I CONTRATTI DIFFERENZIALI NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI E LA NUOVA LEGGE ITALIANA SULLE BORSE
I CONTRATTI DIFFERENZIALI NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI E LA NUOVA LEGGE ITALIANA SULLE BORSE
Sommario: I. Osservazioni preliminari. — IL Se la validità dei contratti differenziali sia generalmente ammessa dalla legge italiana sulle borse del 20 marzo 1913. — III. L'articolo 43 della legge sulle borse e la legislazione applicabile per determinare la validità dei contratti differenziali conclusi in paese straniero. — IV. Luogo dove si perfeziona un contratto differenziale concluso fra persone lontane. Legge della quale si deve tener conto per determinarlo. — V. Il diritto di sconto ammesso dall'art. 15 della legge italiana sulle borse e i rapporti internazionali. — VI. Se l'esecuzione coattiva ammessa dagli art. 44 e seg. della legge italiana sulle borse, possa aver luogo anche rispetto ai contratti differenziali conclusi in paese straniero. — VII. Legge che determina la natura commerciale o civile dei contratti differenziali e la qualità di commerciante di chi li compie abitualmente.