azioni privilegiate. — 13. Conclusione.
Annata 1915 •
Fascicolo 1 •
Pagina 302
Varietà
Annata 1915 •
Fascicolo 1 •
Pagina 325
Il fallimento dell' editore e il contratto di edizione
(ROBERTO MONTESSORI)
1. Il fallimento dell'editore non è per sé causa di risoluzione del rapporto di edizione. — 2. Se il curatore possa surrogare l'ente fallimento al fallito nella esecuzione del rapporto. — 3. Il diritto dell'autore di rifiutare la prestazione, ove il curatore non faccia proprio del fallimento il contratto. — 4. Il curatore che vuole subentrare nel rapporto, non è tenuto a dare cauzione. — 5. Autorizzazioni necessarie al curatore. — 6. Effetto della surrogazione. — 7. La rinuncia del curatore a dare corso al contratto. — 8. Quale sia il diritto dell'autore che abbia adempiute le proprie obbligazioni prima del fallimento dell'editore.
Annata 1915 •
Fascicolo 1 •
Pagina 134
I CONTRATTI DIFFERENZIALI NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI E LA NUOVA LEGGE ITALIANA SULLE BORSE
(GIULIO DIENA)
I. Osservazioni preliminari. — IL Se la validità dei contratti differenziali sia generalmente ammessa dalla legge italiana sulle borse del 20 marzo 1913. — III. L'articolo 43 della legge sulle borse e la legislazione applicabile per determinare la validità dei contratti differenziali conclusi in paese straniero. — IV. Luogo dove si perfeziona un contratto differenziale concluso fra persone lontane. Legge della quale si deve tener conto per determinarlo. — V. Il diritto di sconto ammesso dall'art. 15 della legge italiana sulle borse e i rapporti internazionali. — VI. Se l'esecuzione coattiva ammessa dagli art. 44 e seg. della legge italiana sulle borse, possa aver luogo anche rispetto ai contratti differenziali conclusi in paese straniero. — VII. Legge che determina la natura commerciale o civile dei contratti differenziali e la qualità di commerciante di chi li compie abitualmente.
Annata 1915 •
Fascicolo 1 •
Pagina 207
L' inefficacia della deliberazione dell' assemblea nelle società per azioni
(LORENZO MOSSA)
1. Compito del lavoro. — 2. Deliberazione e negozio giuridico. — 3. La dottrina dell’invalidità del negozio e la deliberazione. — 4. Deliberazioni nulle. 5. Deliberazioni annullabili. — 6. L' inefficacia statuita dall'art. 163 cod. di comm. 7. La nullità e l'inesistenza verso i terzi. — 8. La pubblicità della deliberazione e il principio dell'apparenza giuridica. — 9. La nullità e l’ inesistenza verso la società. — 10. L' impugnativa della deliberazione verso i terzi. Effetti della sentenza. — 11. Verso la società.
Annata 1915 •
Fascicolo 1 •
Pagina 441
L'estinzione dell'obbligazione cambiaria e dell'obbligazione causale nella loro connessione reciproca
(ISIDORO LA LUMIA)
1. L'estinzione dell'obbligazione cambiaria e dell'obbligazione causale nella loro connessione reciproca in generale : criterio direttivo e limiti della indagine. 2. I singoli modi di estinzione delle obbligazioni: a) Pagamento. In genere il pagamento cambiario estingue contemporaneamente l'obbligazione causale, e viceversa il pagamento ex causa estingue l'obbligazione cambiaria. — 3. L'influenza estintiva del pagamento del giratario, sotto forma di rimessa della valuta al girante all' atto della girata, nei rapporti fra traente od emittente e prenditore girante. — 4. L' influenza estintiva del pagamento cambiario eseguito dal trattario o dal traente sull'obbligazione causale nei rapporti fra essi [trattario e traente]. — 5. L' obbligo della restituzione del titolo cambiario da parte del creditore che agisca ex causa. — 6. b) Novazione. In particolare, l'annotazione in conto corrente del credito cambiario o del credito causale. — 7. c) Rimessione. La rimessione come rinunzia al contenuto economico delle due azioni concorrenti (azione cambiaria ed azione causale) e come rinunzia ad una di tali azioni quale mezzo di realizzazione del contenuto economico stesso. — 8. d) Compensazione. In particolare l'autonomia del debito cambiario e del debito causale nei riguardi della compensazione legale. — 9. e) Confusione. — 10. f) Perdita della cosa dovuta. — 11. g) Annullamento e rescissione. — 12. h) Condizione risolutiva. — 13. i) Prescrizione. a) La prescrizione dell'azione cambiaria non importa l'estinzione de:l’ azione causale — 14. b) e reciprocamente la prescrizione dell'azione causale non importa la prescrizione dell' azione cambiaria. — 15. k) Fallimento del debitore. — 16. l) Cosa giudicata. Il problema dell' influenza della cosa giudicata sull'azione cambiaria e sull'azione causale come azioni concorrenti alla realizzazione di un medesimo intento economico in generale : suoi confini e suo presupposto. — 17. La soluzione del problema nei diversi casi pratici: a) Cumulo dell'azione cambiaria e dell'azione causale in unico giudizio. — 18. b) Esercizio della sola azione cambiaria: c) Rigetto dell'azione cambiaria: l'influenza delle eccezioni causali del convenuto. — 19. Esclusivamente il c. d. mutamento della domanda opera, nei limiti oggettivi della cosa giudicata, la preclusione all'esercizio dell'azione causale in forza della cosa giudicata stessa. — 20. (d) Accoglimento dell'azione cambiaria: il mancato esperimento di eccezioni causali da parte del contenuto non gli vieta di tornare sulla controversia per la via dell'azione causale. — 21. e) Esercizio della sola azione causale: f) Rigetto dell'azione causale: l'influenza pratica di tale rigetto sul posteriore esperimento dell' azione cambiaria. — 22. g) Accoglimento dell' azione causale
Annata 1915 •
Fascicolo 1 •
Pagina 693
L'assicurazione contro i danni e il fallimento di uno dei contraenti
(ROBERTO MONTESSORI)
1. Si suppone un rapporto d'assicurazione in corso di esecuzione. — 2. L'effetto della dichiarazione del fallimento dell'assicurato. — 3. É necessaria una manifestazione di volontà del curatore affinché il rapporto continui per conto del fallimento. — 4. Il curatore non ha bisogno di essere autorizzato. — 5. Effetti della surrogazione del fallimento. — 6. Il rifiuto del curatore di subentrare nel rapporto. — 7. L'assicuratore non è tenuto a restituire alcuna parte del premio già riscosso. — 8. L'assicuratore non ha un credito concorsuale pei danni cagionatigli dalla risoluzione. — 9. Le clausole delle polizze sulla risoluzione di pieno diritto del rapporto. — 10. L'effetto della dichiarazione del fallimento dell'assicuratore. — 11. L' assicurato non può vantare un credito concorsuale ai danni di risoluzione.
Annata 1915 •
Fascicolo 1 •
Pagina 992