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Limiti del rilievo dell' error in indicando in Corte di Cassazione
Sommario: 1. L'error in iudicando come errore di percezione o errore di deduzione. 2. Limiti pratici del controllo dell'error in iudicando da parte del giudice d'appello. — 3. Limiti giuridici del controllo stesso da parte della Corte di cassazione. — 4. Distinzione delle tre sedi dell'error in iudicando: errore nella posizione della norma, nella posizione del fatto, nell' applicazione della norma al fatto. — 5. Errore nella posizione della norma giuridica. — 6. Errore nella posizione di una regola di esperienza richiamata da una norma giuridica. — 7. Errore nell'applicazione della norma giuridica al fatto. — 8. Errore nella definizione giuridica del fatto. — 9. Errore nella definizione tecnica o volgare. — 10. Errore nella definizione dovuto a falsa percezione del fatto. — Il. Errore nella posizione del fatto dipendente da falsa percezione. — 12. Posizione del fatto mediante il sillogismo probatorio; controllo della esattezza di questo sotto forma di sindacato sulla esistenza della motivazione. 13. Errore nella illazione del sillogismo probatorio; controllo sotto forma di sindacato sulla esistenza della motivazione. — 14. Errore nella posizione della regola dl esperienza, che costituisce la premessa del sillogismo probatorio. — 15. Errore nella posizione o nell' applicazione della regola giuridica, che costituisce la premessa del sillogismo probatorio. — 16. Conclusione. — 17. Insufficienza della distinzione tra attività percettiva e deduttiva e tra i varii membri della sentenza.
La "licenza d’uso“ dell’attestato di privativa. Dei “terzi” e degli “aventi causa”.
Sommario: 1. Posizione della questione: al concessionario della licenza di uso di nn attestato di privativa, si può opporre la sentenza di annullamento ottenuta nel giudizio contro il solo concedente ? — 2. Lo stato giuridico del conduttore. È egli terzo? — 3. Ricerca sugli stati di terzo e di avente causa. — 4. Quale riferimento vi ha la condizione dell’avente causa contro il quale la legge (cod. civ., art. 1996, 2006) impone sia effettuata l'iscrizione e la rinnovazione dell'ipoteca ? La giurisprudenza recente al riguardo. — 5. Continuazione di tale indagine. Risultati. — 6. Si riprende l'analisi dello stato giuridico di terzo e di avente causa. La condizione del conduttore in confronto dell' acquirente della cosa locata. È terzo? — 7. L' indagine su questa figura dà modo di esaminare certi atteggiamenti speciali che il rapporto di obbligazione ha in confronto al diritto reale : conseguenze che si possono trarre per la nozione dello stato di terzo e di avente causa. — 8. Si può trarre tale nozione anche dal concetto stesso di obbligazione ? — 9. Ancora sulla condizione del conduttore in confronto dell'acquirente della cosa locata: conseguenza per la costruzione generale dello stato giuridico di terzo. — 10. Risultati sulla struttura di tale stato secondo la natura dei varii rapporti. — 11-12. Applicazione al caso speciale che determinò la ricerca: conclusione.
LA LUNGA STORIA DI UNA BREVE LEGGE
Sommario: (Modificazioni agli art. 158, 172 del cod. di comm.) 1. Il disegno di legge del Governo e quello della Commissione. — 2. La discussione alla Camera. — 3. Ipotesi finanziarie, divagazioni economiche e teorie giuridiche dell' on. Alessio. — 4. Essenza e funzione delle società anonime. — 5. Maggioranza e minoranza nelle società. I controlli sociali. — 6. I presupposti del diritto di recesso. — 7. Il recesso per l' aumento del capitale. — 8. Il recesso e la teoria del diritto acquisito. — 9. La retroattività delle leggi e il diritto di recesso. — 10. L' art. I della legge secondo il testo approvato. — 11. Le difficoltà di applicazione dell' art. 2. — .12. La questione delle azioni privilegiate. — 13. Conclusione.
Il fallimento dell' editore e il contratto di edizione
Sommario: 1. Il fallimento dell'editore non è per sé causa di risoluzione del rapporto di edizione. — 2. Se il curatore possa surrogare l'ente fallimento al fallito nella esecuzione del rapporto. — 3. Il diritto dell'autore di rifiutare la prestazione, ove il curatore non faccia proprio del fallimento il contratto. — 4. Il curatore che vuole subentrare nel rapporto, non è tenuto a dare cauzione. — 5. Autorizzazioni necessarie al curatore. — 6. Effetto della surrogazione. — 7. La rinuncia del curatore a dare corso al contratto. — 8. Quale sia il diritto dell'autore che abbia adempiute le proprie obbligazioni prima del fallimento dell'editore.
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