Nuove note per lo studio della circolazione del rapporto assicurativo
Nuove note per lo studio della circolazione del rapporto assicurativo
Sommario: I) Esame dell'ultimo comma dell'art. 1918, cod. civ. -- 1. Critica dell'opinione, che vede nella trasmissione della polizza una cessione volontaria dell'assicurazione. -- 2. L'ultimo comma dell'art. 1918, cod. civ., non deroga al principia della continuità legale. Esame della regola, secondo la quale nessuna notizia dell'alienazione dev'essere data all'assicuratore. -- 3. Esame della regola che vieta il recesso. Il divieto è giustificato dal comportamento dei soggetti. -- 4. Esame dei tre casi, in cui la trasmissione della polizza è coeva, anteriore o successiva all'alienazione delle cose assicurate. La funzione accessoria della polizza. La trasmissione della polizza come conseguenza dell'alienazione. -- 5. Il diritta dell'acquirente ad esigere la consegna della polizza, fornita o meno della clausola all'ordine o al portatore. -- II) Il principio legale della continuità nell'assicurazione marittima. -- 6. Le caratteristiche dell'art. 517, cod. nav., e la connessione dì questa norma con l'art. 1918, cod. civ. -- 7. L'esonero dall'informare l'assicuratore circa l'alienazione delle merci in viaggio e l'obbligo di avvisare l'acquirente circa, l'esistenza dell'assicurazione. -- 8. Il divieto di recesso dell'assicuratore e del compratore.