Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle Obbligazioni

RIVISTA DI LEGISLAZIONE ITALIANA

RIVISTA DI LEGISLAZIONE ITALIANA

Sommario: Consiglio superiore dell' economia nazionale. Il regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125 (Gazzetta ufficiale, 18 ottobre 1923, n. 245) con il quale s'istituì — fra altro — il Consiglio superiore dell'economia nazionale è stato completato con il regio decreto del 2 dicembre 1923, n. 2579 (Gazzetta ufficiale 10 dicembre 1923, n. 289): con esso si determinano le norme del Consiglio; più precisamente: a) il numero dei membri componenti il Consiglio e la sua suddivisione in ognuna delle tre sezioni; b) la costituzione della presidenza; c) la durata in carica dei membri del Consiglio; d) il numero di membri necessario per la validità delle sedute; e) le attribuzioni del Consiglio in adunanza plenaria e di ognuna delle tre sezioni singolarmente.   Le tre sezioni del Consiglio superiore (1.a agricoltura e foreste; 2.a industria; 3.a commercio, credito ed assicurazioni) sono state costituite con decreto del 15 gennaio 1924 del Ministro per l'economia nazionale (Gazzetta ufficiale 6 febbraio 1924, n. 31.   Convenzioni internazionali. Assicurazioni private. A tre convenzioni in materia di assicurazioni private conchiuse a Roma il 6 aprile 1922; una fra l' Italia e la repubblica austriaca, le altre due fra l'Italia e la Repubblica austriaca, la Repubblica cecoslovacca, lo Stato polacco, il regno di Rumenia, il regno dei serbi, croati, sloveni ed il regno d' Ungheria, è stata data piena ed intera esecuzione con il regio decreto legge del 13 dicembre 1923, n. 3150 (Gazzetta ufficiale 11 febbraio 1924, n. 35). Spese d'occupazione in Renania. A Parigi il 25 maggio 1923 fra i governi d'Italia, di Gran Bretagna, di Francia e del Belgio da una parte ed il governo degli Stati Uniti d'America dall'altra fu stipulato un accordo per il rimborso delle spese dell'annata d'occupazione degli Stati Uniti di America in Renania. All'accordo è stata data piena ed intera esecuzione per l'Italia con il regio decreto-legge del 31 ottobre 1923, n. 2564 (Gazzetta ufficiale 10 dicembre 1923, n. 289). Repubblica federale socialista dei Soviety di Russia. Il r. decreto del 31 gennaio 1922, n. 157 con il quale si dette piena intera esecuzione all'accordo preliminare concluso in Roma il 26 dicembre 1921 fra il regno d'Italia e la repubblica federale socialista dei Soviety di Russia è stato convertito nella legge 16 dicembre 1923, n. 2890 (Gazzetta ufficiale 14 gennaio 1924, n. 11). Repubblica socialista dei Soviety di Ucraina. All'accordo preliminare concluso in Roma il 26 dicembre 1921 fra il regno d'Italia e la repubblica socialista dei Soviety di Ucraina fu data piena ed intera esecuzione con il regio decreto-legge del 31 gennaio 1922, n. 158; esso è stato convertito nella legge 16 dicembre 1923, n. 2891. Repubblica d'Austria. Al trattato di commercio e di navigazione ed all'accordo concernenti le relazioni economiche tra le zone di frontiere, stipulati in Roma il 28 aprile 1923 fra il regno d'Italia e la repubblica d' Austria e ratificati il 7 luglio 1923, è stata data piena ed intera esecuzione con la legge 16 dicembre 1923, n. 2932 (Gazzetta ufficiale 24 gennaio 1924, n. 20). Svizzera. Al trattato di commercio concluso a Zurigo il 27 gennaio 1923 fra l'Italia e la confederazione Svizzera, si è data piena ed intera esecuzione con la legge del 16 dicembre 1923, n. 2934 (Gazzetta ufficiale 24 gennaio 1924, n. 20). Con la stessa legge si è convertito in legge il regio decreto del 15 febbraio 1923, n. 243 (Gazzetta ufficiale, 19 febbraio 1923, n. 41) con il quale si dava esecuzione a quel trattato. Canadà. Alla convenzione doganale commerciale fra l'Italia ed il Canadà, firmata a Londra il 4 gennaio 1923 si dava piena ed intera esecuzione e con la legge del 16 dicembre 1923, n. 2935 (Gazzetta ufficiale, 24 gennaio 1924, n. 20) esso è stato convertito nel regio decreto-legge del 15 settembre 1923, n. 2222).   Demanio statale. A regolamentare la gestione dell'azienda erariale delle grotte di Postumia si è provveduto con il regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3166 (Gazzetta ufficiale, 11 febbraio 1924, n. 35). Con lo stesso decreto si è autorizzata l'assegnazione di L. 400.000 per ciascuno degli esercizi 1924-1925 e 1925-1926 per le spese della gestione delle grotte.   Comunicazioni senza filo (1). L'impianto di stazioni per comunicazioni senza filo trasmittenti e riceventi per conto di amministrazioni dello Stato, è stato riservato alla competenza del Ministero delle poste e dei telegrafi, in accordo con i Ministeri della guerra e della marina; r. decreto del 9 dicembre 1923, n. 2755 (Gazzetta Ufficiale, 4 gennaio 1924 n. 3).   Liquidazione della banca austro-ungarica. I protocolli concernenti la liquidazione della banca austro-ungarica furono firmate a Vienna il 14 marzo 1912 fra i rappresentanti della repubblica austriaca e del regio governo ungherese da una parte, ed i rappresentanti della Cecoslovacchia, dell'Italia, della Polonia, della Rumania e del regno dei serbi, croati sloveni dall'altra parte. A questi protocolli è stata data per l'Italia piena ed intera esecuzione con il r. decreto-legge del 4 ottobre 1923, n. 2478 (Gazzetta ufficiale, 29 novembre 1923, 11. 280).   Enti autonomi di consumo, cooperative di consumo e loro consorzi. Con il decreto luogotenenziale del 26 maggio 1918, n. 723, gli istituti di credito ordinario e cooperativo e l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione furono autorizzati indipendentemente da qualunque disposizione dei propri statuti, a concedere aperture di credito in conto corrente e prestiti cambiari ad enti autonomi di consumo debitamente riconosciuti, a cooperative di consumo legalmente costituite, a loro consorzi. Questo decreto doveva avere applicazione fino a tutto l'anno consecutivo a quello in cui sarebbe stata conclusa la pace; fu prorogato per un anno con il r. decreto-legge del 16 febbraio 1912, n. 334; è stato rimesso in vigore con il r. decreto-legge del 29 novembre 1923, n. 2926 (Gazzetta ufficiale 22 gennaio 1924, n: 18). In esso decreto si riproducono in gran parte le disposizioni del regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 334; più precisamente: a) relativamente al privilegio, si continua ad accordare a garanzia delle aperture di credito in conto corrente e dei prestiti cambiari a favore dell'istituto mutuante, un privilegio speciale sopra le merci e derrate acquistate per mezzo delle somme sovvenute e sopra tutte le altre di proprietà dell'ente debitore dovunque si trovino. La durata del privilegio, purché costituito prima del 31 dicembre 1925, si estende sino alla estinzione dell'operazione per la quale esso fu costituito. Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato, di cui al numero 1 dell'articolo 1958 del codice civile, e garantisce anche le eventuali rinnovazioni dei conti correnti e dei prestiti. b) Circa le formalità necessarie per la validità ed efficacia del privilegio si richiede: 1) che esso, risulti da atto scritto anche se non autentico; 2) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio di registro nella cui circoscrizione ha sede l'ente debitore; 3) che l'atto costitutivo del privilegio sia depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ente debitore. c) si facoltizza la nomina — nell'atto di costituzione del privilegio ed in accordo fra le parti — di un custode delle merci e derrate sottoposte al privilegio il quale avrà gli obblighi del depositario giudiziale; d) circa il rimborso delle somme prestate, esso deve effettuarsi a misura che vengano alienate le merci e derrate sulle quali è costituito il privilegio. L'Istituto sovventore può tuttavia consentire che le somme incassate in séguito alla alienazione delle merci e derrate sulle quali è costituito il privilegio, siano impiegate non oltre il 31 dicembre 1925 nell'acquisto di altre merci o derrate, nel quale caso il privilegio resterà di diritto trasferito sui nuovi acquisti; e) relativamente alle formalità per il caso in cui le cose sottoposte al privilegio siano menomate, deteriorate o distrutte, si applicano quelle stabilite dall'art. 203 del codice penale; f) se il debitore alla scadenza non restituisce integralmente la somma ricevuta, il pretore del mandamento, su istanza dell'istituto mutuante, può, assunte sommarie informazioni, ordinare la vendita delle cose sottoposte al privilegio. La vendita seguirà senza formalità giudiziaria con le norme dell'art. 68 del codice di commercio. Nuove disposizioni sono quelle con le quali si è esteso il privilegio a favore degli enti mutuanti: a) alle somme incassate in séguito all'alienazione delle merci o derrate, ovunque esse siano depositate. Tuttavia il depositario di dette somme può liberamente restituirle al depositante, salvo notifica di diffida da parte dell'istituto a favore del quale è costituito il privilegio; b) alle somme dovute dagli acquirenti nel caso di vendita di merci o derrate a credito. Esso tuttavia può essere fatto valere in confronto non degli acquirenti, ma del prestatario, che dovrà versare all'Istituto mutuante il prezzo delle merci vendute a credito a misura che viene incassato. Nel decreto inoltre si stabilisce che trasferendosi il privilegio di diritto anche sui nuovi acquisti di merci o derrate fatto con somme incassate per alienazione di merci, non si debbono, per l'estensione del privilegio, nuovamente osservare le formalità dell'atto scritto, della sua registrazione e del deposito di copie presso la cancelleria del Tribunale. Sono invece state abolite le agevolazioni fiscali accordate con il regio decreto-legge 16 febbraio 1912 concernenti: a) la carta da bollo da lire una e la tassa fissa di registro di lire tre per la stesa dei contratti di conto corrente e di prestiti cambiari; b) l'esenzione da qualsiasi tassa di bollo e di registro per gli atti relativi ai prestiti, comprese le cambiali; c) la riduzione delle tasse per gli atti giudiziali ed i protesti cambiari dipendenti dai prestiti. Da ultimo. con il decreto in parola, si sono estese le disposizioni relative alla maggiore estensione del privilegio a tutte le operazioni di apertura di credito in conto corrente e di prestito con costituzione di privilegio in base ai contratti stipulati ai sensi del r. decreto-legge 17 febbraio 1922, n. 334.   Buoni del tesoro. Il tasso d'interesse dei buoni del tesoro ordinari è stato ulteriormente diminuito (2) con il decreto del Ministero delle finanze del 30 gennaio 1924; più precisamente: il saggio d' interesse è stato ridotto da 4,25% a 4 %, per i buoni del tesoro con scadenza da tre a cinque mesi; da 4,75 a 4,50%  per i buoni con scadenza da 6 a 8 mesi; da 5 a 4,75 % per i buoni con scadenza da 9 a 12 mesi.   Assegni circolari. La facoltà di emettere assegni circolari è stata accordata alla Cassa di risparmio di Salerno con decreto del Ministero delle finanze del 7 gennaio 1924 (Gazzetta ufficiale, l febbraio 1924 n. 27). Con decreto del 4 gennaio 1934 (Gazzetta ufficiale, 24 gennaio 1924, n. 8) è stata confermata la facoltà di emettere assegni circolari ai seguenti istituti che ne erano già autorizzati: Banca agricola Italiana. Banca del piccolo credito novarese. Banca mutua cooperativa popolare di S. Miniato. Cassa di risparmio è depositi di S. Miniato.   Istituti di emissione. La quota della. riserva che può essere impiegata in cambiali sull'estero, in buoni del tesoro di Stati forestieri, in certificati di somme depositate in conto corrente all'estero presso le grandi banche cli emissione o presso i banchieri e le banche corrispondenti del tesoro per il decreto luogotenenziale 4 giugno 1916 n. 675 fu stabilita anche per la Banca d'Italia nella proporzione fissata per gli altri due istituti di emissione e fu acconsentito un ammontare da certificati di somme depositate in conto corrente all'estero per un valore superiore al 3,50% della circolazione. Questa disposizione che doveva aver vigore per l'intera durata della guerra fu prorogata al 30 aprile 1921 con il regio decreto 7 novembre 1920 n. 1717, e al 31 dicembre 1923 con l'art. 2 del regio decreto legge 10 giugno 1921 n. 736, è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1930, con il regio decreto-legge del 31 dicembre 1923, n. 3060 (Gazzetta ufficiale del 29 gennaio 1924, n. 24). Per lo stesso decreto, l'importo dei certificati di depositi eseguiti all'estero, durante la guerra, di oro appartenente alle riserve metalliche degli istituti di emissione, è considerato come riserva metallica equiparata e non è compreso nei limiti a questa assegnati. Per il regio decreto del 10 giugno 1921 n. 736 (art. 1) si facoltizzavano eccedenze al limite normale della circolazione per 50 milioni di lire complessivamente fra i tre istituti di emissione per le operazioni di sconto diretto delle note di pegno degli zolfi e per le anticipazioni sopra fedi cli depositi di zolfi; s'istituiva inoltre un fondo di garanzia con gli utili netti ricavati da quelle operazioni. Queste norme sono state prorogate fino a nuova disposizione con il regio decreto-legge suindicato del 31 dicembre 1923, n. 3060. A norma dell'art. 5 della convenzione col Governo, in data 26 novembre 1907, approvata con la legge 31 dicembre 1907 n. 804 la Banca d'Italia è tenuta a consentire anticipazioni sino alla concorrenza di 50 milioni di lire, alla Cassa dei depositi e prestiti su domanda del Ministro del' tesoro contro depositi di titoli di Stato all'interesse del 3%. Per il regio decreto-legge del 31 dicembre 1923 n. 3060 la circolazione dei biglietti emessi dalla Banca d'Italia in dipendenza di queste anticipazioni, continua ad essere soggetta a tassa in misura non superiore alla ragione di interesse corrisposto dalla stessa Cassa dei depositi e prestiti alla banca per siffatte anticipazioni, anche nel caso che la circolazione relativa sia, in parte o in tutto, priva della prescritta riserva. Continua ad essere sospeso, fino a nuova disposizione, sempre per il regio decreto suddetto, il cambio dei biglietti fra i tre istituti di emissione; e ciascun istituto, nel determinare l'ammontare effettivo della circolazione dei propri biglietti alla fine di ogni decade, continua a detrarre dall'ammontare della circolazione medesima l'importo dei biglietti degli altri due istituti che si trovino nelle sue casse. Con gli art. 2 del regio decreto-legge 2 gennaio 1923 n. 5, con il quale fu prorogata al 1925 la facoltà di emissione dei biglietti di Banca e art. 5 del regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158 con il quale la proroga fu ulteriormente estesa all'il dicembre 1930 si prevedevano accantonamenti dei tre, quarti della tassa straordinaria sulla circolazione dei biglietti. Ai termini del regio decreto legge 12 novembre 1921 n. 1651 questi accantonamenti dovevano essere fatti in buoni del tesoro ordinari. Per il regio decreto-legge del 31 dicembre 1923 n. 3060, essi possono farsi anche in buoni del tesoro pluriennali.   Cassa depositi e prestiti. Innovazioni nel servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti sono state apportate con il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2940 (Gazzetta ufficiale 22 gennaio 1924 n. 18): più precisamente: a) si è elevato da L. 20.000 a L. 30.000 il limite massimo (3) per le operazioni sui depositi iscritti presso le intendenze di finanza, eccedenti la semplice amministrazione; b) si sono modificate le disposizioni relative alle operazioni (riscossioni, rinnovi, ecc.) relativi agli effetti pubblici depositati; c) il limite per la riscossione annuale degl'interessi dei depositi è portato da L. 10 a L. 50 ed il pagamento degl' interessi è fatto annualmente anziché semestralmente; d) la tassa speciale di concessione governativa per gli atti e certificati rilasciati dalla Cassa depositi e prestiti per il servizio dei depositi è stata fissata in L. 5 per il primo foglio ed in L. 3 per ogni foglio successivo.   Casse di risparmio postali. Per il regio decreto del 2 dicembre 1923, n. 2968 (Gazzetta ufficiale 24 gennaio 1924, n. 20): a) si è stabilito un diritto fisso di lire una, a titolo di rimborso spese da trattenersi nella estinzione dei libretti delle Casse di risparmio postali. Qualora la somma dovuta a saldo non raggiunga una lira, essa è trattenuta per la sua efficienza; b) si è elevata a L. 3 per ogni libretto da duplicare, la tassa dovuta dai titolari di libretti delle Casse di risparmio postali, per la duplicazione dei titoli smarriti; c) si è fatto divieto ai titolari di libretti delle Casse di risparmio postali, ed ai loro rappresentanti nelle località in cui abbiano sede più uffici postali, di eseguire operazioni di deposito o di rimborso in uffici diversi da quello di emissione del libretto. Per l'art. 9, libro 1, del testo unico di legge sull' amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza (approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453), nel mese di dicembre di ogni anno il ministro del tesoro, sopra proposta dell' amministratore generale e sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza, determina la ragione d' interesse da corrispondere nell'anno successivo sulle somme depositate a frutto nella Cassa depositi e prestiti e, udito anche il Consiglio permanente di amministrazione, fissa l'interesse per le somme che saranno date a prestito nell'anno successivo e, di concerto inoltre col ministro dell'economia nazionale e delle poste, dei telegrafi, e dei telefoni, determina la ragione dell'interesse da corrispondersi sulle somme versate a titolo di risparmio. Per l'anno 1924, decreto del Ministro delle finanze, del 27 dicembre 1923 (Gazzetta ufficiale 29 dicembre 1923, n. 305), il saggio d'interesse sulle somme depositate, nell'interno del regno, nelle casse postali a titolo di risparmio è stato fissato al netto dell’imposta di ricchezza mobile, nella misura del: 2.76 per cento per i depositi su libretti nominativi; 2.52 per cento per i depositi su libretti al portatore. Per i depositi provenienti dall'estero, il saggio d'interesse da corrispondere sui medesimi rimane quale fu stabilito dall'art. 10 del regie decreto-legge 15 luglio 1923 n. 1777 e cioè: a) del 4.48 per cento, al lordo dell' imposta di ricchezza mobile e quindi 3.36 % al netto, pei depositi su libretti nominativi; b) del 4.16 per cento al lordo dell'imposta di ricchezza mobile e quindi 3.12 % al netto, pei depositi su libretti al portatore.   Casse postali di risparmio austriache. Con il regio decreto-legge del 9 novembre 1921, n. 1871 modificato con il regio decreto-legge dal 22 luglio 1923, n. 1817 (Gazzetta ufficiale, 30 agosto 1923, n. 204) si emanavano disposizioni circa la surroga dello Stato e della Cassa postale italiana ai depositanti della Cassa postale di risparmio austriaca. Per dar corso a questi provvedimenti l'amministrazione postale italiana con decreto del 28 novembre 1923 del Ministro delle finanze (Gazzetta ufficiale 10 dicembre 1823, n. 249) si sono fissati i termini e le modalità con le quali l'amministrazione postale italiana può provvedere al ritiro dei libretti di risparmio e delle denuncie relative al servizio dei conti correnti concernenti la vecchia gestione della cassa postale di risparmio di Vienna.   Conti correnti postali. La misura dell' interesse annuo corrisposto sui fondi versati in conto corrente postale, a datare dal 1 gennaio 1924, è stato elevato al 2.50 %, con il regio decreto del 30 dicembre 1923 n. 3021. In origine nessun interesse era corrisposto per i conti correnti postali decreto-legge luogotenenziale del 6 settembre 1917, n. 1951 con il quale fu istituito il servizio dei conti correnti ed assegni postali, calcolati mensilmente sul credito minimo. Con il regio decreto del 25 gennaio 1921 n. 44 fu iniziata la corresponsione di un interesse nella misura del 2 % all'anno; fu confermato nella stessa misura con il regio decreto del 7 gennaio 1923, n. 36 (Gazzetta ufficiale, 8 febbraio 1923, n. 32)   Casse di risparmio e Monti di pietà. Credito per la cooperazione. Le Casse di risparmio ordinarie ed i Monti di pietà, per il decreto luogotenenziale del 26 maggio 1918, n. 723, furono facoltizzate — quando ne avessero ottenuta l'autorizzazione dall'allora Ministero d'industria e commercio e lavoro — a concedere aperture di eredito in conto corrente e prestiti cambiari ad enti autonomi di consumo debitamente riconosciuti, a cooperative di consumo legalmente costituite ed ai loro consorzi. Il decreto del 26 maggio 1918 doveva avere vigore sino a tutto l'anno consecutivo a quello in cui sarebbe stata conclusa la pace: fu prorogato per un anno con il regio decreto-legge del 16 febbraio 1922, n. 234; è stato rimesso in vigore con il regio decreto-legge del 29 novembre 1923, n. 2926 (Gazzetta ufficiale 22 gennaio 1924, n. 18). Vigono per queste operazioni di credito le stesse norme fissate per analoghe operazioni compiute dagl'istituti di credito ordinario e cooperativo e dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione (4). Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero. Le Casse di risparmio ed i Monti di pietà sono autorizzate a sottoscrivere le azioni e le obbligazioni dell'istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, anche in deroga ai loro statuti (regio decreto legge del 15 di. cembre 1923, n. 3748 (5).   Cassa di risparmio del Banco di Napoli. La cassa di risparmio del Banco di Napoli è autorizzata a concedere sino all'ammontare dei due decimi dei depositi, mutui a Comuni, a province ed a consorzi di opere di bonifica con le garanzie ed i privilegi stabiliti per quelli della cassa depositi e prestiti. La facoltà è stata estesa all'ammontare di tre decimi dei depositi, con il regio decreto-legge del 9 novembre 1923, n. 2494 (Gazzetta ufficiale 29 novembre n. 280). La Cassa di risparmio suddetta per il quarto comma dell'art. 12 dell'allegato 7 alla legge 8 agosto 1895, n. 486 sui provvedimenti di finanza e di tesoro con il quale si emanarono disposizioni nei riguardi del Banco di Napoli e di Sicilia poteva tenere in conto corrente fruttifero presso il Banco di Napoli, ad una ragione d'interesse non superiore alla metà dell'interesse pagato al pubblico sino ad un quinto delle totalità delle sue attività. Per il regio decreto-legge del 9 novembre 1923, n. 2494 (Gazzetta ufficiale 29 novembre 1923, n. 280) detto conto fruttifero non può eccedere un decimo della totalità delle attività della Cassa di risparmio medesima.   Consorzio per sovvenzioni su valori industriali. Con il 1 gennaio 1924, per il regio decreto del 1 gennaio 1924 n. 5 (Gazzetta ufficiale 11 gennaio 1924 n. 9) la sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali ha cessato di fare nuove operazioni. Le sono ulteriormente permesse soltanto quelle operazioni le quali si connettano a necessità di compiere sistemazioni già in corso al 31 dicembre 1923 e come tali impegnate, giusta accertamento del Ministro per la giustizia.   Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all' estero. Con il regio decreto-legge del 15 dicembre 1923 n. 3148 (Gazzetta ufficiale 11 febbraio 1924, n. 35) si è istituito l’Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero. Scopi dell'istituto sono: a) di finanziare per intero, o in partecipazione, imprese di lavori o di colonizzazioni all'estero che impieghino, almeno prevalentemente, mano d'opera italiana; b) di anticipare somme per cauzioni o per provviste di materiali o di attrezzi occorrenti per appalti di lavori o per opere di colonizzazione, tanto ad imprese, quanto a collettività o a cooperative di lavoratori razionali ed eccezionalmente, a singoli coloni od assuntori di piccole industrie all' estero; c) di raccogliere elementi e notizie relative a lavori o colonizzazioni da compiersi all'estero, formulandone, se del caso, anche i relativi progetti di massima e di dettaglio da cedere, quale parte di sovvenzione, alle imprese sovraindicate; come pure d'incoraggiare studi e ricerche aventi analogo scopo, nonché di raccogliere notizie relative al momento commerciale e alla situazione dei mercati in rapporto all'impiego del lavoro italiano; d) di promuovere e intensificare e raccogliere il risparmio da parte degli italiani all'estero. Sono parificati ai lavori ed alle colonizzazioni all' estero quelli eseguiti nei possedimenti di diretto dominio ed eccezionalmente anche quelli eseguiti nel regno, purché destinati, questi ultimi, a servizi statali di assistenza diretta degli emigranti. L'Istituto ha la sua sede in Roma e potrà istituire uffici, agenzie e rappresentanze tanto all'interno, quanto all'estero, nei centri maggiori di emigrazione. Il finanziamento concesso all'Istituto dev'essere sempre preceduto da uno studio tecnico eseguito dall'Istituto stesso, o fatto eseguire da organi competenti. La somministrazione di somme e di anticipazioni dev'essere fatta possibilmente a scadenze brevi e in ragioni del progresso delle opere. Essa è subordinata, in ogni caso, alla prestazione di ipoteche o di altri diritti reali di privilegio, consentiti dalla legislazione locale, sui terreni, sui fabbricati e quanto altro forma oggetto dell'impresa, ovvero alla regolare concessione di sovvenzioni, canoni, contributi e prezzi di appalto, da parte di governi o di imprese concessionarie di lavori all'estero ed eventualmente alla prestazione di altre garanzie riconosciute valide e sufficienti. L'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all' estero assumerà la forma di una ordinaria società anonima per azioni, col capitale non superiore ai cento milioni di lire italiane ed avrà la durata di 30 anni dalla data della pubblicazione del decreto che ne approva lo statuto. Con decreto del Ministero per gli affari esteri debbono approvarsi: a) lo statuto, b) le eventuali modificazioni nonché gli aumenti, se necessari, del capitale sociale. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello statuto, delle successive codificazioni e del bilancio, tengono luogo delle pubblicazioni ed inserzioni prescritte dal codice di commercio per gli atti delle società anonime. I componenti del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto debbono essere cittadini italiani. Quattro dei componenti il Consiglio d'amministrazione sono nominati dal Ministro per gli affari esteri, tre dei quali previo concerto coi Ministri per l'economia nazionale, per le finanze e per le colonie, e il quarto su proposta del Commissario generale dell'emigrazione. Essi durano in carica un biennio. I sindaci sono in numero di tre effettivi e due supplenti di cui uno effettivo ed uno supplente, nominati ogni due anni dal Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro delle finanze. La nomina governativa dei consiglieri, i quali non saranno tenuti a prestare la cauzione prevista dall' art. 123 del cod. di comm. e quella dei sindaci, non implica alcuna responsabilità del governo per gli atti, le operazioni e in generale per l’ amministrazione dello Istituto. In seno al Consiglio d' amministrazione funzionerà un Comitato esecutivo presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione e composto di cinque consiglieri, fra i quali quello nominato su proposta del Commissario generale per l'emigrazione. Gli uffici che rilasciano passaporti per l'estero, i comuni e gli uffici postali concorreranno al collocamento delle azioni e delle obbligazioni dell' Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all' estero. Agli uffici postali sarà affidato anche il pagamento degli interessi nel modo che verrà concordato col Ministero delle poste e telegrafi. L' invio delle somme riscosse sarà fatto merce versamenti nel conto corrente dell'Istituto e saranno soggetti alla tassa di versamento del correntista in conto proprio. Le Casse di risparmio, i Monti di pietà, gl' Istituti e Casse di assicurazione e gl'Istituti di credito sono autorizzati a sottoscrivere le azioni e le obbligazioni dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, anche in deroga ai loro statuti. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad impiegare in obbligazioni dell' Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all' estero, in proporzione di un decimo della quota che, per legge 8 agosto 1893 n. 486, è obbligata a reimpiegare in titoli di Stato e garantiti dallo Stato, l'eccedenza delle rimesse degli emigranti alle Casse postali di risparmio, che si verificherà a partire dal mese di marzo. Pure a partire dal marzo, la Cassa di risparmio del Banco di Napoli investirà gradatamente in obbligazioni dell'Istituto un decimo dei depositi degli emigranti, a norma dell'art. 44 del testo unico 28 aprile 1919 n. 204. Uguale obbligo avrà per i depositi degli emigranti anche la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia. Sulle azioni dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero è garantito, a carico del fondo per l’ emigrazione, il pagamento di un interesse minimo del 4.50 % annuo sul valore nominale delle azioni stesse; sulle obbligazioni quello del 3.50 %. Nel bilancio del fondo per l'emigrazione saranno di anno in anno stanziati i fondi occorrenti per rimborsare all'Istituto la somma eventualmente necessaria, in base alle risultanze del bilancio, per il pagamento degli interessi sulle azioni e sulle obbligazioni emesse, al tasso sopraindicato. Le società e gli enti nazionali od esteri, con sede, filiale o rappresentanza in Italia o nelle colonie di diretto dominio che esercitando nel Regno, nelle colonie o all'estero il credito, la navigazione o qualunque altra impresa, si occupino del trasporto degli emigranti o della raccolta e trasmissione dei depositi e delle rimesse degli emigranti italiani, o dedichino altrimenti la loro attività, prevalente o notevole ad imprese, operazioni od affari comunque connessi con l'emigrazione italiana, sono tenuti ad investire gradualmente in obbligazioni dell'Istituto, dal 2 al 20 % del proprio fondo di riserva di cui all'art. 182 cod. di comm. o, se trattasi di ditte straniere, del capitale impiegato in Italia per gli scopi anzidetti. Sono esenti dall'obbligo predetto le Casse di risparmio, i Monti di pietà, gl' Istituti e Casse di assicurazione, gl' Istituti pubblici di credito, la Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio dei Banchi di Napoli e di Sicilia. I criteri e le modalità di detto investimento saranno obietto di uno speciale regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'economia nazionale. In luogo delle tasse di registro ed ipotecarie, di quelle in surrogazione del registro e bollo, delle concessioni governative e di bollo, fatta eccezione per le cambiali inerenti alla costituzione e funzionamento dell’Istituto, alle operazioni, atti e contratti relativi all' attività da esso esplicata, l' Istituto verserà all'erario una quota annua di abbonamento, comprensiva di decimi e addizionale, in ragione di 5 centesimi per ogni cento lire di capitale, di azioni ed obbligazioni impiegate. I diritti notarili, dovuti in dipendenza degli atti di cui sopra, sono ridotti a metà. In caso d'irregolare funzionamento dell'Istituto, il Governo può nominare, su proposta del Ministro per gli affari esteri, un commissario regio per un periodo non maggiore di sei mesi e fino ad insediamento del nuovo Consiglio.   Obbligazioni del consorzio zolfifero Siciliano. Il regolamento per l'esecuzione dei provvedimenti (6) relativi alla sistemazione finanziaria ed alle emissioni di obbligazioni da parte del Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana in Palermo, è stato approvato con il regio decreto del 15 novembre 1923, n. 2832 (Gazzetta ufficiale 12 gennaio 1924, n. 10).   Vendita di navi mercantili a cittadini stranieri. Per il r. decreto-legge del 16 dicembre 1923, n. 2794 (Gazzetta ufficiale 7 gennaio 1924 n. 5) il Commissario per i servizi della marina mercantile può autorizzare la vendita a cittadini o sudditi esteri delle navi mercantili nazionali che abbiano conseguito o abbiano titolo a conseguire premi, compensi o contributi in dipendenza di disposizioni legislative, in base alle quali le dette navi debbono essere mantenute per un periodo determinato alla bandiera nazionale o alla prima classe del registro italiano, anche prima della scadenza di tale termine a condizione che il proprietario si obblighi a mettere in costruzione per proprio conto in un cantiere nazionale una o più navi di tonnellaggio complessivo almeno equivalente alla metà di quello venduto, entro il termine di sei mesi dalla vendita. A garanzia di quest'obbligo il proprietario della nave della quale è consentita la vendita all'estero, deve depositare alla Cassa depositi e prestiti una somma pari al terzo del valore della nave stessa, calcolato in base alla tabella B, allegata al R. decreto-legge 30 marzo 1919, n. 502. Se per qualsiasi ragione, passati i sei mesi dalla vendita la nuova nave non venisse impostata, la somma depositata è senz'altro incamerata dallo Stato. La somma stessa è invece restituita, qualora i lavori procedano con regolare continuità, per una metà al raggiungimento del 30% della costruzione, il rimanente allorché la nuova nave sarà ammessa a far parte della marina mercantile nazionale. Se tale ammissione non avvenisse dopo due anni dall' impostazione, la somma non ancora restituita sarà senz'altro incamerala. Se dopo ottenuto il permesso di vendita delle navi il proprietario intendesse rinunziarvi, la somma depositata è restituita. Le navi commesse ai cantieri nazionali in sostituzione di quelle vendute possono essere ammesse al godimento dei benefici di cui al R. decreto-legge 1 febbraio 1923 n. 211. Per le navi stesse però, non può essere corrisposto, come compenso di costruzione che la differenza tra il compenso di costruzione calcolato sulla base del decreto predetto e quello percepito o che debba essere percepito dalla nave, della quale fu consentita la vendita all'estero, in base alla legge sotto il cui regime venne costruita.   Imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari. Con i regi decreti del 4 gennaio 1923, n. 16 e del 12 marzo 1923, n. 505, venne disposta la tassazione dei redditi agrari di ricchezza mobile, ed i relativi accertamenti vennero eseguiti agli effetti della imposta per il 1923 e 1924. Ora allo scopo di parificare i redditi agrari di ricchezza mobile a tutti gli altri redditi mobiliari delle categorie B e C, i cui accertamenti hanno efficacia per un quadriennio, durante il. quale la finanza non può portare alcuna variazione in aumento, con il r. decreto del 30 dicembre 1923, n. 2952 (Gazzetta ufficiale 21 gennaio 1924, n. 17) gli accertamenti dei redditi agrari eseguiti per il 1923 e 1924 si intendono confermati, per la finanza, anche per gli anni 1925 e successivi. E poiché per gli altri redditi mobiliari i contribuenti hanno la facoltà di chiedere la rettifica in diminuizione dopo un biennio dall'accertamento, con lo stesso decreto si è sancita tale facoltà anche per i possessori di redditi agrari; in tal modo questi ultimi vengono parificati in tutto e per tutto ai possessori di altri redditi mobiliari. Nei territori annessi, i redditi accertati per gli anni 1923 e 1924 si intendono confermati per il solo anno 1924.   Tariffa doganale. Il termine entro il quale doveva introdursi per un periodo di sei anni, il coefficiente 3 nelle sottovoci della tariffa doganale « solfato di ammonio » e « nitrato di ammonio puro destinato all'agricoltura » e dovevasi modificare, in correlazione, il trattamento delle « acque ammoniacali » era stato fissato con il regio decreto-legge dell'11 luglio 1923 n. 1545 a sei mesi dal 26 luglio 1923; tale termine è stato prorogato di sei mesi con il regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3030 (Gazzetta ufficiale 26 gennaio 1924 n. 22).   Importazioni temporanee. L'importazione temporanea è stata concessa, con il regio decreto-legge del 16 dicembre 1923, n. 2922 (Gazzetta ufficiale 22 gennaio 1924 n. 18) per: i materiali metallici destinati alla fabbricazione di sveglie; la carta sensibilizzata per fotografia destinata alla produzione di cartoline illustrate; le lamiere di ferro gregge destinate alla fabbricazione di recipienti da esportare pieni di cloruro di calcio.   Tassa di registro. Conferimento di beni immobili in società. Per l'art. 77 della tariffa annessa al testo unico della legge sul registro 20 maggio 1897 n. 217, i conferimenti in società dei beni diversi da denaro erano soggetti alla stessa aliquota prescritta per le trasmissioni degli stessi beni a titolo oneroso. In seguito, sia per l'influsso della giurisprudenza che aveva voluto distinguere il conferimento dal trasferimento e sia sopratutto per favorire lo sviluppo delle società e stimolarne la sincerità degli atti costitutivi, coll'art. 8 della legge 23 aprile 1911 n. 509 riprodotto negli art. 81 e seguenti della tariffa di registro approvata con regio decreto 22 gennaio 1922 n. 10, modificata con decreto-legge 23 dicembre 1924 n. 2772, si vollero tenere distinti i conferimenti di beni in società dai trasferimenti ordinari e per i conferimenti sociali si istituì una voce propria, come tassa a sé stante, molto più lieve di quella stabilita per i trasferimenti a titolo oneroso. Siccome peraltro sotto l'impero della tariffa di registro del 1897 si erano spesso verificate elusioni delle tasse di trasferimento immobiliare da parte delle società per azioni specialmente, le quali in sede di scioglimento dismettevano i loro beni a favore di singoli o anche di altre società, che avevano avuto cura di concentrare nelle loro mani tutte le azioni per divenire proprietari dei beni medesimi, sottostando al pagamento della tassa più lieve quella graduale di divisione — collo stesso art. 8 della legge del 1911 per rimediare all'inconveniente, si dispose che per le assegnazioni di beni immobili ai portatori di azioni emesse dalle società di capitali e per le consimili assegnazioni nelle società di persone fatte a soci diversi dal conferente si rendesse applicabile la tassa di trasferimento in misura ridotta, ma a computo proporzionale. Se non che precluso in tal modo l'adito ad una forma di artifizio se ne verificò un altro; da parte delle società si simulavano dei veri e propri atti di compra vendita sotto forma di conferimento di beni immobili, ritenuti necessari per i fini della propria speculazione. Una delle forme più in uso è la costituzione di società tra proprietari di fondi rustici ed urbani, che vogliono vendere i loro beni, e gli acquirenti capitalisti, gli uni conferendo immobili e gli altri denaro. Poco tempo dopo, il socio proprietario esce dalla società o alienando le azioni o dichiarando di essere stato disinteressato con denaro sociale o gli altri soci restano assoluti proprietari degli stabili, che hanno cura di trasformare o migliorare, per poi rivenderli o farne oggetto di speculazione. In tal modo l' acquisto da parte della società sfugge alla tassa di trasferimento ordinaria. Lo stesso si verifica in occasione degli aumenti di capitale, mediante emissione di nuove azioni che vengono collocate mediante consegna a coloro che apportano immobili che le società intendono di acquistare, tenuto conto che le azioni in mano del conferente rappresentano un equivalente del prezzo per la loro facilità di negoziazione. A rimuovere l'abuso incompatibile con lo spirito della legge del 1911, la quale certamento non era diretta a creare un privilegio a favore delle società rispetto ad altre categorie di contribuenti, ed avuto riguardo che la finanza si trova disarmata di fronte a tale artifizio, dal momento che, come è noto, l'art. 82 del cod. di comm. consente che le società possono divenire proprietarie assolute dei beni conferiti, con il regio decreto del 30 dicembre 1923 n. 3042 (Gazzetta ufficiale 24 gennaio 1924, n. 20), si è ritornati all'antico parificando cioè il conferimento in società al trasferimento dei beni immobili agli effetti tributari, sia per le aliquote di tassai che per le norme di applicazione della tassa. Uguale trattamento viene fatto nel caso di conferimenti di beni immobili dipendenti dalla fusione di società o dalla trasformazione di società cooperative in società commerciali nelle forme contemplate dall'art. 76 del cod. di comm. Si sono eccettuati solo gli stabilimenti od opifici industriali, ritenendosi riguardo ad essi difficile la manovra di mera speculazione e di smembramento ed anche per lasciare indisturbata l'industria nazionale; si esige peraltro nel decreto la garanzia che la destinazione specifica di tali immobili risulti accertata agli effetti dell'imposta sui fabbricati.   Tassa di bollo. Vini spumanti ed acque minerali. Con il regio decreto del 31 dicembre 1923 n. 3041 si sono fissate nuove norme nei riguardi dei vini spumanti e delle acque minerali in bottiglia: a) per la tassa di bollo sul prezzo di vendita. b) per la tassa di scambio.   Marchi di fabbrica. L'elenco dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio trascritto nel mese di marzo 1923, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, del 16 gennaio 1924 n. 13.   Finanziamenti statali ad industrie. Grandi industrie della Venezia Giulia. Un mutuo dell'importo massimo di L. 138 milioni, il Ministero delle finanze fu autorizzato a concedere con decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2148 (Gazzetta ufficiale 28 ottobre 1923 n. 245) a favore del « Cantiere navale triestino » del « Filatoio meccanico di Aidussina e Cotonificio triestino », della « Fabbrica per l’ industria chimica Adria », delle « Officine elettriche dell'Isonzo ». Scopo del mutuo è quello di consentire e provocare, nell'interesse dell'economia nazionale, la ricostruzione delle grandi industrie esercite da quelle ditte. Il mutuo è concesso al tasso del 4.50% annuo, posticipato, per la durata di anni 35 e con ammortamento da iniziare dall' 11° anno, ed è fatto dalla Banca d'Italia coi fondi forniti dal tesoro dello Stato. La concessione del mutuo è subordinata alla rinuncia incondizionata da parte delle società mutuatarie a qualsiasi diritto o risarcimento di danni di guerra e ad idonee garanzie da parte delle società, tanto per la restituzione delle somme mutuate come per la conservazione della nazionalità italiana. Agevolazioni fiscali sono concesse per gli atti e contratti per la concessione dei mutui, per le iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche; più precisamente è accordata la tassa fissa di L. 100. Con decreto successivo del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1923, la somma fu così ripartita:   Cantiere navale triestino.       .           .       L. 55.500.000 di cui in contanti L.    32.000 000 Filatoio di Aidussina e Coton. triestino        »  39.900.000             »          »      31.500.000 Adria, Fabbrica soda.             .           .     »  36.000.000              »          »     31.500.000 Officine elettriche Isonzo.     .           .       »  6.500.000               »          »        5.000.000 Totale      L. 137.900.000                         L. 100.000.000   La differenza fra l'importo dei singoli mutui e le somme da versare in contanti è costituita dalle anticipazioni comunque ed in qualunque epoca durante e dopo la guerra già concesse in denaro od in natura alle predette società. Le anticipazioni ascendono a L. 37.900.000. così ripartite:   Cantiere navale triestino                                            L. 23.500.000 Filatoio di Aidussina e Cotonificio triestino ..               »   8.400.000 Adria, fabbrica soda.                                               »     4.500.000 Officine elettriche Isonzo                                         »     1.500.000                                                                              L. 37.900.000   La somma di L. 100 milioni da versare in contanti a mezzo della Banca d'Italia, potrà ridursi, qualora secondo ulteriori accertamenti le anticipazioni accordate risultassero in cifre superiori a quelle suindicate. I mutui sono garantiti, per l'intero importo, da prima ipoteca sui beni immobili per natura e sui beni immobili per destinazione. Prima del versamento delle somme mutuate le società mutuatarie dovranno provvedere alla cancellazione di ipoteche od altri gravami reali che esistessero su detti beni. Sussidiariamente alla garanzia ipotecaria può richiedersi — a giudizio di una commissione speciale costituita in Trieste — il pegno dei beni mobili, nonché la delegazione di crediti già esistenti od in via di formazione in dipendenza di forniture ed appalti. Per le società che non hanno ancora ultimato la ricostruzione degli impianti e l' installazione dei macchinari, i mutui verranno accordati per metà in contanti e per metà sotto forma di apertura di crediti in conto corrente. I prelevamenti da questi conti saranno subordinati alla constatazione da farsi dall'Ufficio tecnico di finanza dell'effettivo impiego delle somme già riscosse per gli scopi per cui è concesso il mutuo. La commissione speciale sovraindicata è composta dell' intendente di finanza, presidente, del direttore della sede della Banca d' Italia e del capo dell'Ufficio tecnico di finanza. La Commissione, oltre il giudizio sulla necessità o meno di una garanzia sussidiaria a quella ipotecaria, deve: a) determinare il valore degli immobili per natura e di quelli per destinazione sui quali verrà iscritta la prima ipoteca a garanzia; b) accertare che tali immobili non siano soggetti ad altre ipoteche o ad altri gravami reali; c) verificare se l'investimento delle somme mutuate avvenga secondo le norme prescritte. Le società mutuatarie devono fornire alla Commissione tutti i dati che saranno richiesti ed agevolare ogni indagine che essa riterrà opportuno di compiere. Per garantire la conservazione della nazionalità italiana delle società mutuatarie, queste, fino all'estinzione del mutuo, devono: a) far depositare presso la sede di Trieste della Banca d'Italia il 60 % del valore nominale delle azioni, se esse sono al portatore, intestando il deposito a cittadini italiani; se invece le 'azioni sono nominative, almeno il 60% dovrà essere posseduto da cittadini italiani e la loro alienazione sarà subordinata al consenso del Ministero delle finanze. L'intendente di finanza dovrà esaminare almeno due volte all'anno il libro dei soci per constatare se tale condizione sia soddisfatta; b) avere un Consiglio di amministrazione composto almeno per due terzi di cittadini italiani. Dovranno pure essere cittadini italiani il presidente e l'amministratore delegato o in mancanza di quest'ultimo il direttore generale.   Agevolezze alle industrie. Agrumicultura. Un premio poliennale per il migliore tra gli studi o ricerche sperimentali o ritrovati concernenti l'industria degli agrumi e dei derivati agrumari od anche le malattie degli agrumi ed i mezzi per combatterle, è stato istituito con il regio decreto del 2 dicembre 1923, n. 2742 (Gazzetta ufficiale 2 gennaio 1924. n. 1). Frutticultura. Con il R. decreto del 16 dicembre 1922, n. 1717 mentre si stabiliva in via generale che i miglioramenti fondiari debbano avere effetto in catasto soltanto cinque anni dopo che si siano verificati, si ammetteva che maggiori esenzioni potevano accordarsi con leggi speciali. Allo scopo di incoraggiare e favorire le piantagioni di alberi fruttiferi, con il R. decreto del 31 dicembre 1923, n, 3071 (Gazzetta ufficiale 28 gennaio 1914 n. 23) si concedono per quelle piantagioni esenzioni d'imposta di durata diversa a seconda del maggiore o minor tempo che esse richiedono per fornire un frutteto normale. Avuto riguardo al periodo iniziale improduttivo e al successivo periodo di produzione incipiente e scarsa ed uguagliando il tutto ad un solo periodo di esenzione totale, si sono stabilite per le diverse essenze, esenzioni di 5, 10, 15, 20 o 25 anni. Queste esenzioni non riguardano le reintegrazioni usuali periodiche delle vecchie piantate, le quali sono necessarie per la conservazione delle piante medesime e costituiscono una pratica normale di coltura. Fra le ordinarie reintegrazioni non si comprendono la ricostituzione dei vigneti filosserati e degli agrumeti colpiti dal « marciume radicale », per le spese e cure speciali che la ricostituzione loro richiede, per le difficoltà che incontra, per l'incoraggiamento, non meno degli impianti nuovi, che merita. A tale ricostituzione si concedono quindi esenzioni maggiori di quelle accordate precedentemente con la legge 2 maggio 1907, n. 221, e coi decreti luogotenenziali 29 luglio 1917, n. 1316 e 28 febbraio 1918, n. 319. Di questi, nel decreto in esame, si riproducono, modificate per coordinarle coi r. decreti 16 dicembre 1922, n. 1717 e 7 gennaio 1923, n. 17, le disposizioni riguardanti il trattamento da usare nella formazione del nuovo catasto a quei vigneti ed agrumeti nei quali l'infezione è in corso, ma non ha ancora prodotto la totale distruzione. Industria agricola. Il ministero delle finanze con il regio decreto dell'Il marzo 1923 n. 534 (Gazzetta ufficiale 1930, n. 69) fu autorizzato a concedere sino al 31 dicembre 1923 il dazio ridotto di L. 10 oro il qle. e l'esenzione dalla tassa di vendita per il petrolio importato per essere impiegato esclusivamente nei motori agricoli (7). Il termine del 31 dicembre 1923 è stato prorogato al 31 dicembre 1924 con il regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3020 (Gazzetta ufficiale 24 gennaio 1924 n. 20).   Imprese assicuratrici. È stata autorizzata all' esercizio nel regno dell' assicurazione contro i danni nei rami infortuni, responsabilità civile verso i terzi, incendio, furti e trasporti la « Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni » in Roma: decreto del 12 gennaio 1924, del Ministro dell' economia nazionale (Gazzetta ufficiale 16 gennaio 1924 n. 131). È stata autorizzata ad esercitare l'assicurazione e la riassicurazione per il ramo trasporti: la Società anonima di sicurtà fra armatori con sede in Trieste; decreto del 31 gennaio 1924 del Ministro dell'economia nazionale (Gazzetta ufficiale 14 febbraio 1924 n. 38).   Colonie. Monete di bronzo. Per la colonia della Somalia italiana, con regio decreto del 23 dicembre 1923, n. 2802 (Gazzetta ufficiale 8 gennaio 1924, n. 6) è stata autorizzata la coniazione di: 500000 monete da due « bese » di bronzo; 250000 monete da quattro « bese » di bronzo. Agevolezze alle industrie. Agli oli lubrificanti ed agli oli minerali combustibili importati nella Somalia italiana e destinati alle industrie agricole e manifatturiere della Colonia con il regio decreto del 21 ottobre 1923, n. 2576 (Gazzetta ufficiale 10 dicembre 1923; n. 289) sono state estese le agevolezze accordate con il regio decreto del 20 ottobre 1921 n. 1518 con il quale per un periodo di dieci anni si sono esonerati dai dazi doganali, all'importazione in Somalia le macchine e i materiali da costruzione.  

Annata 1924 Fascicolo 1-2 Pagina 74

ISSN 2532-9839 | 2532-9847
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