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Sommario: ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI, assicurazione marittima, abbandono, accettazione, effetti, diritto al valore della nave al momento dell'abbandono
Sulle validità delle obbligazioni del fallito e sulla cessazione dei pagamenti
Sommario: FALLIMENTO, obbligazioni commerciali del fallito durante la procedura fallimentare, nullità degli atti del fallito, cessazione dei pagamenti.
STRUTTURA E DISCIPLINA DEL CONTRATTO "FERMO„ A TERMINE
Sommario: 1. Elementi tecnici e valutazione giuridica del contratto. — 2. Il contratto a termine ricondotto allo schema della compravendita commerciale mobiliare. Conseguenze. — 3. A) Oggetto dei contratto: cose di genere, non solamente fungibili. Il contratto a termine come contratto meramente obbligatorio. Imprecisione della qualifica di contratto « a termine ». — 4. Effetti del contratto dipendenti dalla sua indole di compravendita di cose di genere: a) Sospensione del passaggio della proprietà delle cose. b) Impossibilità di rivendicare le cose nel fallimento del venditore. — 5. c) Indifferenza del caso fortuito rispetto agli obblighi del venditore. d) Permanenza del rischio e pericolo nello stesso venditore. L'impossibilità sopravveniente della prestazione nei riguardi del contratto a termine. — 6. B) Il prezzo. Il versamento della « copertura a nei contratti sopra titoli. Carattere giuridico di essa. Determinazione del prezzo delle cose (in nota: l’ errore sulle dose e sul prezzo). Formazione del contratto direttamente tra le parti — 7. C) e ad opera di persona ammessa a negoziare al mercato ufficiale. I casi previsti negli artt. 31 e 386 cod. comm. (il commissionario come contraente). Il contratto a termine fra persone ammesse al mercato ufficiale. Vantaggi del concorso di persone ammesse al mercato ufficiale nella formazione del contratto. — 8. D) Prova, forma, unità e pluralità di contratti a termine. — 9. E) Diritti delle parti avanti la scadenza del termine: a) del compratore: a1) Facoltà di disporre immediatamente delle cose con effetto a termine. Possibili rapporti fra il contratto a termine e il contratto differenziale. — 10. Principio di discriminazione fra il contratto a termine e il contratto differenziale. — 11. a) La sorte dei diritti accessori. Esegesi dell'art. 1470 cod. civ. b) Deprezzamento delle cose. — 12. b) Diritto del venditore di disporre immediatamente del prezzo con effetto a termine. La vendita c. d. « allo scoperto a. Ragioni concettuali e testuali della sua liceità e validità. — 13. Una forma singolare di vendita allo scoperto (in nota: il c. d. étranglement). — 14. F) La scadenza del termine quale momento dell'esecuzione del contratto. Effetti. L'adempimento spontaneo (c. d. liquidazione ordinaria). Sue fasi: specificazione e tradizione delle cose e pagamento del prezzo. — 15. (segue) Contemporaneità nello scambio delle prestazioni. Deroga per il caso che il contratto sia stipulato con persona ammessa al mercato ufficiale o a mezzo di essa e verta sopra titoli o valori. Modi della liquidazione nei rapporti fra, persone ammesse al mercato ufficiale e fra persone ammesse al mercato ufficiale e clienti. — 16. Scadenza anticipata del contratto a termine: funzione del diritto di sconto. I mezzi di proroga del contratto: nessi materiali che passano, a questo riguardo, fra il contratto a termine da un lato e il riporto o il deporto dall'altro. — 17. G) Funzione del termine. Mora solvendi e inadempimento del contratto. Sanzioni in danno dell'inadempiente: a) risoluzione del contratto a sensi dell'art. 67 cod. comm. o di altre norme ivi richiamate o presupposte. Effetto immediato: il risarcimento dei danni. Rarità di applicazione del rimedio della risoluzione nei riguardi del contratto a termine. — 18. b) Liquidazione o esecuzione coattiva in base all'art. 68 cod. comm. b1) Modificazioni apportate nella materia dalla legislazione speciale. b2) L'esecuzione coattiva nei rapporti fra persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale: il c. d. « storno » e il prezzo di storno. b2) Il risarcimento dei danni nell'ipotesi di liquidazione coattiva. Contenuto di esso. — 19. a) Inadempimento dell'obbligo di pagare le differenze risultanti dall'esecuzione coattiva e sue conseguenze. Possibilità per la controparte al promuovere la procedura fallimentare a carico dell'inadempiente commerciante, anche senza esperire l'esecuzione coattiva. — 20. c) Applicazione e disapplicazione dell'art. 69 cod. comm. al contratto a termine. — 21. H) Effetti del fallimento di una delle parti sul contratto a) avanti la scadenza del termine b) e durante la fase esecutiva.
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