Ricerca
23 risultati
FILTRI ATTIVI
Avviamento dell'azienda sociale e liquidazione della quota nelle società di persone
Sommario: 1. Agli effetti della liquidazione della quota al socio uscente o ai suoi eredi (art. 2289 cod. civ.) va tenuto conto dell'avviamento dell'azienda sociale. -- 2. Tale conclusione non può riposare sull'appartenenza dell'azienda, pro quota, a tutti i soci. -- 3. Né può essere confortata dalla massima secondo cui ogni incremento patrimoniale è da ritenersi dovuto, salvo prova contraria, alla capacità e al contributo personale di ciascun socio. Avviamento oggettivo e avviamento soggettivo nelle società. -- 4. La massima di cui al § 3 è inattendibile anche se riferita al solo avviamento o a singole componenti di esso. -- 5. Nemmeno le considerazioni equitative, addotte da giurisprudenza e dottrina, sono determinanti. -- 6. Critica degli argomenti di un nostro scrittore. Non è vero, tra l'altro, che il socio uscente debba essere posto nella stessa situazione in cui verrebbe a trovarsi a seguito dello scioglimento della società. -- 7. Considerazioni da cui discende la conclusione favorevole al computo dell'avviamento: in particolare dello spunto esegetico offerto dall'art. 2289, 2° comma, cod. civ. -- 8. Inapplicabilità dell'articolo 2427 cod. civ. -- 9. Determinazione del « valore della quota » del socio uscente. -- 10.Esame di questioni particolari emerse dalle considerazioni critiche dei §§ 2-6. L'avviamento va computato, agli effetti della liquidazione della quota, anche quando l'azienda appartenga ad un socio o a terzi. - 11. Il valore attribuito all'avviamento può rispecchiare la componente oggettiva e la componente soggettiva rappresentata dalle qualità dell'ente sociale; non anche quella rappresentata dalle qualità personali dei soci. - 12. L'avviamento va computato anche se, in forza del contratto, il patrimonio sociale andrà diviso in natura tra i soci, a società disciolta. Non bisogna tener conto delle variazioni dell'avviamento dipendenti da operazioni in corso.
Considerazioni in tema di fallimento come causa di scioglimento della società per azioni
Sommario: Fallimento. Chiusura del fallimento per concordato. Effetti sulla situazione giuridica della società. Deliberazione di riduzione e contemporanea reintegrazione del capitale sociale. Non omologabilità per difetto di poteri dell'assemblea.
Gentile Utente,
per utilizzare questa funzionalità è necessario prima effettuare il login.
Non sei registrato? La registrazione richiede solamente un minuto!
Fai doppio click per rimuovere l’articolo dai preferiti
Aggiungi questo articolo ai preferiti
Aggiunto ai preferiti
Aggiungi ai preferiti
credito
crediti