APPUNTI SULL’ “EFFICACIA RIFLESSA” DEL NEGOZIO GIURIDICO
APPUNTI SULL’ “EFFICACIA RIFLESSA” DEL NEGOZIO GIURIDICO
Sommario: I) Ancora della voluta contrapposizione tra efficacia riflessa e diritto subbiettiv). — II) Dritti subbiettivi che nascono per via di efficacia riflessa. I punti fondamentali della teoria di questa : A) l'uguaglianza delle posizioni giuridiche; B) la connessione delle posizioni giuridiche; C) esclusivamente la volontà della legge. III) L'uguaglianza delle posizioni giuridiche: 1) nel concordato; 2) nel caso di cui all'art. 3 della legge 17 maggio 1900 ; 3) nella comunione; 4) nel caso di cui all'art. 5 del Testo Unico 19 settembre 1882: 5) nei consorzi; 6) nelle obbligazioni solidali ed indivisibili. — IV) La connessione delle posizioni giuridiche: 1) nella fidejussione norme speciali per l’ avallo; 2) negli altri casi di garantia prestata dal terzo per obbligato; 3) tra l'erede apparente e l'erede vero; 4) tra l'usufruttuario ed il nudo proprietario; 5) nella rinuncia e nell'accettazione dell'eredità; 6) nell'istituto della surrogazione legale e convenzionale ; 7) nel caso dell' art. 493 cod. eiv. — V) L' esclusiva volontà della legge: 1) nel matrimonio ; 2) nel testamento. Casi apparentemente compresi in questa categoria, ma che ne sono esclusi, dato il concetto di parte nei negozi giuridici ed, in ispecie, in quelli unilaterali.