L’AMMORTAMENTO DI TITOLI NOMINATIVI INTESTATI AL COMMISSIONARIO FALLITO
L’AMMORTAMENTO DI TITOLI NOMINATIVI INTESTATI AL COMMISSIONARIO FALLITO
Sommario: 1 Nei titoli di credito eoa si può parlare di possesso c proprietà.— 2, Esclusa tale contrapposizione tra possesso e proprietà, la procedura di ammortamento, in caso di vittoria del richiedente, termina con una sentenza costitutiva, che toglie il diritto cartolare a ehi l’ha, per trasferirlo al vincitore. — 3-5. L’agente di cambio (come ogni altro mediatore) quando al cliente non denunzia il nome dall'altro contraente, si trasforma in commissionario; nè si confondono lo figure del mediatore e del commissionario. — 6. Il commissionario deve denunziare al committente il nome del terzo, mentre il mediatore non ha tale obbligo. Il mediatore può entrare nel contratto come contropartita: diritto che di regola non ha invece il commissionario. — 7. Se si ritiene che il mediatore fallito non si sia trasformato in commissionario, il cliente avrà senz'altro diritto di riavere i titoli dal curatore. — 8. È richiesta di ammortamento di titoli nominativi la richiesta diretta ad ottenere intestazione di titoli nominativi diversa dall’attuale; egualmente la vendita coattiva di azioni non liberate, in danno dell’azionista moroso, e ammortamento. — 9. Diritto del committente o del cliente dell'agente di cambio di ottenere il tramutamento d'intestazione di titoli che l’agente di cambio o il commissionario fallito avesse intestato a sé (pur avendoli comprati per conto del cliente o del committente) e che vanno invece intestati al cliente del mediatore o al committente. — Ih. La sentenza elio accoglie la domanda del cliente del mediatore o del committente produce citello immediato; e può pronunziarsi anche durante il fallimento del mediatore o del commissionario. — II. Quando il commissionario contratta col terzo, il committente acquista direttamente dal terzo. — 12. L’acquisto diretto del committente si deduce dagli art. 386 e 387 c. di c. Si ha debito del committente, responsabilità sua o del commissionario insieme. — 13. L’acquisto diretto del committente può farsi valere anche nel fallimento del commissionario. — 14. L’acquisto ilei committente e pregiudicato se terzi di buona fede hanno acquistato dai commissionario diritti incompatibili con l'acquisto del committente. — 15. La revoca o la limitazione di poteri del commissionario è opponibile però dal committente al terzo che ne avesse conoscenza. — 16. Ineccepibilità dell'acquisto di terzi in buona fede aventi causa dal coni- missionario. — 17. L’acquisto diretto del committente rispetto a creditori del commissionario che abbiano trascritto precetto sull'immobile intestalo al commissionario. — 18. Rivendicazione del committente di immobili intestati al commissionario fallito e che questi aveva acquistati pel committente. — 19. Conclusione.