Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle Obbligazioni

LUIGI LORDI

L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ ANONIMA FALLITA

L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ ANONIMA FALLITA (LUIGI LORDI)

Sommario: 1. L'azione di responsabilità nel fallimento deve essere esercitata dal curatore: non possono esercitarla singoli creditori. — 2. L'azione del curatore è quella stessa che compete alla società, e non un'azione diversa. — 3. La c. d. azione diretta dei creditori contro i soci pel con ferimento e la e. d. obbligazione degli amministratori verso i terzi per la gestione sociale. — 4. Unicità di criteri da seguire nell'indagine se vi sia responsabilità diretta dei soci verso i creditori sociali e Re vi sia responsabilità diretta degli amministratori verso i ereditari sociali. — 5. La c. d. azione diretta dei creditori sociali contro i soci. — 6. Le forme dei negozi giuridici, con particolare riguardo alla funzione della pubblicità e delle notificazioni. — 7. Di alcune forme particolari di notificazione contenenti invito all'intimato di fare qualche cosa entro un termine determinato: in quali casi la notificazione non mira a recar pregiudizio all'intimato. — 8. La pubblicità e le notificazioni come criterio di preferenza in caso di collisione di diritti. — 9. Chi nega l'azione diretta dei creditori sociali contro il socio pel conferimento, non é costretto a sacrificare i, creditori all'arbitrio dei soci. — 10. Facile applicabilità all'azione pauliana a transazioni fra soci, dirette a ridurre il capitale sociale. — 11. L'azione surrogatoria è sufficiente a tutelare creditori sociali che agiscano contro i soci pel conferimento, utendo juribus della'società. — 12 e 13. Chi nega che l'azione di responsabilità spettante alla società contro gli amministratori sia diversa da quella del curatore non é costretto ad ammettere alcun pregiudizio in danno dei ereditari sociali. — 14. Necessità del sacrifizio dell'interesse di singoli soci e di singoli creditori fallimentari cui è vietato agire contro gli amministratori: impossibilità di utilizzare in tema di anonime il rimedio amministrativo dell' eccesso di potere. — 15 e 16. Se possa parlarsi di un potere discrezionale degli amministratori verso i singoli azionisti o verso i singoli creditori in quanto a costoro manca la titolarità del diritto di agire in responsabilità contro gli amministratori. — 17. Il divieto dell'esercizio dell'azione di responsabilità a minoranze di azionisti e di creditori non è in contraddizione non la facoltà che quisque de populo ha di esercitare l' azione di responsabilità c. amministratori di persone giuridiche pubbliche. — 18. Conclusione.  

Annata 1930 Fascicolo 6-7 Pagina 422

ISSN 2532-9839 | 2532-9847
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