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Obbligazioni " di risultato " e obbligazioni " di mezzi ". Parte I
Sommario: 1. Rilievi dal punto di vista terminologico. Sempre l'obbligazione ha per oggetto la produzione di un risultato. - 2. La distinzione in esame è accettabile soltanto come espressione di una maggiore o minore ampiezza del risultato dovuto rispetto al contenuto dell'interesse finale del creditore. - 3. Il doppio significato della parola a diligenza ". La massima " imperitia culpae adnumeratur ". - 4. La diligenza come criterio di imputabilità dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il rapporto dell'art. 1176 con l'art. 1218 cod. civ. - 5. La diligenza come criterio di determinazione del contenuto di certe obbligazioni. a) Obbligazioni valutabili a una stregua oggettiva di abilità tecnica. - 6. b) Obbligazioni valutabili a una stregua di mera diligenza.
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