Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle Obbligazioni

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Annata 1963
Fascicolo 3-4
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Risoluzione di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori (MARIO CASANOVA)

Sommario: 1. Il concordato preventivo con cessione dei beni ed il disposto del 2° comma dell'art. 186 1. fall. -- 2. Caratteristiche peculiari del concordato preventivo con cessione dei beni ed aspetti pratici da esso assunti. -- 3. Disciplina giuridica del contratto di cessione dei beni ai creditori. -- 4. La liberazione del debitore cedente nel contratto di cessione dei beni ai creditori. -- 5. Disciplina giuridica del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori. -- 6. Rilievi critici su talune opinioni riguardanti il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori. -- 7. Il debitore concordatario non è liberato se la liquidazione non consente l'attribuzione di un dividendo ai creditori. Risoluzione del concordato e dichiarazione di fallimento. -- 8. Considerazioni conclusive.

Annata 1963 Fascicolo 3-4 Pagina 93


Sulle modalità dell'aumento di capitale con conferimenti in natura nelle società per azioni (FRANCESCO JR FERRARA)

Sommario: 1. La deliberazione della società per azioni Pirelli del 6 aprile 1962. -- 2. La questione risolta dall'autorità giudiziaria in sede di omologazione. -- 3. La decisione del tribunale di Milano. -- 4. La decisione della corte di appello di Milano e perplessità suscitate dalla medesima. -- 5. Contrasto della predetta decisione con l'art. 2440 cod. civ. -- 6. Esame della disciplina dei conferimenti in natura nella fase della costituzione della società. Necessità che nell'atto costitutivo siano indicati i beni da conferire e il loro valore e che nella costituzione successiva tali indicazioni siano contenute nel programma. -- 7. Analisi dell'art. 2343 cod. civ. Quando deve presentarsi la relazione peritale. -- 8. La relazione peritale è oggetto di un onere a carico di chi intende effettuare il conferimento in natura. -- 9. Gli interessi tutelati dalla prescrizione della perizia sono anche quelli dei soci e non solo quelli dei terzi. Critica della tesi di Ascarelli. -- 10. Il pericolo della sopravvalutazione. Cenno delle soluzioni adottate da altri ordinamenti giuridici per ovviarlo. -- 11. Il sistema seguito dal nostro codice. La relazione peritale costituisce un limite al potere dispositivo delle parti in tema di valutazione. -- 12. Carattere provvisorio della determinazione del valore del bene. -- 13. Il controllo successivo alla costituzione della società. -- 14.La rettifica non può considerarsi analoga a quella disposta in caso di errore di calcolo. - 15. Si tratta di una modifica del contratto sociale che si ricollega alla provvisorietà della valutazione. - 16. Disciplina dei rapporti conseguenti alla modifica. - 17. Conseguenze della mancanza della relazione peritale. - 18. Risultati ottenuti. - 19. Esame della disciplina dei conferimenti in natura in caso di aumento di capitale. Chi deve conferire un bene in natura deve presentare la relazione peritale prima della riunione assembleare. - 20. La delibera assembleare deve individuare il bene oggetto di conferimento e determinarne il valore in misura non superiore a quello risultante dalla perizia. - 21. La relazione peritale deve essere allegata alla delibera ai fini de11'omologazione. - 22. Il controllo successivo. Quando decorre l'obbligo di effettuarlo. - 23. Revisione della stima e conseguenze. - 24. Mancanza della relazione giurata di stima. - 25. Considerazioni conclusive sulla delibera della società per azioni Pirelli.

Annata 1963 Fascicolo 3-4 Pagina 73


Condizioni generali di contratto e contratti conclusi mediante formulari nel diritto italiano (GINO GORLA)

Sommario: 1. Introduzione: gli artt. 1341 e 1342 del codice civile italiano. --- 2. Il problema delle condizioni generali di contratto a prescindere da quelle onerose, -- 3. Continua: campo d'applicazione dell'art. 1341, 1° comma: esame delle varie situazioni. -- 4. Conoscenza delle condizioni generali (sempre prescindendo da quelle onerose) dopo la conclusione del contratto. -- 5. Cosa s'intende per « clausole onerose », ovvero quali clausole rientrano nella disposizione dell'art. 1341, 2° comma? -- 6. Clausole onerose: contratti conclusi mediante formulari non predisposti da una delle parti. -- 7. Che s'intende per « specifica approvazione per iscritto»? Casi speciali: formulari contenenti solo clausole onerose. -- 8. Natura e portata del requisito della « specifica approvazione per iscritto ». -- 9. Portata del requisito formale: casi cui non si applica. -- 10. Fatture e altri simili documenti inviati dopo la conclusione del contratto. -- 11. Affari di massa a conclusione rapida. -- 12. Conclusione.

Annata 1963 Fascicolo 3-4 Pagina 108


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ISSN 2532-9839 | 2532-9847
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