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PER L'ABOLIZIONE DELL'ART. 535 DEL COD. DI COMM.
Sommario: § 1. Critica degli argomenti portati a favore di questo articolo. § 2. Quali ne sieno le ragioni storiche. — § 3. L'arruolamento dei marinai negli statuti e nelle leggi marittime veneziane. — § 4. Negli statuti anconitani. — § 5. Negli statuti di Trani. — § 6. Nella Tavola amalfitana. — § 7. Nelle leggi di Sardegna e di Pisa. — § 8. A Genova. — § 9. Il Consolato del mare. — § 10. Questa nanna appare per la prima volta nell'Ordonnance touchant la marine del 1d81. — § 11. Le tradizioni italiane e il nostro codice di commercio.
RASSEGNA CRITICA DELLA GIURISPRUDENZA ONORARIA IN MATERIA DI SOCIETÀ ER AZIONI
Sommario: Anno 1912 (*) 1. Procedimento di omologazione: 1. I compiti del tribunali nel controllo degli statuti. 2. I poteri del tribunale e la nomina degli amministratori. - 3. Ingerenza del Ministero di A. I. C. nell'omologazione degli statuti. - 4. Documenti da allegarsi alle deliberazioni dell'assemblea. - 5. Intervento e reclamo dei soci in sede di omologazione. 6. Ricorso in Cassazione contro l'omologazione di statuti e deliberazioni sociali. - 7. Reclamo del Pubblico Ministero contro i provvedimenti di omologazione. -- II. Costituzione: 1. Una società anonima tra due soci. - 2. Statuti e regolamenti. - 3. Disposizioni statutarie superflue. - 4. Ritiro dei tre decimi versati per la costituzione della società. - 5. Ratifica dell' operato dei promotori. - III. Amministratori: 1. Pubblicazione della nomina degli amministratori. - 2. Pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione delle cariche sociali. - 3. Numero degli amministratori. - 4. Cauzione degli amministratori. - IV. Assemblee: 1. Determinazione della sede sociale e luogo di convocazione delle assemblee. - 2. Ammissibilità di equipollenti dell'inserzione nella Gazzetta, Ufficiale degli avvisi di convocazione dell'assemblea. - 3. Termine per la convocazione dell'assemblea nelle società cooperative. - 4. Intervallo tra la data dell' assemblea e la pubblicazione dell'Avviso di convocazione. - 5. Assemblee tenuto in giorno diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione. - 6. Deposito delle azioni per l'assemblea. - 7. Formulazione dell' ordine del giorno dell' assemblea. - 8. Intervallo tra le adunanze dell' assemblea in prima e seconda convocazione. - 9. Validità della seconda assemblea in rapporto alla validità della prima. - 10. Applicazione dell' art. 160 cod. comm. - 11. Interpretazione di disposizioni statutarie sulla maggioranza delle assemblee. - 12. Maggioranza per l' esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori. - 13. Maggioranze per la nomina dei liquidatori. - 14. Approvazione dei verbali dell'assemblea. - 15. Requisiti per la regolarità del bilancio di carattere straordinario. - V. Diritti delle minoranze e dei singoli soci: 1. Applicazione dell'art. 153 cod. comm. - 2. Pubblicazione delle dichiarazioni di recesso. - 3. Validità della rinuncia al diritto di recesso. - 4. Rinuncia al recesso e delegazione dell'aumento del capitale. - 5. Abbreviamento della prescrizione dell'opposizione ai deliberati dell'assemblea. - 6. Compromessi in materia di opposizione alle deliberazioni dell'assemblea. - VI. Variazioni del capitale: 1. Aumento del capitale mediante prelievo dalla riserva. - 2. Valutazione degli apporti conferiti in aumento del capitale. - 3. Delegazione dell'aumento del capitale al Consiglio d'amministrazione. - 4. Riduzione del capitale per annullamento delle azioni dei soci morosi. - 5. Applicazione dell'art. 168 cod. di comm. al caso di reintegrazione del capitale. - VII. Amministrazione sociale: 1. Nomina degli impiegati sociali. - 2. Impiego del fondo di riserva legale. - VIII. Scioglimento, liquidazione, fusione: 1. Trasformazione di società collettiva in società anonima. - 2. Concentrazione di tutte le azioni in un solo socio. - 3. Revocabilità della deliberazione di scioglimento anticipato. - 4. Liquidazione e fusione. - 5. Liquidazione delle società irregolari. - 6. Omologazione di deliberazioni di società in liquidazione. - 7. Incompatibilità per la nomina a liquidatore. - 8. Nomina di società come liquidatrice di altra società.
CONDIZIONI E TARIFFE PEI TRASPORTI FERROVIARI
Sommario: 1. Le nuove «Condizioni generali » e la Convenzione di Berna. - 2. Irresponsabilità dell'Amministrazione ferroviaria per inesecuzione dei trasporti. - 3. Le tasse di porto pagate in più e il non avviso alle parti. - 4. Efficacia probatoria attribuita agli atti ed alle scritture compilate dagli agenti ferroviari. -5. Bagagli. - 6. Lettera di vettura. - 7. Dichiarazione d'interesse alla riconsegna. - 8. Verifica del numero e del peso dei colli. -,9. Tariffe ordinarie e tariffe speciali. - 10. Dell' assegno. - 11. Istradamento dei trasporti. - 12. Carico e scarico. - 13. Impedimenti alla riconsegna. - 14. Termini di resa. - 15. Sospensione del termine di resa. - 16. Svincolo contabile. - 17. Riconsegna della merce in dogana. - 18. Accertamento dei danni. Spese della perizia. - 19. Avaria cagionata da ritardo. - 20. L' amministrazione e la prova per l’ irresponsabilità. - 21. Responsabilità limitata in caso di dolo o colpa lata. - 22. Calcolo dell'indennizzo in mancanza di indicazione nella lettera di vettura della qualità precisa della merce. - 23. L'art. 140 delle vigenti tariffe. - 24. Indennità per ritardo. - 23. Indennità per avaria e perdita. - 26. Azione spettante al mittente prima dello svincolo. - 27. Solidarietà del mittente e del destinatario pel pagamento delle tasse di porto. - 28. Del reclamo amministrativo. - 29. Della decadenza. - 30. Conclusione.
LA TRASMISSIONE DELLA CAMBIALE PER SUCCESSIONE EREDITARIA
Sommario: . Premesse generali. — 1. Trasmissibilità dei debiti e crediti cambiari per successione ereditaria. — 2. Posizione giuridica dell'erede cambiario. L'eredità e la teoria della proprietà. Caso che l'erede sia legittimato cambiariamente. — 3. L'eredità non crea né distrugge. Trasmissione dei diritti nascenti dal rapporto sottostante. Modo di legittimarsi dell'erede e contro l'erede. — II. Pluralità degli eredi. — 4. La divisione ipso jure dei debiti e crediti ereditari. Dubbii sull' applicabilità di questo principio alle obbligazioni cambiarie. — 5. La solidarietà non impedisce la divisione ereditaria. Solidarietà nella cambiale: dal lato passivo e dal lato attivo. — 6. La sentenza 22 agosto 1911 della Cassazione di Roma: la surrogazione ordinaria assunta come fondamento del regresso cambiario a favore del coerede che ha pagato l'intero verso i debitori precedenti. Critica: per la surrogazione non basta un'obbligazione semplicemente congiunta; né basta, oltre i limiti della solidarietà, un'obbligazione parzialmente solidale. — 7. Il regresso cambiario del coerede non si salva coi principi dell' intervento. — 8. Né coll'actio negotiorum o de in rem verso. — III. Indivisibilità dell'obbligazione cambiaria. — 9. La divisione ereditaria è esclusa dall'indivisibilità dell'obbligazione cambiaria. Si argomenta dalla funzione economica della cambiale. — 10. Si argomenta ancora dalla struttura giuridica della cambiale. Unità della data, del luogo di pagamento della scadenza, della somma. — 11. Inammissibilità della girata parziale. Unità del protesto, della cauzione, del pagamento. — 12. L'incorporazione dell'obbligazione cambiaria nella carta. L'obbligazione cambiaria e la servitù prediale. L'indivisibilità dell'obbligazione cambiaria nello sviluppo storico della cambiale. — 13. Confutazione degli argomenti contrari. Accettazione parziale: riguarda la costituzione, non l'adempimento dell'obbligazione. Pagamento parziale: vale sempre a titolo di acconto, mai a titolo di liberazione. — IV. Effetti dell'indivisibilità. — 14. Il coerede ha diritto ed è rispettivamente tenuto al pagamento dell' intero. Regresso cambiario del coerede adempiente verso i debitori anteriori. Confronto colla surrogazione ordinaria. — 15. Il collegamento dei coeredi: art. 1207 e 1208 cod. civ. I coeredi non sono costretti a concorrere insieme alla riscossione del credito cambiario; ma l’ esercizio individuale dei diritti cambiari è subordinato alla condizione di avere nelle mani il titolo. — 16. Girata di cambiale compresa in una successione ereditaria: si richiede la firma di tutti gli eredi, o di uno per sé e per procura degli altri. Differenza fra la girata e la cessione d'un debito indivisibile. Applicazione alla girata dei principi della comproprietà. — 17. Il regresso fra i coeredi: fra i coeredi non esiste rapporto cambiario: ma si fa luogo alla surrogazione nell'azione cambiaria del creditore soddisfatto.
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