La personalità delle eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale come limite alla loro opponibilità nei processi cambiari
Sommario: 1. Lo svolgimento storico dell'autonomia dei diritti creditori dei singoli terzi possessori rispetto alle eccezioni ex facto indossantis: a) Diritto medievale italiano — 2. b) Diritto francese (L' Ordinanza di commercio dal 1673 e il codice di commercio del 1807). — 3. c) Il codice di commercio Albertino del 1842 (art. 162 princ.). ed il codice di commercio italiano del 1865 (art. 234, princ.) — 4. d) La vigente legislazione tedesco-italiana: l'art. 82 della Legge cambiaria germanica e l'art. 324 princ. del codice di commercio italiano: in relazione al concetto di eccezione personale essi pongono un contrapposto solamente fra prenditore immediato e terzo possessore. La mala fede come mero fatto impeditivo dell'effetto del negozio cambiario. — 5. Applicazione alle eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale: a) Chi è prenditore immediato. — 6. b) Chi è terzo possessore. — 7. c) L'exceptio doli generalis come rimedio giuridico idoneo a far valere i vizi del rapporto fondamentale contro i terzi possessori di mala fede — 8. Il concetto di mala fede, — 9. e la sua costante rilevanza in ogni caso, agli effetti dell'opponibilità dell'exceptio doli generalis. — 10. La colpa grave come causa produttiva dei medesimi effetti giuridici della mala fede. — 11. La buona fede del terzo possessore intermedio come sanatoria della mala fede del possessore successivo che agisce in via cambiaria. — 12. Il momento in cui la mala fede del terzo possessore è rilevante. — 13. La prova della mala fede.