Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle Obbligazioni

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Annata 1938
Fascicolo 1
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AUTORIZZAZIONE, MANDATO, ORDINE NELLA DELEGAZIONE (WALTER BIGIAVI)

Sommario: Sommario : 1. La dottrina della doppia autorizzazione. Sua derivazione dalla teoria del v. Salpius, che, nell’ambito della delegazione, sostituì il iussum al mandato nei casi normali. — 2. Secondo il v. Salpius il rapporto delegante-delegatario non è un mandato, eccettuati alcuni casi particolari. — 3. La dichiarazione del delegante al delegato come iussum (v. Salpius). — 4. Il iussum come auto­rizzazione e non come ordine . — 5. Esposizione degli argomenti addotti a favore della teoria del iussum. — 6. Esame degli argomenti stessi : a) la pretesa assenza dell’acro mandati diretta in pro del delegante ; il mandato come con­tratto, il iussum come dichiarazione unilaterale. — 7. Critica di quest’argo­mento. — 8. b) Mancanza dell'actio mandati contraria a favore del delegato nella delegazione su debito. — 9. Inefficacia delle critiche rivolte contro quest’ar­gomento. — 10. Nella delegazione su debito la dichiarazione del delegante al delegato è un iussum e non un mandato.— 11. Ciò perchè, nel caso di inesistenza del debito verso il delegante, al delegato non può spettare altro rimedio che la ripetizione dell’indebito, non mai actio mandati contraria, nemmeno in con­corso con la prima. — 12. Nella delegazione allo scoperto la dichiarazione del delegante al delegato è un mandato [rectius : un’offerta di mandato], non già un iussum. — 13. Delimitazione del concetto di delegazione su debito. — 14. Secondo la tesi prospettata nel testo, nella delegazione che è o si presenta allo scoperto l’azione in rimborso del delegato è un’actio mandati contraria. A con­traria soluzione si perviene, invece, aderendo alla dottrina dominante, che segue lo ormo del v. Salpius. — 15. Esame della questiono nell’ambito ilei diritto po­sitivo tedesco e di quello austriaco. — 16. Esame della questione nell’ambito del diritto cambiario. — 17. Il debitore è obbligato a dar corso alla delegatio solvendi del suo coeditore. — 18. Il creditore per causa commerciale può sempre spiccare sul proprio debitore commerciante, senza che sia necessario il previo consenso di quest’ultimo, che sarà responsabile dei danni se non paga alla scadenza. — 19. Il debitore, invece, non è mai obbligato ad accettare mia tratta, anche se esso e il creditore siano commercianti e il debito abbia natura com­merciale, così come non ù mai obbligato ad accettare mia delegatio promittendi. — 20. In base a quanto sostenuto dianzi, nella delegazione su debito il iussum del delegante è un ordine, se si tratta di una delegatio solvendi; un’autorizzazione, se si tratta di una delegatio promittendi. — 21. L’autorizzazione del delegante al delegatario: se sia necessaria. Proposizione di una tesi intermedia.  

Annata 1938 Fascicolo 1 Pagina 98


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ISSN 2532-9839 | 2532-9847
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