Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle Obbligazioni

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Annata 1938
Fascicolo 1
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LIBRI E RIVISTE

Annata 1938 Fascicolo 1 Pagina 207


Il mandato e la commissione. (LUIGI LORDI)

Annata 1938 Fascicolo 1 Pagina 54


IL RAPPORTO FRA L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLE SOCIETÀ ANONIME E LA SOCIETÀ (GIANCARLO FRE)

Sommario: 1. La definizione dell'art. 121 cod. di comm. — 2. Rappresentanza e rapporto organico. — 3. Organo e portatore di organo. — 4. Significato attri­buito all’espressione « organo » dalla nostra dottrina. — 5. La qualifica di « man­datari » attribuita agli amministratori nella nostra dottrina. — 6. Necessità di abbandonare il concetto di mandato. — 7. L’organo amministrativo come ele­mento strutturale indispensabile per l'attuazione deirintores.se della società. — 8. La rappresentanza organica. — 9. L’organo amministrativo come elemento essenziale dell’anonima. — 10. L’organizzazione collegiale dell’organo ammini­strativo. — 11. Posizione indipendente dell’organo amministrativo, — 12. La re­sponsabilità della società per il fatto illecito dell’organo amministrativo e la re­sponsabilità degli amministratori verso i terzi. 13. La responsabilità degli am­ministratori nell’Aktiengesetz del 1937.

Annata 1938 Fascicolo 1 Pagina 405


SERVITÙ FONDIARIE E SERVITÙ AZIENDALI (GIUSEPPE GROSSO)

Annata 1938 Fascicolo 1 Pagina 462



LIBRI E RIVISTE

Annata 1938 Fascicolo 1 Pagina 78


LA GIRATA NORMALE A SCOPO LIMITATO (COSIDDETTA GIRATA FIDUCIARIA) (VITTORIO SALANDRA)

Annata 1938 Fascicolo 1 Pagina 154


SULLA SISTEMATICA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO (ALESSANDRO GRAZIANI)

Annata 1938 Fascicolo 1 Pagina 173


Le opere minori. (MARIO CASANOVA)

Annata 1938 Fascicolo 1 Pagina 57


COMPLEMENTARITÀ ECONOMICA ED UNITÀ GIURIDICA NELLA TEORIA DELL’AZIENDA * (MARIO CASANOVA)

Sommario: § I. - 1. Dottrine atomistiche o dottrino unitarie nella teoria dell’a­zienda. — 2. XI problema della natura giuridica dell'azienda ed i criteri offerti dalla c. d. coscienza sociale. — § XX. - 3. Necessità, per determinare la natura giuridica dell’azienda, di precisarne la natura economica. — 4. Se, dal punto di vista economico, l’azienda costituisca un nuovo od unico bene, distinto dagli elementi che le compongono. — 5-6. Natura economica dell’azienda: complesso ili beni o di servizi economicamente complementari rispetto al fine del conse­guimento del profitto. — 7. XI problema, di carattere generale, degli effetti giu­ridici della destinazione economica dei beni. § III. - 8-9. Principii giuridici dominanti in materia di destinazione economica e loro sfera d’azione. — 10. Ap­plicazioni alla teoria dell’azienda. — 11.-12. Deduzioni critiche sulle c. d. dottrine atomistiche dell’azienda. — 13-14. Valore giuridico oggettivo della nozione di azienda.  

Annata 1938 Fascicolo 1 Pagina 345


FALSO NELLA FIRMA DEL DELEGANTE E DEL TRAENTE (WALTER BIGIAVI)

Sommario: 1. Il problema. — 2. Falsità nella firma del delegante e nullità della doppia causa. — 3. Falso e concezione della delegazione (critica e rinvio). Delibazione equitativa del problema. Si afferma che, nel caso di falso nella firma del delegante, l’obbligazione delegato-delegatarie si caduca. —4. Argomenti avan­zati a favore di questa tesi : a) la presupposizione; — 5. b) la causalità della de­legazione pura (Butti); — 6. c) le corrispondenti nonno di diritto cambiario; — 7. d) critica di quest'ultimo argomento. So l’autonomia dell'accettazione cam­biaria valga solo ili fronte al terzo possessore od anello ili fronte al prenditore. — 8-9. Seguo. — 10. Riassunto e conclusioni. — 11. Il problema nella delegatio solvendi. Identità della soluzione. — 12. Il problema nella delegatio solvendi cambiaria. Se la perdita dell'azione di regresso da parto dell’accipiens in buona fede impedisca la ripetizione nei suoi confronti. — 13. Segue. Bisogna distinguere l’ipotesi di chi paga credendo vera la propria firma da quella di chi paga cre­dendo vera la firma del traente. In questo secondo caso identico rimane il que­sito sia con riguardo alla tratta, sia con riguardo allo chèque. — 14. Esame della giurisprudenza che nega la ripetizione contro l’ accipiens in b. f. da parte del trattario (di cambiale o di chèque) che abbia pagato credendo autentica la firma del traente. — 15. Se il principio dell’autonomia, dettato dalla leggo per lo obbligazioni cambiarie, possa valere anche con riguardo al pagamento. Il problema nei diritti anglo-sassoni. — 16. Segue l’esame negli ordinamenti anglo­sassoni. — 17. La tesi proposta dulia giurisprudenza (nostra e anglo-sassone) è esatta, sicché la ripetizione dove escludersi anche nel caso di pagamento (sebbene non preceduto da accettazione). Critica degli argomenti contrari, non sufficiente­mente vagliati dalla giurisprudenza. La ratio dell’indipendenza dell’accettazione dall’autenticità della firma del traente non risiede nella letteralità. — 18. Si critica l’argomento ricavato dalla necessità di tutelare i soli terzi possessori successivi all’accettazione. Conclusione. — 19. L’autonomia non vale nei con­fronti del possessore in « dolo ». — 20-21. Concetto di possessore in buona fede.  

Annata 1938 Fascicolo 1 Pagina 368


IL QUARTO LIBRO NEL PROGETTO DEL CODICE CIVILE ITALIANO (EMILIO BETTI)

Sommario: 1. Esigenza di coordinamento organico. Carattere antiquato dot pro­getto del « quarto libro » o suo fondamento nell’obiettivo dell’unificazione con la Francia. — 2. So una unificazione legislativa dei due paesi sia possibile o racco­mandabile: presupposti dell’unificazione. — 3. Ostacolo che essa trova nello ten­denze politico-legislativo della democrazia francese. — t. Contrasto fra tali ten­denze e gli ideali legislativi del fascismo. — 5. Diretti della tecnica, e della poli­tica legislativa del progetto. — 6. Id. con riguardo al coordinamento Con la ma­teria dolio successioni. — 7. Se e in qual scuso la riforma del codice italiano possa avvantaggiarsi delle tendenze politico-legislative del socialismo nazionale nella riforma del codice civile tedesco.  

Annata 1938 Fascicolo 1 Pagina 537


LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO (ANTONIO SEGNI)

Annata 1938 Fascicolo 1 Pagina 236


IL CONTRATTO DI LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA (ROBERTO MONTESSORI)

Sommario: ANNO 1936 II. Sommario — 10. Durata del rapporto di lavoro. — 11. L’obbligazione di prò almo le opere. — 12. Orario di lavoro e lavoro straordinario. —- 13. Riposo set­timanale. — 14. Riposo annuale. — 15. Interruzione della prestazione delle opere a motivo di richiamo alle armi. — 16. Interruzione delle opere a motivo di ma­lattia. — 17. Ambiente di lavoro. — 18. Disciplina.  

Annata 1938 Fascicolo 1 Pagina 611


LIBRI E RIVISTE

Annata 1938 Fascicolo 1 Pagina 527


LA RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI DEI COMPAGNI DELLE COMPAGNIE MERCANTILI TOSCANE DEL DUGENTO E DEI PRIMI DEL TRECENTO (*) (ARMANDO SAPORI)

Sommario: I. Impostazione della questiono. — II. Se sia esistito un contratto di « accomandigia » distinto dal «deposito»: I. Opinioni affermative. — 2. Con­futazione: A) sinonimia dei due termini nei documenti toscani del tempo; B) esame di una protesa. « accomandigia » dell’8 febbraio 1255; C) un proteso « deposito irregolarissimo» in Firenze ai primi del Trecento. — III. Se sia esi­stita una forma di società, «in accomandita»: 1. Opinioni sulla esistenza di duo categorie di soci. - 2. Confutazione : A ) distinzione secondo le quote conferito in società; B) distinzione tra «compagni di fuori» e «compagni di dentro » ; C) di­stinzione secondo la partecipazione o meno agli affari sociali : a) due pretesi con­tratti di società in accomandita ; b) il problema della di ozione delle Compagnie. — IV. Se i mercanti del tempo abbiano auspicato la società in accomandita: 1. Opinione affermativa. - 2. Confutazione. — V. Como si potessero conoscere i nomi dei compagni delle Compagnie: 1. Nelle città dove le Compagnie avevano la sede centrala. - 2. All’estero dove le Compagnie avevano lo succursali- — VI. La «società occulta» e la «partecipazione». — VII. Conclusione: 1. Le compagnie mercantili toscano del Due e del Trecento e la persistenza delle loro caratteristiche di società in nome collettivo. - 2. Il finanziamento delle compa­gnie : capitali sociali, capitali in partecipazione, depositi. »

Annata 1938 Fascicolo 1 Pagina 571


LIBRI E RIVISTE

Annata 1938 Fascicolo 1 Pagina 625


L’IPOTECA COME DIRITTO REALE (REMO FRANCESCHELLI)

Annata 1938 Fascicolo 1 Pagina 274


LA “ATIPICITÀ” NELLE SOCIETÀ COMMERCIALI (ISIDORO LA LUMIA)

Sommario: 1 : 1. La distinzione tradizionale delle società commerciali. II: 2. La inammissibilità di società commerciali atipiche, nella dottrina dominante. —       sub. I : 3. La distinzione delle società commerciali nel sistema del diritto vigente (rettifica della distinzione tradizionale) : la esistenza o inesistenza di re­sponsabilità di lutti i soci, o di alcuni di essi, pei debiti sociali è, in generale, l’elemento essenziale e caratteristico di ciascun tipo legale di società commerciale. —        Sub. II : 4. La negazione della inammissibilità di società commerciali ati­piche in una recente dottrina (Rocchi). — 5. Critica di questa dottrina. — 6. I presupposti della soluzione del problema, della ammissibilità rii società com­merciali atipiche : .4) Il contratto di società, commerciale in generale, ed in parti­colare i contratti di società commerciali tipici. — 7. B) 1 contratti ili società com­merciali tipici come elementi materiali dello « società commerciali » : soltanto essi possono dare vita a società commerciali (sia regolari che irregolari) dotate di per­sonalità giuridica, — 8. La validità, gli effetti o la disciplina giuridica dei con­tratti di società commerciali atipici. — 9. Il valore costruttivo sussidiario dei contratti di società commerciali atipici, ed alcuni casi ili tali contratti. 10. Le clausole atipiche ilei contratti ili società commerciali tipici. — 11. La disciplina giuridica delle clausole atipiche: .4) Le norme coattive come limite giuridico dell’ef­ficacia delle clausole atipiche. — 12. B) L’influenza della nullità delle clausole atipiche sulla validità del contratto sociale. — 13-14. Alcuni casi di clausole atipiche valide. In particolare, la clausola in cui si stabilisca che tutti i soci di una anonima siano tenuti a rispondere illimitatamente dei debiti risultanti da alcune operazioni sociali.  

Annata 1938 Fascicolo 1 Pagina 217


IL CONTRATTO DI LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA (ROBERTO MONTESSORI)

Sommario: Anno 1936 (*) I. Sommario : 1. Le fonti del regolamento del rapporto di lavoro. — 2. In particolare il contratto collettivo. — 3. Contratti collettivi anteriori alla legge sindacale del 3 aprilo 1926. — 4. Lo diffide degli ispettori corporativi. — 5. Locazione di opera e locazione di opero o contratto di lavoro. —- 6. Costituzione del rapporto di im­piego privato. — 7. Modificazione dei patti del rapporto di lavoro. — 8. Rapporto di lavoro. Rapporto di impiego. La qualità di impiegato. — 9. Qualifica di chi presta le opere.  

Annata 1938 Fascicolo 1 Pagina 474


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ISSN 2532-9839 | 2532-9847
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