Obblighi di comunicazione e concetto di partecipazione sociale
Obblighi di comunicazione e concetto di partecipazione sociale
Sommario: 1. - Il problema e gli orientamenti della dottrina in relazione al testo originario dell'art. 5 legge 7 giugno 1974, n. 216. 2. - Le innovazioni introdotte dall'art. 7 legge 4 giugno 1985, n. 281. Rapporto fra obblighi di comunicazione e titolarità del voto alla stregua dell'art. 5 novellato. 3. Il proprietario delle azioni gravate da pegno o da usufrutto non è tenuto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 5, a meno che non gli sia stato pattiziamente attribuito il diritto di voto. 4. - Il titolare del diritto frazionario sulle azioni è tenuto ad eseguire le comunicazioni di cui all'art. 5 anche quando non gli spetti il diritto di voto. 5. - L'imputazione degli obblighi di comunicazione al riportatore e al riportato: ratio della norma. Sua inestensibilità all'ipotesi della vendita a termine di azioni. 6. - Il divieto di voto, come sanzione dell'omissione delle comunicazioni, e le partecipazioni c.d. « plurisoggettive ». 7. - Se le conclusioni raggiunte con riferimento alle azioni possedute in pegno o in usufrutto siano riferibili anche alle quote di S.r.l. 8. - Utilizzabilità del concetto di partecipazione elaborato con riferimento all'art. 5, 1° comma, anche per l'applicazione della normativa sulle partecipazioni reciproche. 9. - Si domanda se lo stesso concetto di partecipazione sia utilizzabile in altri contesti normativi. In particolare: « controllo » su società e partecipazione posseduta a titolo di pegno o di usufrutto.