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I CONTRATTI DIFFERENZIALI NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI E LA NUOVA LEGGE ITALIANA SULLE BORSE
Sommario: I. Osservazioni preliminari. — IL Se la validità dei contratti differenziali sia generalmente ammessa dalla legge italiana sulle borse del 20 marzo 1913. — III. L'articolo 43 della legge sulle borse e la legislazione applicabile per determinare la validità dei contratti differenziali conclusi in paese straniero. — IV. Luogo dove si perfeziona un contratto differenziale concluso fra persone lontane. Legge della quale si deve tener conto per determinarlo. — V. Il diritto di sconto ammesso dall'art. 15 della legge italiana sulle borse e i rapporti internazionali. — VI. Se l'esecuzione coattiva ammessa dagli art. 44 e seg. della legge italiana sulle borse, possa aver luogo anche rispetto ai contratti differenziali conclusi in paese straniero. — VII. Legge che determina la natura commerciale o civile dei contratti differenziali e la qualità di commerciante di chi li compie abitualmente.
L' inefficacia della deliberazione dell' assemblea nelle società per azioni
Sommario: 1. Compito del lavoro. — 2. Deliberazione e negozio giuridico. — 3. La dottrina dell’invalidità del negozio e la deliberazione. — 4. Deliberazioni nulle. 5. Deliberazioni annullabili. — 6. L' inefficacia statuita dall'art. 163 cod. di comm. 7. La nullità e l'inesistenza verso i terzi. — 8. La pubblicità della deliberazione e il principio dell'apparenza giuridica. — 9. La nullità e l’ inesistenza verso la società. — 10. L' impugnativa della deliberazione verso i terzi. Effetti della sentenza. — 11. Verso la società.
Sommario: 1. L'estinzione dell'obbligazione cambiaria e dell'obbligazione causale nella loro connessione reciproca in generale : criterio direttivo e limiti della indagine. 2. I singoli modi di estinzione delle obbligazioni: a) Pagamento. In genere il pagamento cambiario estingue contemporaneamente l'obbligazione causale, e viceversa il pagamento ex causa estingue l'obbligazione cambiaria. — 3. L'influenza estintiva del pagamento del giratario, sotto forma di rimessa della valuta al girante all' atto della girata, nei rapporti fra traente od emittente e prenditore girante. — 4. L' influenza estintiva del pagamento cambiario eseguito dal trattario o dal traente sull'obbligazione causale nei rapporti fra essi [trattario e traente]. — 5. L' obbligo della restituzione del titolo cambiario da parte del creditore che agisca ex causa. — 6. b) Novazione. In particolare, l'annotazione in conto corrente del credito cambiario o del credito causale. — 7. c) Rimessione. La rimessione come rinunzia al contenuto economico delle due azioni concorrenti (azione cambiaria ed azione causale) e come rinunzia ad una di tali azioni quale mezzo di realizzazione del contenuto economico stesso. — 8. d) Compensazione. In particolare l'autonomia del debito cambiario e del debito causale nei riguardi della compensazione legale. — 9. e) Confusione. — 10. f) Perdita della cosa dovuta. — 11. g) Annullamento e rescissione. — 12. h) Condizione risolutiva. — 13. i) Prescrizione. a) La prescrizione dell'azione cambiaria non importa l'estinzione de:l’ azione causale — 14. b) e reciprocamente la prescrizione dell'azione causale non importa la prescrizione dell' azione cambiaria. — 15. k) Fallimento del debitore. — 16. l) Cosa giudicata. Il problema dell' influenza della cosa giudicata sull'azione cambiaria e sull'azione causale come azioni concorrenti alla realizzazione di un medesimo intento economico in generale : suoi confini e suo presupposto. — 17. La soluzione del problema nei diversi casi pratici: a) Cumulo dell'azione cambiaria e dell'azione causale in unico giudizio. — 18. b) Esercizio della sola azione cambiaria: c) Rigetto dell'azione cambiaria: l'influenza delle eccezioni causali del convenuto. — 19. Esclusivamente il c. d. mutamento della domanda opera, nei limiti oggettivi della cosa giudicata, la preclusione all'esercizio dell'azione causale in forza della cosa giudicata stessa. — 20. (d) Accoglimento dell'azione cambiaria: il mancato esperimento di eccezioni causali da parte del contenuto non gli vieta di tornare sulla controversia per la via dell'azione causale. — 21. e) Esercizio della sola azione causale: f) Rigetto dell'azione causale: l'influenza pratica di tale rigetto sul posteriore esperimento dell' azione cambiaria. — 22. g) Accoglimento dell' azione causale
L'assicurazione contro i danni e il fallimento di uno dei contraenti
Sommario: 1. Si suppone un rapporto d'assicurazione in corso di esecuzione. — 2. L'effetto della dichiarazione del fallimento dell'assicurato. — 3. É necessaria una manifestazione di volontà del curatore affinché il rapporto continui per conto del fallimento. — 4. Il curatore non ha bisogno di essere autorizzato. — 5. Effetti della surrogazione del fallimento. — 6. Il rifiuto del curatore di subentrare nel rapporto. — 7. L'assicuratore non è tenuto a restituire alcuna parte del premio già riscosso. — 8. L'assicuratore non ha un credito concorsuale pei danni cagionatigli dalla risoluzione. — 9. Le clausole delle polizze sulla risoluzione di pieno diritto del rapporto. — 10. L'effetto della dichiarazione del fallimento dell'assicuratore. — 11. L' assicurato non può vantare un credito concorsuale ai danni di risoluzione.
CRITERI PER l'ATTUAZIONE DEL DIRITTO CAMBIARIO UNIFORME IN ITALIA
Sommario: I. Preliminari. - II. Legge di promulgazione. — III. Traduzione del testo della Convenzione dell'Aia e dell'annesso Regolamento. — IV: Articoli aggiuntivi: — A) Modificazioni del Regolamento: — a) Riguardo a punti conformi al nostro diritto attuale. —1. Denominazione. — 2. Sottoscrizione — 3. Girata involgente pegno. — 4. Avallo. — 5. Pagamento parziale. — 6. Termine per il protesto. — i. Avviso del rifiuto d'accettazione e di pagamento. — 8. Saggio dell'interesse sulle cambiali scadute. — 9. Giorni di cassa. — b) Modificazioni riguardo ai punti in cui il Regolamento discorda dal nostro diritto attuale. — 1. Cambiali in fiera. — 2. Presentazione della cambiale nel giorno in cui è pagabile. — 3. Prova del difetto delle prestazioni cambiarie. — 4. Norma sui conflitti di leggi riguardo alla capacità. — c) Modificazioni accordate collettivamente riguardo a punti del diritto uniforme alcuni concordi ed alcuni discordi dal nostro diritto attuale. — 1. Modificazioni dei principi uniformi sui conflitti di leggi. — B) Aggiunte al Regolamento: — a) Aggiunte indicate dalla Convenzione o dal Regolamento. — 1. Azione d'arricchimento. — 2. Dichiarazione d'inefficacia delle cambiali smarrite. — 3. Cause d'interruzione e di sospensione della prescrizione. — 4. Disposizioni sul bollo. — 5. Riserva quanto ai biglietti all'ordine. — 6. Stanze di compensazione. — b) Aggiunte complementari dell'ordinamento cambiario non indicate dalla Convenzione e dal Regolamento. — 1. Determinazioni sulla sottoscrizione. — 2. Casi d'opposizione al pagamento. — 3. Forma e termini del protesto. — 4. Forma degli atti per l'esercizio dei diritti in materia di lettere di cambio. — 5. Moratorie legali.
Rassegna critica della giurisprudenza onoraria in materia di società per azioni
Sommario: (anno 1914) (*) I. Procedimento di omologazione: 1. Usanze giudiziarie nel procedimento di omologazione degli atti sociali. — 2. L'ingerenza ministeriale. Due esempi che dovrebbero essere imitati. — 3. Pubblicazioni superflue. Pubblicazione della sentenza di annullamento di una modificazione statutaria. — 4. Il caso della Società per la cementazione dell' acciaio. — II. Costituzione: 1. Capitale statutario e capitale emesso. — 2. Statuti e regolamenti sociali. — III. Assemblee: 1. Questioni sulla convocazione dell'assemblea. — 2. Equipollenti della pubblicazione dell'avviso di convocazione nella « Gazzetta ufficiale ». — 3. Formulazione dell'ordine del giorno del l'assemblea. intervento di soci dissidenti nel procedimento di omologazione. Validità di deliberazioni non comprese nell' ordine del giorno. — 4. Intervallo tra la data dell'assemblea e la pubblicazione dell'avviso di convocazione. Validità della seconda assemblea in rapporto alla validità della prima. — 5. Intervallo tra le due convocazioni dell'assemblea. — 6. Computo di azioni sotto sequestro per le maggioranze delle assemblee. — 7. Ostruzionismo nelle assemblee delle società anonime. 8. Maggioranze per la nomina dei liquidatori. — 9. Maggioranze per la nomina dei liquidatori nelle società cooperative. — IV. Diritti delle minoranze e dei singoli soci: 1. Mutamento di giurisprudenza del Tribunale di Roma: delegazione dell'aumento del capitale. Intervalli fra le due convocazioni dell'assemblea. Esercizio dell'opposizione alle deliberazioni illegali e dell' azione in responsabilità. Rinunzia al recesso. — 2. Delegazione dell' aumento al Consiglio e diritto di recesso. — 3. La rinunzia al recesso e le opinioni del Ministero d'Agr. Ind. e Comm. — 4. Clausole di decadenza dall'opposizione alle deliberazioni illegali. — V. Variazioni del capitale: 1. Facoltà del Consiglio per l’ acquisto di azioni sociali e riduzione del capitale sociale. — VI. Trasformazione, scioglimento, liquidazione, fusione: 1. Trasformazione di cooperativa in società anonima. — 2. Questioni in tema di revoca dello scioglimento e di rappresentanza sociale in periodo di liquidazione. — 3. Nomina d'ufficio dei liquidatori. Nomina dei liquidatori e determinazione dei loro poteri. — 4. Pubblicazione di deliberazioni della assemblea di una società in liquidazione. Liquidazione e fusione.
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