La dottrina dell'impossibilità susseguente della prestazione
La dottrina dell'impossibilità susseguente della prestazione
Sommario: La dottrina dell'impossibilità susseguente della prestazione (*) III. 8. La dottrina Hartmnanniana e la nozione del rapporto obbligatorio siccome dovere di sforza per il fine dell' adempimento. — 9. Critica: L’ obbligazione intesa quale garantia della prestazione di un determinato, concreto risultato. Il principio desunto dagli artt. 1219, 1220 e 1221 cod. civ. Le eccezioni. IV. 10. La dottrina Hartmanniana ed il comune concetto del fortuito. — 11. Il rapporto obbligatorio concepito siccome diretto alla prestazione di un concreto risultata e la nozione dell'inadempienza fondata sulla mancanza di esso. L'esonero dalla responsabilità, solo di fronte all'impossibilità obbiettiva ed assoluta; il nesso tra gli artt. 1225 1226 e l'art. 1298 cod. civ. La pretesa irresponsabilità pel ritardo, nel caso d'impossibilità subbiettiva e relativa. In ispecie, nelle obbligazioni generiche: il principio genus numquam perire censetur. — 12. Il campo d'applicazione dell'art. 1224 cod. civ. limitato alla esecuzione dei soli rapporti risolventisi in un mero dovere di diligenza: il maggior rigore, di coi al capoverso di detta norma, riferito all'esecuzione di tutti i rapporti consistenti nell'apprestamento di un concreto risultato.