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Sulla responsabilità per fatto altrui
Summary: 1. Introduzione. -- 2. Deformazioni del concetto di « fatto proprio » e di fatto altrui». Il fatto è proprio di un soggetto solo se può identificarsi con la sua azione od omissione. Confusione fra i concetti di fatto proprio e di fatto causato dal fatto proprio. -- 3. Il legame di causalità mediata, ipotizzabile fra la condotta del responsabile e l'evento di danno, non è sufficiente secondo il principio codificato nell'art. 1123 cod. civ. a giustificare l'obbligo del risarcimento. -- 4. Fra condotta del responsabile e condotta dell'agente molte volte non esiste alcun nesso di causalità in senso naturale. Il nesso di causalità non è nemmeno presunto dalla legge. -- 5. Il nesso di causalità giuridica presuppone sempre un nesso di causalità naturale. -- 6. Fondamento della responsabilità indiretta. -- 7. Il concetto di responsabilità indiretta. -- 8. I limiti della responsabilità indiretta e la prova liberatoria.
Alcune considerazioni sulla responsabilità aquiliana delle comunità economiche europee
Summary: I. La responsabilità delle Comunità Europee alla luce delle norme che regolano la responsabilità delle organizzazioni internazionali. -- 1. L'ambito di applicabilità alle Comunità Europee delle norme di diritto internazionale relative alla responsabilità dei soggetti internazionali. -- 2. Soggettività internazionale e responsabilità d'ordine internazionale. -- 3, Qualche richiamo alle norme dei trattati. -- II. Determinazione preliminare del contenuto normativo delle disposizioni dei trattati relative alla responsabilità delle Comunità. -- 4. La responsabilità degli Stati per illeciti dei loro funzionari a danno di uno straniero. -- 5. L'inidoneità del diritto internazionale a prestarsi come fonte utile per le esigenze degli artt. 215, 2° comma C.E.E. e 188, 2° comma E.U.R. -- III. Alcuni aspetti della responsabilità delle Comunità alla luce delle norme contenute nel trattato della C.E.C.A. -- 6. Le azioni di risarcimento previste dal trattato della C.E.C.A. -- 7. I precedenti della Corte di giustizia delle Comunità. -- 8. La nozione di faute de service nel trattato: lo speciale rilievo del concetto secondo il diritto francese; i vantaggi di questo sistema. -- IV. -- 9. La misura in cui viene dato rilievo all'elemento subiettivo nella determinazione della responsabilità della P. A. nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, a) Diritto italiano; b) Diritto tedesco; c) Diritto belga; d) Diritti olandese e del Lussemburgo. - V. Il problema della prevalenza di un sistema di principi propri all'ordinamento giuridico di uno Stato membro nella determinazione delle norme regolatrici della responsabilità delle Comunità. - 10. La soluzione del trattato della C.E.C.A. - 11. I limiti di applicazione del diritto francese concernente la responsabilità della P. A. ed il ricorso, anche nell'ambito del trattato della C.E.C.A., ai principi generali della responsabilità propri agli ordinamenti giuridici degli Stati membri. - 12. Risarcimento del danno morale, un esempio di aderenza della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità al diritto francese. - VI. La responsabilità della Comunità Europee nei trattati istitutivi della C.E.E, e dell'Euratom. - 13. Determinazione del contenuto normativo degli artt. 215, 2° comma C.E.E. e 188, 2° comma E.U.R. - 14. Risarcimento per pregiudizio causato da un atto della Comunità riconosciuto viziato dalla Corte. - 15. La competenza esclusiva ed assorbente della Corte di giustizia delle Comunità. - VII. La determinazione della responsabilità in conformità con " i principi generali comuni " ai diritti degli Stati membri. - 16. Alcune osservazioni preliminari. - 17. Sul ruolo del metodo comparativo nella determinazione di questi principi.
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