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L' ASSICURAZIONE SULLA VITAE IL FALLIMENTO DI UNO DEI CONTRAENTI
Sommario: . Si suppone ur rapporto di assicurazione in corso. d'esecuzione. — 2. L'effetto della dichiarazione di fallimento dello stipulante. — 3. Se il curatore abbia diritto di continuare il rapporto per conto del fallimento — 4. ovvero esercitare il riscatto della polizza — 5. o cederla. — 6. Quali autorizzazióni siano necessarie al curatore. — 7. Egli non ha il potere di revocare la designazione del beneficiario fatta dallo stipulante. — 8. L'effetto della dichiarazione di fallimento dell'assicuratore.
LA FORMAZIONE DEI CONTRATTI E LA RAPPRESENTANZA NEL DIRITTO SVEDESE
Sommario: 1. Il codice svedese del 1734 ; il nuovo diritto privato svedese. — 2. La obbligatorietà della proposta contrattuale. — 3. L' autonomia della proposta contrattuale. — 4. L'accettazione tardiva. — 5. La conclusione dei contratti consensuali : luogo e momento della perfezione. — 6. La questione dell' accettazione come negozio giuridico non recettizio. — 7. Efficacia giuridica del silenzio nella conclusione dei contratti. — 8, 9 e 10. La rappresentanza e in particolar modo il carattere giuridico della rappresentanza diretta, in confronto con le figure della rappresentanza indiretta e del nuntius. — 11. I rapporti fra rappresentanza, mandato e locazione d'opera. — 12. La responsabilità del rappresentante per la violazione delle norme della rappresentanz — 13. Il contratto con se stesso (selbsteontrahiren). — 14. Revoca della rappresentanza. — 15. Estinzione della rappresentanza in seguito alla morte o alla sopravvenuta incapacità del rappresentato.
Sommario: (Esegesi dell' art. 38 cod. com.) SOMMARIO: - 1. Funzioni del listino e della mercuriale — 2. Prezzo corrente e prezzo giusto — 3. Listino e mercuriale del luogo della esecuzione — 4. Critica di questa indicazione; le opinioni del VIVANTE e del TARTUFARI in proposito — 5. Fonti successive per stabilire il prezzo corrente o giusto; presunzione di verità connessa alla lista o alla mercuriale.
Sommario: I.—La costruzione del rapporto obbligatorio considerata sotto l'aspetto negativo. SOMMARIO. - Proemio. — 1. La tendenza scientifica a riconoscere, nel concepire l'obbligazione, una particolare importanza all'elemento patrimoniale di fronte all'elemento personale. La teoria, che distingue il debito dalla responsabilità o rispondenza.—2. Il diritto del creditore non è diritto ad un' azione del debitore. Il CARNELUTTI concorda in questa negazione. — 3. Critica delle osservazioni del CARNELUTTI circa il rapporto fra la nostra teoria, quella del SOHN e quella di ALFREDO ROCCO.—4. Importanza del negare il diritto all'azione. Quattro proposizioni fondamentali della teorica dominante, che vengono colpite da codesta negazione. Difetto , che, a questo riguardo, presentano, in generale, le dottrine dei dissidenti dalla comune opinione. — 5. La proposizione, che nega il carattere di fatto antigiuridico all'inadempimento di obbligazione , particolarmente di obbligazione contrattuale , risolve difficoltà inerenti al problema della distinzione fra torto civile e torto penale. 6. La proposizione, che nega nel debitore il dovere giuridico di agire, evita la difficoltà di conciliare il concetto dell' obbligazione col principio di libertà personale.—7. La negazione della norma, che comandi al debitore di agire , toglie di mezzo il problema degli invalidi destinatarii dei comandi. — 8. L' esclusione del diritto all' azione e la legge abolitiva dell' arresto personale per debiti. — 9. Importanza pratica dell'escludere il diritto all'azione pel compito. della scienza riguardo al progresso della legislazione positiva. — 10. Conclusione.
APPUNTI SULL’ “EFFICACIA RIFLESSA” DEL NEGOZIO GIURIDICO
Sommario: I) Ancora della voluta contrapposizione tra efficacia riflessa e diritto subbiettiv). — II) Dritti subbiettivi che nascono per via di efficacia riflessa. I punti fondamentali della teoria di questa : A) l'uguaglianza delle posizioni giuridiche; B) la connessione delle posizioni giuridiche; C) esclusivamente la volontà della legge. III) L'uguaglianza delle posizioni giuridiche: 1) nel concordato; 2) nel caso di cui all'art. 3 della legge 17 maggio 1900 ; 3) nella comunione; 4) nel caso di cui all'art. 5 del Testo Unico 19 settembre 1882: 5) nei consorzi; 6) nelle obbligazioni solidali ed indivisibili. — IV) La connessione delle posizioni giuridiche: 1) nella fidejussione norme speciali per l’ avallo; 2) negli altri casi di garantia prestata dal terzo per obbligato; 3) tra l'erede apparente e l'erede vero; 4) tra l'usufruttuario ed il nudo proprietario; 5) nella rinuncia e nell'accettazione dell'eredità; 6) nell'istituto della surrogazione legale e convenzionale ; 7) nel caso dell' art. 493 cod. eiv. — V) L' esclusiva volontà della legge: 1) nel matrimonio ; 2) nel testamento. Casi apparentemente compresi in questa categoria, ma che ne sono esclusi, dato il concetto di parte nei negozi giuridici ed, in ispecie, in quelli unilaterali.
Sommario: 1. Proposizione della questione sulla capacità di delibazione del lodo estero e sulla efficacia del lodo estero incapace di delibazione. — 2. Capacità di delibazione del lodo estero in quanto abbia pronunziato su materia estranea alla competenza esclusiva dell' autorità italiana o in quanto la competenza internazionale sia prorogabile. — 3. Efficacia del compromesso come proroga di giurisdizione data la giurisdizionalità della funzione degli arbitri. — 4. Obbiezioni contro tale efficacia desunte dalla n tura non giurisdizionale del giudizio per arbitri. — 5. Inesistenza di un potere giurisdizionale degli arbitri nel diritto italiano. — 6. Giurisdizionalità del potere degli arbitri nel diritto tedesco. — 7. La sentenza nel processo arbitrale italiano come atto complesso. — 8. Il compromesso nel sistema italiano come proroga di giurisdizione. — 9. Dubbio sulla efficacia del lodo estero non destinato a diventare esecutivo in Italia come lodo improprio. — 10. Esclusione del problema sulla conversione del compromesso proprio in compromesso improprio. — 11. Esclusione della efficacia processuale del compromesso improprio. — 12. Incertezza delle opinioni intorno alla sua efficacia materiale. — 13. Insufficienza dell'argomento in favore di tale efficacia tratto dalla libertà delle convenzioni. — 14. Identità fondamentale della obbligatorietà della sentenza e del contratto. — 15. Distinzione tra arbiter e arbitrator.— 16. Ammissibilità cosi del compromesso proprio come del compromesso improprio per decidere su un conflitto di interessi semplici. — 17. Inammissibilità del compromesso improprio per decidere su una. controversia giuridica. — 18. Motivi della differente disciplina formale della composizione del conflitto di interessi semplici e della controversia giuridica. — 19. Conclusione.
I CAMBIAMENTI DELL'ATTO COSTITUTIVO NELLE SOCIETÀ IRREGOLARI
Sommario: I. L'art. 96 in relazione all'art. 89: pubblicazioni isolate di mutamenti introdotti nelle società irregolari. — II. L'atto costitutivo di società irregolari e i successivi mutamenti. Principio generale che si deduce esaminando la revoca del mandato institorio tacito o della tacita autorizzazione maritale all'esercizio del commercio. - III. La conoscenza dei cambiamenti non importa pei terzi l'obbligo di subirli. IV. Natura costitutiva delle forme di pubblicità richieste per ratto costitutivo e pei cambiamenti: differenti conseguenze &Da mancata pubblicazione dell' uno e degli altri. — V. Inconvenienti che si adducono ex adverso per dimostrare la grave situazione dei soci personalmente responsabili, ove pel recesso e per lo Scioglimento delle società irregolari si ritengano applicab li gli art. 96 e 100. — VI. Il primo capov. dell'art. 99 non deroga, per le società irregolari, agli art. 96 e 100, poiché l'art. 99 si limita a stabilire il principio che lo scioglimento opera ex nunc, non ex tunc. VII. Il divieto fatto alle società irregolari dì opporre ai terzi la mancanza delle pubblicazioni (art. 99, 2.° capov.) non importa, pei terzi, l'obbligo di subire cambiamenti non pubblicati, ai quali cambiamenti si riferiscono gli art. 96 e 100; mentre l'art. 99 riguarda solo l'atto costitutivo. Sull'opinione intermedia che esclude la sanzione dell'art. 100 quando i terzi conoscono il cambiamento non pubblicato. — VIII. Esecuzione di mutamenti non pubblicati: mentre può esserne modificata la rappresentanza della società, le responsabilità stabilite dell' art. 98 non possono essere modificate o eliminate che coll'os,ervanza delle forme prescritte. Osservazioni sullo scioglimento della società, sulla trasformazione, sull'aumento, reintegrazione o riduzione del capitale, sull'emissione di obbligazioni, sulla proroga, sulla fusione e sull'ingresso di un nuovo socio.
L'INFLUENZA DEL NEGOZIO CAMBIARIO SULLE MODALITÀ DEL RAPPORTO FONDAMENTALE
Sommario: 1. L'influenza del negozio cambiario sulle modalità dul rapporto fondamentale nei suoi molteplici aspetti complessivi. — 2. I singoli casi: a) Forma. a1) Forma ad solemnitatem. a2) Atto pubblico: la donazione a mezzo di cambiali. — 3. In linea preliminare: l'invalidità della donazione non conclusa per atto pubblico e dissimulata sotto la forma di un contratto oneroso. — 4. La cambiale, concretandosi in una scrittura privata, non supplisce la mancanza di atto pubblico nel rapporto fondamentale — donazione —, nè normalmente ha tale influenza, sebbene sia stipulata per atto pubblico, salvo che contenga la menzione del rapporto fondamentale nei suoi elementi essenziali (Interpretazione dell'art. 1056 cod. civ.). — 5. a) Scrittura privata: anche la mancanza di questa forma non è sanata dalla presentazione della cambiale, salvo che la cambiale stessa contenga la menzione del rapporto fondamentale nei suoi elementi essenziali (Interpretazione degli artt. 1314 cod. civ. e 44, 522, princ., 590, princ… cod. comm.). — 6. a) I foglietti bollati come elemento ad substantiam dei contratti differenziali (art. 4 Legge 13 settembre 1876, n. 3326. sulle tasse di bollo pei contratti di borsa): la loro mancanza non può venire sanata dall'osservanza della forma nel titolo cambiario. — 7. a) Forma ad probationeni (art.. 1341 cod. civ. e 53, 483, princ… cod. Comm.): la cambiale non può supplire la sua mancanza quando contenga puramente e semplicemente i requisiti formali sanciti nell'art. 251 cod. comm., bensì quando contenga pure la menzione della causa nei suoi elementi essenziali o costituisca almeno un principio di prova scritta, suscettibile d'integrazione ad opera della prova testimoniale. — 8. b) Interessi (artt. 1231, cap. cod. civ. e 41 e 319 cod. comm.): se ed in quali casi, ove il negozio cambiario coesista con un rapporto fondamentale di natura civile, il rilascio del titolo implichi l'estensione a questo rapporto della particolare disciplina del negozio cambiario, per quanto riguarda sia la decorrenza che la misura degli interessi. — 9. c) Contenuto: l'indicazione dell'ammontare della somma dovuta nella cambiale non importa liquidazione della somma costituente il contenuto del Credito originario. — 10 d) Termine: il rilascio del titolo cambiario pro solvendo può influire sul termine del rapporto fondamentale nel senso di prorogarlo o di renderlo certo. — 11. e) Luogo di pagamento (artt. 1249 cod. civ. e 251, n. 6, 253, 255, princ., 288, princ., e 320 cod. comin.): l'autonomia reciproca del luogo di pagamento del debito causale e del debito cambiario va presunta, in mancanza di un accordo delle parti in senso contrario. 12. f) Pagamento parziale (artt. 1246 cod. civ. e 292 cod. comm.) : poiché il soddisfacimento pro parte del credito cambiario implica l'estinzione pure pro parte del credito causale, il rilascio del titolo determina una deroga indiretta al divieto di pagamento parziale vigente nel diritto comune. — 13. g) Pagamento prima della scadenza (artt. 1175 cod. civ. e 249, princ. cod. comm.): il rilascio della cambiale non costituisce per sè una circostanza tale da indurne la stipulazione del termine a favore del creditore nei riguardi del rapporto fondamentale, e da privare perciò il debitore della facoltà (li pagare ex causa anche prima della scadenza. — 14. h) Sospensione della prescrizione (art. 2120, ult. cap. cod. civ.): se il rilascio della cambiale e operato pro solvendo ed il negozio cambiario ha una scadenza più lunga di quella del rapporto fondamentale, il corso della prescrizione dell' azione causale è sospeso per un periodo di tempo eguale alla proroga della scadenza del rapporto fondamentale conseguente al rilascio del titolo. — 15. i) Interruzione della prescrizione (artt. 2129 e 2125, princ. cod. civ.): a) Il rilascio della cambiale per sè non costituisce un atto ricognitivo del diritto di credito causale a norma dell'articolo 2129 cod. civ., e perciò non interrompe la prescrizione dell'azione ex causa. 16. b) L'esperimento dell'azione cambiaria non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione causale a norma dell'art. 2125 cod. civ.
La tassa di bollo sulle quietanze ordinarie, note, conti e fatture
Sommario: Saggio di diritto tributario. I. Generalità: 1. Importanza e difficoltà dello studio giuridico del diritto tributario. - 2. Lo studio della tassa di bollo. - 3. La tassa di bollo sulle quietanze ordinarie , conti , note e fatture, - 4. Natura di questa tassa dal punto di vista finanziario. - 5. Cenno delle ragioni giustificative di questa tassa. - 6. Carattere di favore della tassa studiata. - II. L'oggetto essenziale della tassa: le quietanze ordinarie: 7. Caratteri distintivi della quietanza non ord naria. - 8. Fondamento economico della distinzione fra quietanza ordinaria e non ordinaria. 9. Analisi al concetto di quietanza ordinaria e sua definizione. - III. Note, conti e fatture: 10. La tassa sulle note, conti e fatture è tassa di quietanza. - 11. Analisi dei concetti di note, conti e fatture. - 12. Applicazioni pratiche. - 13. La tassa colpisce questi documenti all'atto dell'emissione. - 14. Li colpisce anche se non sottoscritti. - 15. Conseguenza del trattarsi di tassa di quietanza. - 16. I conti, note e fatture nella legge di registro. - 17. Esemplari di estratti o copie di conti. - IV. Tariffa normale: 18. Misura normale della tassa. - V. Tariffe speciali: 19. Quietanze delle società per azioni. - 20. Quietanze degli stipendi. - 21. Quietanze dei dazi e contribuzioni indirette. - 22. Vaglia postali e telegrafici. - 23. Ritratti e copie di conti. - 24. Vaglia cambiari e fedi di credito degli istituti di emissione. - 25. Quietanze delle cambiali. - VI. Esenzioni: 26. Esenzione precedente delle quietanze delle contribuzioni indirette e delle pene pecuniarie e di giustizia penale. - 27. Assegni circolari. - 28. Conservazione delle esenzioni portate da leggi speciali. - VII. Modalità per il soddisfacimento della tassa: 29. Diversi modi per il soddisfacimento della tassa di bollo. - 30. Modalità per l'annullamento delle marche di bollo. VIII. Penalità : 31. - IX. Bollette per quietanze non ordinarie: 32. - X. Chi debba sopportare questa tassa: 33. Chi risponda della tassa di fronte alla finanza. - 34. L' onere della tassa sulle quietanze ordinarie nei rapporti fra le parti. 35. Eccezione .ingiustificata a favore della finanza. - 36. L' onere della tassa sui conti, note e fatture nei rapporti fra le parti.
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