L'assicurazione contro i danni e il fallimento di uno dei contraenti
L'assicurazione contro i danni e il fallimento di uno dei contraenti
Sommario: 1. Si suppone un rapporto d'assicurazione in corso di esecuzione. — 2. L'effetto della dichiarazione del fallimento dell'assicurato. — 3. É necessaria una manifestazione di volontà del curatore affinché il rapporto continui per conto del fallimento. — 4. Il curatore non ha bisogno di essere autorizzato. — 5. Effetti della surrogazione del fallimento. — 6. Il rifiuto del curatore di subentrare nel rapporto. — 7. L'assicuratore non è tenuto a restituire alcuna parte del premio già riscosso. — 8. L'assicuratore non ha un credito concorsuale pei danni cagionatigli dalla risoluzione. — 9. Le clausole delle polizze sulla risoluzione di pieno diritto del rapporto. — 10. L'effetto della dichiarazione del fallimento dell'assicuratore. — 11. L' assicurato non può vantare un credito concorsuale ai danni di risoluzione.