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ISTITUTI DI DIRITTO COMMERCIALE NELLA LEGISLAZIONE MANTOVANA
Sommario: I. Sommario: Natura della attività economica e commerciale; suo periodo più florido; difficoltà di credito ed indizii di decadenza; probabili ragioni di essa. II. Sommario: Le fonti preso in esame o loro caratteristiche. III. Sommario: Le arti; primi indizii della loro esistenza risalenti all’inizio del tredicesimo secolo; la rapida decadenza della loro funzione politica e il loro assetto, quale risulta dagli statuti bonacolsiani e gonzagheschi.
LA COSI DETTA PROPRIETÀ’ SCIENTIFICA E LA SUA PROTEZIONE PRATICA
Sommario: 1. Uno studio critico del Dr. Marwitz. sopra gli ultimi lavori della Commissione internazionale della Cooperazione intellettuale e su quelli della Sottocommissione italiana dei diritti intellettuali. — 2. In difesa della proposta italiana di prefiggere allo scienziato scopritore un termine di tre anni dalla pubblicazione della scoperta per fare registrare la nota di rivendicazione presso l’Ufficio internazionale; c sopra altre obbiezioni del Dr. Marwuitz. — B. Il problema considerato dal punto di vista del diritto interno o nazionale. — 4. Il diritto dello scienziato discopritore può veramente essere caratterizzato come un diritto individuale autonomo? Strette attinenze ed interferenze col diritto dell’inventore industriale. — 5. Il certificalo di autore del recente diritto russo sovietico sulla proprietà industriale. — 6. Sua superiorità sul brevetto nei rapporti della rimunerazione dall’inventore. — 7. Esso agevola la saldatura della scoperta scientifica con la invenzione industriale, nonché la rimunerazione cumulativa di queste due forme di attività intellettuale. — 8. La riforma della nostra legge sulla proprietà industriale dovrebbe prendere in considerazione questa nuova forma di tutela, in quanto armonizza col diritto corporativo e completa le deficienze del sistema dei brevetti. — 9. Rapporti fra il certificato di autore dell’invenzione industriale col certificato di autore della scoperta scientifica. — 10. Intorno alla necessità di completare la registrazione della scoperta presso l’Ufficio internazionale con una seconda registrazione presso l’Ufficio nazionale dei brevetti. — 11. Sulla necessità, altresì, che la registrazione contenga la designazione fatta dallo scienziato inventore, della categoria industriale a carico della quale egli si riserva di esercitare il suo diritto di rimunerazione. — 12. La ripartizione o perequazione dell’onere della rimunerazione fra le varie industrie nazionali che fruiscono della scoperta, è problema di ordine interno, sindacale corporativo. — 13. Conclusione.
IL SEQUESTRO CONSERVATIVO SUGLI AEROMOBILI
Sommario: 1. Tendendo per stabilire l’insequestrabilità dei mezzi di trasporlo in generale. — 2. ed in particolare, per stabilire l'insequestrabilità dagli aeromobili. — 8. Possibilità e limiti dell'insequestrabilità degli aeromobili. — 4. Sistemi di garanzia pei creditori. — 5. Norme speciali per gli aeromobili commerciali non addetti a linea regolari e por gli aeromobili privati. — 6. Conclusioni
L’AMMORTAMENTO DI TITOLI NOMINATIVI INTESTATI AL COMMISSIONARIO FALLITO
Sommario: 1 Nei titoli di credito eoa si può parlare di possesso c proprietà.— 2, Esclusa tale contrapposizione tra possesso e proprietà, la procedura di ammortamento, in caso di vittoria del richiedente, termina con una sentenza costitutiva, che toglie il diritto cartolare a ehi l’ha, per trasferirlo al vincitore. — 3-5. L’agente di cambio (come ogni altro mediatore) quando al cliente non denunzia il nome dall'altro contraente, si trasforma in commissionario; nè si confondono lo figure del mediatore e del commissionario. — 6. Il commissionario deve denunziare al committente il nome del terzo, mentre il mediatore non ha tale obbligo. Il mediatore può entrare nel contratto come contropartita: diritto che di regola non ha invece il commissionario. — 7. Se si ritiene che il mediatore fallito non si sia trasformato in commissionario, il cliente avrà senz'altro diritto di riavere i titoli dal curatore. — 8. È richiesta di ammortamento di titoli nominativi la richiesta diretta ad ottenere intestazione di titoli nominativi diversa dall’attuale; egualmente la vendita coattiva di azioni non liberate, in danno dell’azionista moroso, e ammortamento. — 9. Diritto del committente o del cliente dell'agente di cambio di ottenere il tramutamento d'intestazione di titoli che l’agente di cambio o il commissionario fallito avesse intestato a sé (pur avendoli comprati per conto del cliente o del committente) e che vanno invece intestati al cliente del mediatore o al committente. — Ih. La sentenza elio accoglie la domanda del cliente del mediatore o del committente produce citello immediato; e può pronunziarsi anche durante il fallimento del mediatore o del commissionario. — II. Quando il commissionario contratta col terzo, il committente acquista direttamente dal terzo. — 12. L’acquisto diretto del committente si deduce dagli art. 386 e 387 c. di c. Si ha debito del committente, responsabilità sua o del commissionario insieme. — 13. L’acquisto diretto del committente può farsi valere anche nel fallimento del commissionario. — 14. L’acquisto ilei committente e pregiudicato se terzi di buona fede hanno acquistato dai commissionario diritti incompatibili con l'acquisto del committente. — 15. La revoca o la limitazione di poteri del commissionario è opponibile però dal committente al terzo che ne avesse conoscenza. — 16. Ineccepibilità dell'acquisto di terzi in buona fede aventi causa dal coni- missionario. — 17. L’acquisto diretto del committente rispetto a creditori del commissionario che abbiano trascritto precetto sull'immobile intestalo al commissionario. — 18. Rivendicazione del committente di immobili intestati al commissionario fallito e che questi aveva acquistati pel committente. — 19. Conclusione.
IL SISTEMA DELLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1931 PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO DELLO CHÈQUE
Sommario: § 1. Come si è giunti agli accordi di Ginevra. — § 2. Carattere degli accordi. — § 3. La convenzione sul bollo. — § 4. La convenzione per dirimere i contratti di legge. — § 5. La legge uniforme. — § 6. I limiti e le possibilità dell'unificazione. — § 7. Valore degli accordi.
ISTITUTI DI DIRITTO COMMERCIALE NELLA LEGISLAZIONE MANTOVANA
Sommario: IV. Sommario: L’università maggiore dei mercanti ; una origine, sua probabile composizione che porterebbe ad identificarla con l'arte della lana; suoi organi; suoi poteri amministrativi, legislativi e giudiziari; la potestà giurisdizionale dell’università in particolare. V. Sommario: Le fonti del diritto commerciale; so nella legislazione mantovana si possa rintracciare la nozione di atto obiettivo di commercio; spirito informatore della legislazione intorno a tale punto. Il modo e le forme con citisi svolgeva il procedimento dinanzi all'università maggiore quale tribunale mercantile della città. Accenni a una competenza dei consoli dell’università nel procedimento di esecuzione. VI Sommario: I mezzi di prova. che più da vicino interessano il diritto commerciale; si accerta l'esistenza presso i consoli dell'università di speciali libri che si possono avvicinare ai «libri pactorum » di altre città italiane; i libri dei commercianti e il loro valore probatorio. VII. Sommario: Accenni al rapporto institorio ; la capacità dei commercianti e requisiti per essere tali; norme relative ai figli minori e alla moglie di commerciante circa la possibilità loro di obbligarsi, rispettivamente, per il padre o il marito. VIII. Sommario: I mediatori; larga messo di norme che ne riguardano e ne regolano l’attività ; la loro organizzazione professionale, quale ci è tramandala dagli statuti, e sua decadenza nel periodo più tardo. IX. Sommario: Alcuni cenni illustrativi, intorno a una serie di documenti inediti contenenti contratti, molto interessanti sia dal punto di vista economico, che giuridico X Sommario: Il procedimento di esecuzione degli statuti bonacolsiani e gonzaghesi, che applicavasi anche nei casi di insolvenza dei commercianti. Il bando, la « fidancia o salvacondotto ». La « datio in solutum »; la « cessio bonorum »; il carcere ed il sequestro. Si dà notizia di due gride del secolo XV, relative a mercanti fuggiti in con dizione di dissesto.
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