L'ALIENAZIONE DELLA COSA LOCATA IN RAPPORTO COL CONDUTTORE
L'ALIENAZIONE DELLA COSA LOCATA IN RAPPORTO COL CONDUTTORE
Sommario: (Contributo alla storia dell'art. 1597 del cod. civ.) 1. Il diritto del conduttore al godimento della cosa locata, e la sua tutela di fronte al locatore, nella giurisprudenza romana. — 2. Inesistenza di pari tutela in rapporto coll'acquirente a titolo particolare della cosa locata. — 3. L'espulsione violenta del colono dal fondo locato, per fatto del compratore; i presupposti classici e quelli giustinianei dell'interdictum unde vi. — 4. La insta et probabilis emula del fr. 12 D. 43, Id. — 5. Il patto apposto alla vendita dei fondo locato, per impegnare il compratore al rispetto delta locazione; gli effetti di esso esaurentisi fra venditore e compratore. — 6. Interpretazione data ai testi relativi dai Basilici e dalla Glossa. — 7. Clausole apposte ad una costituzione d'usufrutto, per imporre all'usufruttuario il rispetto della locazione. — 8. La regola romana emptori fundi necesse non est stare colonum nelle legislazioni locali delle città italiane. — 9. Legislazioni locali che riconoscono al conduttore il diritto di ottenere dall' acquirente del fondo loop togli il rispetto della locazione contratta coll'alienante. — 10. Di alcune legislazioni, che non comprendono fra le cause risolutive del contratto di locazione la volontà del locatore di alienare il fondo bucato. — 11. Impossibilità di ricollegare a diverse influenze dal diritto romano o del germanico le divergenze esistenti su questo punto nelle varie legislazioni locali. — 12. Spedienti escogitati a tutela del conduttore nei paesi retti dalla norma romana: la costituzione tacita d'ipoteca sul fondo locato. — 13. La portata della norma romana, in seguito allo sviluppo di tali spedienti. — 14. Il diritto del conduttore nel codice napoleonico.