Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle Obbligazioni

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Annata 1949
Fascicolo 7-8
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A PROPOSITO DEL DIVIDENDO COME FRUTTO DELL'AZIONE DI SOCIETÀ (FEDERICO GAMNA)

Annata 1949 Fascicolo 7-8 Pagina 306


LA SVALUTAZIONE MONETARIA E LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE (VINCENZO NAPOLETANO)

Sommario: 1. Posizione del problema. - 2. Tesi del NICOLÒ. Ricorso al capoverso dell'art. 1224. Necessità di una dimostrazione di un danno effettivo. Applicazioni giurisprudenziali. Impossibilità di una presunzione. - 3. Inconcepibilità per il debito pecuniario di una distinzione tra aestimatio e taxatio. Necessità di un riferimento a un debito di valore. Inavvicinabilità della moneta al debito di valore. Principio nominalistico. Scritti del NAPPI e del VITERBO. Critica. - 4. a) Imprevedibilità della svalutazione. La imprevedibilità della misura della svalutazione è la stessa imprevedibilità giuridica dell'intero fenomeno; b) Impossibilità di un concetto di danno. Trattasi invece di una parte del debito. Principio del casum sentit creditor; c) I danni maggiori dell'art. 1224 cpv. come danni specifici, non comuni.  

Annata 1949 Fascicolo 7-8 Pagina 316


INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE ABROGATA E CARATTERE INNOVATIVO DELLA LEGGE NUOVA (TULLIO ASCARELLI)

Annata 1949 Fascicolo 7-8 Pagina 331


RISOLUBILITA' DELLA VENDITA DI COSA ALTRUI E ACQUISTO « A NON DOMINO » (LUIGI MENGONI)

Sommario: I. L'azione di risoluzione della vendita di cosa altrui, sancita dall'art. 1479, comma primo, a favore del compratore di buona fede, prescinde dall'inadempimento dell'obbligo del venditore di procurare l'acquisto. 2. Non si tratta di una reviviscenza, in forma praticamente affine, della vecchia azione di annullamento, fondata sull'alienità della cosa in quanto vizio del negozio. — 3. Il fondamento dell'azione non si riconduce alla causa del negozio. — 4. Il dovere di risarcimento, imposto al venditore dall'art. 1479, commi secondo e terzo, è il contenuto di una responsabilità in contrahendo, di carattere obbiettivo, e connessa all'inefficacia traslativa della vendita. 5. La risolubilità, ex art. 1479 è una sanzione dell'illecito precontrattuale commesso dal venditore, ed ha una funzione strumentale dell'attuazione della sanzione primaria, consistente nell'obbligo di risarcire il danno. — 6. La questione se la riserva finale del primo comma dell'art. 1479 si riferisca soltanto all'ipotesi disciplinata dall'art. 1478 capv., oppure comprenda anche i casi in cui il compratore diventa proprietario, indipendentemente dal previo acquisto per parte del compratore. Breve esame critico degli argomenti portati pro e contra dalla dottrina precedente, in relazione all'impugnativa dell'art. 1459 cod. 1865. — 7. Opinione del GRECO sotto il nuovo codice. 8. Si procede ad una più precisa delimitazione del problema. In alcune ipotesi la risolubilità della vendita è da escludersi senz'altro, perché: A) non si tratta di vendita di cosa altrui in senso tecnico: a) vendita di immobile o mobile registrato conclusa da chi ha già alienato ad altri il diritto, quando Primus non abbia ancora trascritto. — 9. b) Vendita efficacemente conclusa da un non dominus investito di legittimazione apparente in senso tecnico. — 10. B) La qualificazione giuridica della vendita di cosa altrui viene rimossa ex tunc: a) vendita di immobile o mobile registrato altrui, successivamente sanata dalla trascrizione, a norma degli artt. 2652 n. 6 e 2690 n. 3. — 11. b) Vendita successivamente ratificata dal dominus. Coordinamento dell'art. 1478, comma secondo, con l'art. 2032. — 12. Il problema rimane limitato agli acquisti originari o non domino per effetto del possesso di buona fede. Significato della riserva finale del primo comma dell'art. 1479: l'azione di risoluzione è esclusa quando il compratore abbia conseguito l'interesse contrattuale positivo. Si allarga il problema all'ipotesi di un compratore di mala fede al tempo della stipulazione, ma divenuto di buona fede al momento della consegna. Si domanda se questo compratore possa impugnare la vendita con l'azione di risoluzione dell'art. 1453, nonostante abbia acquistato la proprietà in forza degli artt. 1153 o 1159 ss. Opinione negativa della dottrina, secondo la quale, nella detta ipotesi, il venditore avrebbe adempiuto all'obbligazione di procurare l'acquisto al compratore. — 12. Critica. Nel nostro ordinamento, se il compratore di cosa altrui ne diviene proprietario in virtù della regola « possesso vale titolo » o per usucapione traslativa, non si può parlare di adempimento, da parte del venditore, dell'obbligazione di cui all'art. 1478, comma secondo (in nota: esame comparatistico del diritto tedesco). Ma questo non vuol dire che si producano gli effetti dell'inadempimento. — 13. Conseguenze assurde, alle quali dovrebbe giungere chi, nella detta ipotesi, considerasse il venditore inadempiente in senso tecnico. — 14. In tale ipotesi, il venditore resta liberato, non per effetto dell'attuazione del contenuto dell'obbligo, bensì per effetto riflesso della realizzazione aliunde dell'interesse protetto del compratore (creditore) (in nota: spunti critici contro la teoria, recentemente rivalutata dal GIORGIANNI, che pone come oggetto del diritto di credito la prestazione). Pertanto il compratore non può domandare la risoluzione della vendita per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453. — 15. La medesima soluzione vale anche per il compratore di buona fede al momento del contratto, relativamente all'impugnativa sancita dall'art. 1479, essendo tale azione negativamente condizionata al conseguimento dell'interesse contrattuale positivo.  

Annata 1949 Fascicolo 7-8 Pagina 276


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ISSN 2532-9839 | 2532-9847
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