PRINCIPIO NOMINALISTICO
Sommario: PRINCIPIO NOMINALISTICO. Applicabilità al rimborso delle spese sopportate per riparare il danno e non alla determinazione del risarcimento. Momento della stima del danno e della valutazione del corrispettivo pecuniario. Maggior costo del bene leso al tempo della liquidazione. Risarcibilità. Irrilevanza del ritardo, entro i limiti prescrizionali, nel proporre azione. Limiti della proponibilità della domanda per danni successivi alla sentenza. Sostituzione del bene leso con altro bene. Obbligo al risarcimento nei limiti del prezzo pagato per il secondo.