TRIBUNALE DI MILANO - 21 aprile 1977
TRIBUNALE DI MILANO - 21 aprile 1977
Sommario: Contratti conclusi in nome della società non iscritta. Non sono contratti in itinere o in stato di pendenza. Essi obbligano direttamente e personalmente gli amministratori. L'obbligazione di questi permane anche dopo la ratifica dell'atto da parte della società. Esercizio di attività di impresa in nome di società non iscritta. Acquisto della qualità di imprenditore commerciale e soggezione al fallimento dell'amministratore che agisce. Ammissibilità.